CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17867 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA ED nato il [...] avverso la sentenza del 31/01/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per iscritto, ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17867 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Milano ha condannato HA AS alla pena di euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, per aver contravvenuto, senza giustificato motivo, all'ordine del Questore di Milano del 23 marzo 2015 di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni, fatto accertato in Corsico (Milano) il 15 dicembre 2015. L'imputato è già stato condannato per tentato omicidio, e ciò è indice della consapevolezza e della comprensione del concetto di procedimento penale e ancor più del contenuto del provvedimento di allontanamento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di HA AS, che ha dedotto difetto di motivazione. È manifestamente illogica la motivazione in punto di conoscenza del ricorrente del contenuto del provvedimento di espulsione, nonostante non sia stato tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente. Il fatto che AS sia gravato da precedente condanna per un tentativo di omicidio non ha rilievo alcuno, specie considerando che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è successiva di ben tre anni rispetto al provvedimento di espulsione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Giudice di pace ha ritenuto di rispondere al rilievo difensivo in ordine alla mancata comprensione, ad opera dell'imputato, del contenuto del provvedimento di allontanamento, siccome non tradotto in una lingua a lui conosciuta, adducendo che questi è stato condannato per tentato omicidio. Dal fatto di essere stato condannato ha tratto indice di consapevolezza e comprensione del concetto di procedimento penale e "ancor più del contenuto del procedimento di allontanamento dal Paese ospite". 3. La motivazione è all'evidenza carente. Il Giudice di pace avrebbe dovuto dire se risulta, ed eventualmente sulla base di quali elementi, che l'imputato conoscesse, al momento del provvedimento di espulsione - che, come è dato desumere, non fu tradotto in lingua a lui nota -, la lingua italiana. Ciò secondo 1 quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, per la quale "in materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti" - Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, Rv. 233703; v., anche Sez. 1, n. 4334 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233522, per la quale "la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta al destinatario costituisce un obbligo derivante da un accertamento di fatto sulla mancata capacità da parte dello straniero di comprendere la lingua italiana" Invece che dare conto della mancanza dei presupposti per la traduzione del provvedimento, la cui violazione ha integrato il reato in addebito, il Giudice di pace si è servito di una presunzione anodina, non avendo chiarito come e quando si svolse il procedimento conclusosi con condanna, se in quel procedimento fu necessario ricorrere all'ausilio di un interprete e alla traduzione degli atti rilevanti. Ha in tal modo lasciato intendere, con inaccettabile approssimazione, che l'imputato conoscesse la lingua italiana, ma di ciò non ha dato una compiuta motivazione. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano, che provvederà in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Milano, in diversa composizione fisica. Così deciso, il 21 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per iscritto, ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17867 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Milano ha condannato HA AS alla pena di euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, per aver contravvenuto, senza giustificato motivo, all'ordine del Questore di Milano del 23 marzo 2015 di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni, fatto accertato in Corsico (Milano) il 15 dicembre 2015. L'imputato è già stato condannato per tentato omicidio, e ciò è indice della consapevolezza e della comprensione del concetto di procedimento penale e ancor più del contenuto del provvedimento di allontanamento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di HA AS, che ha dedotto difetto di motivazione. È manifestamente illogica la motivazione in punto di conoscenza del ricorrente del contenuto del provvedimento di espulsione, nonostante non sia stato tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente. Il fatto che AS sia gravato da precedente condanna per un tentativo di omicidio non ha rilievo alcuno, specie considerando che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è successiva di ben tre anni rispetto al provvedimento di espulsione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Giudice di pace ha ritenuto di rispondere al rilievo difensivo in ordine alla mancata comprensione, ad opera dell'imputato, del contenuto del provvedimento di allontanamento, siccome non tradotto in una lingua a lui conosciuta, adducendo che questi è stato condannato per tentato omicidio. Dal fatto di essere stato condannato ha tratto indice di consapevolezza e comprensione del concetto di procedimento penale e "ancor più del contenuto del procedimento di allontanamento dal Paese ospite". 3. La motivazione è all'evidenza carente. Il Giudice di pace avrebbe dovuto dire se risulta, ed eventualmente sulla base di quali elementi, che l'imputato conoscesse, al momento del provvedimento di espulsione - che, come è dato desumere, non fu tradotto in lingua a lui nota -, la lingua italiana. Ciò secondo 1 quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, per la quale "in materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti" - Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, Rv. 233703; v., anche Sez. 1, n. 4334 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233522, per la quale "la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta al destinatario costituisce un obbligo derivante da un accertamento di fatto sulla mancata capacità da parte dello straniero di comprendere la lingua italiana" Invece che dare conto della mancanza dei presupposti per la traduzione del provvedimento, la cui violazione ha integrato il reato in addebito, il Giudice di pace si è servito di una presunzione anodina, non avendo chiarito come e quando si svolse il procedimento conclusosi con condanna, se in quel procedimento fu necessario ricorrere all'ausilio di un interprete e alla traduzione degli atti rilevanti. Ha in tal modo lasciato intendere, con inaccettabile approssimazione, che l'imputato conoscesse la lingua italiana, ma di ciò non ha dato una compiuta motivazione. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano, che provvederà in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Milano, in diversa composizione fisica. Così deciso, il 21 febbraio 2023.