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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17887 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PETCU LILI nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUC • lette/seot4e le CO clusioni del PG r1Ms ts%vi t•O ).• Penale Sent. Sez. 1 Num. 17887 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di IL TU, diretta all'annullamento della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 4 febbraio 2015, irrevocabile il 30 giugno 2015. L'istante ha dedotto la nullità della sua identificazione e la nullità per mancata comunicazione della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione. Secondo quanto prospettato nella domanda, l'istante fu assistito in giudizio da un difensore di ufficio di cui non conosceva neanche il nominativo, non avendo sottoscritto il verbale di elezione di domicilio;
e dello stesso processo non ebbe cognizione proprio per il rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio. 2. Il Tribunale ha rilevato che l'elezione di domicilio è valida se pure non sottoscritta per rifiuto del soggetto interessato e ha osservato che l'istante si sottrasse volontariamente, con il suo comportamento, alla conoscenza del procedimento. Dal complesso degli elementi di fatto emergenti dagli atti si deve concludere che IL TU ebbe conoscenza del procedimento avviato a suo carico e che si sottrasse volontariamente dal seguirne gli sviluppi. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IL TU, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente non sottoscrisse il verbale di elezione di domicilio perché si sentiva estraneo alla vicenda processuale in cui era coinvolto e non certo per volontà di impedire la prosecuzione del processo. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha bene argomentato sulla validità della elezione di domicilio pur a fronte di un rifiuto dell'interessato di sottoscrizione del verbale, sì come affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle persone intervenute non è causa di nullità del verbale 1 e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata" - Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Rv. 277827 -. Ma questo aspetto, in disparte la correttezza della decisione adottata, non assume particolare rilievo, dato che il dato dirimente è che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze con altro strumento processuale, quale appunto la domanda di rescissione del giudicato. Dal complessivo tenore dell'ordinanza impugnata si trae che il processo conclusosi con la sentenza di condanna fu celebrato in assenza, e in ogni caso il ricorrente non deduce che così non sia stato. Si ha allora che non era proponibile un procedimento di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. con domanda subordinata di restituzione in termini al giudice dell'esecuzione, ma appunto si sarebbe dovuto proporre alla Corte di appello la domanda di rescissione del giudicato. 3. È allora appena il caso di ricordare che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, "la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi" - Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 -; e che, come concordemente affermato sempre nella giurisprudenza di legittimità, "l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine" - Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 -. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 febbraio 2023.
e dello stesso processo non ebbe cognizione proprio per il rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio. 2. Il Tribunale ha rilevato che l'elezione di domicilio è valida se pure non sottoscritta per rifiuto del soggetto interessato e ha osservato che l'istante si sottrasse volontariamente, con il suo comportamento, alla conoscenza del procedimento. Dal complesso degli elementi di fatto emergenti dagli atti si deve concludere che IL TU ebbe conoscenza del procedimento avviato a suo carico e che si sottrasse volontariamente dal seguirne gli sviluppi. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IL TU, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente non sottoscrisse il verbale di elezione di domicilio perché si sentiva estraneo alla vicenda processuale in cui era coinvolto e non certo per volontà di impedire la prosecuzione del processo. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha bene argomentato sulla validità della elezione di domicilio pur a fronte di un rifiuto dell'interessato di sottoscrizione del verbale, sì come affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle persone intervenute non è causa di nullità del verbale 1 e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata" - Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Rv. 277827 -. Ma questo aspetto, in disparte la correttezza della decisione adottata, non assume particolare rilievo, dato che il dato dirimente è che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze con altro strumento processuale, quale appunto la domanda di rescissione del giudicato. Dal complessivo tenore dell'ordinanza impugnata si trae che il processo conclusosi con la sentenza di condanna fu celebrato in assenza, e in ogni caso il ricorrente non deduce che così non sia stato. Si ha allora che non era proponibile un procedimento di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. con domanda subordinata di restituzione in termini al giudice dell'esecuzione, ma appunto si sarebbe dovuto proporre alla Corte di appello la domanda di rescissione del giudicato. 3. È allora appena il caso di ricordare che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, "la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi" - Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 -; e che, come concordemente affermato sempre nella giurisprudenza di legittimità, "l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine" - Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 -. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 febbraio 2023.