Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 1
Sono pienamente utilizzabili nel procedimento penale le video riprese realizzate all'interno, all'esterno di un ufficio postale e in strada pur in mancanza dell'apposizione dell'avviso "area video sorvegliata" prescritto dagli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto la violazione della disciplina a tutela della privacy non può costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 28367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28367 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
28367-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 899/2017 -- Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO N.6686/2017 ALBERTO PAZZI Rel. Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI SANDRA RECCHIONE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA G sul ricorso proposto da: DE OS CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il difensore di De SA AN ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 21/12/2016, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola del 23/11/2016 che ha applicato all'indagato la misura della custodia in carcere in relazione a reati di rapina aggravata (rispettivamente accertati in Saviano l'1.10.2016 e in Palma Campania il 5.10.2016). Ne chiede l'annullamento, deducendo la violazione di legge e, in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, stante l'inutilizzabilità delle videoriprese realizzate all'interno dell'ufficio postale ed in strada, in mancanza dell'apposizione dell'avviso "area video sorvegliata".
2. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, nel ritenere l'utilizzabilità delle videoriprese svolte all'interno e all'esterno dell'ufficio postale, risulta infatti avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Suprema Corte, secondo cui solo la violazione delle norme processuali che presidiano alla formazione della prova possono dare luogo alla sanzione di inutilizzabilità. Le disposizioni contenute nel codice della privacy sono, invece, imposte a tutela della riservatezza, la cui tutela è sub-valente rispetto alle esigenze di accertamento del processo penale, non costituendo la disciplina sulla privacy (e le relative istruzioni del Garante) sbarramento all'esercizio dell'azione penale (in termini Sez. 2, n. 6812 del 31/10/2013, dep. 12/2/2013, n.m.; Sez. 2, n. 22169 dell'8/3/2013, Rv. 256069). Trattandosi, dunque, nel caso in esame, di videoriprese che, in ragione del luogo aperto al pubblico ed esposto al pubblico in cui sono state svolte, non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (essendone consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., v. Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2/1/2017, Rv. 268787; Sez. un. n. 26795 del 28/3/2006, Rv. 234267), ne consegue la piena utilizzabilità nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno indagato.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 4. La natura non complessa della questione sollevata e l'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. Motivazione semplificata. Così deciso, il 21/4/2017 Photo Clow Il consigliere estensore Presidente Giovanni Ariolli Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 6IU. 2017 IL Il Cancelliere CANCELLIERE A R P U Z Claudia Pianell I O N E *. 3