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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14756 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12686 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione il 29 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Malva Tessitore)
attore
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuto
CONCLUSIONI
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., depositate il
24.2.2025, i difensori delle parti così concludevano: per richiamando i propri scritti difensivi: “1) in via preliminare Parte_1 se l'ill.mo Giudice ritenesse di non avere competenza a conoscere della presente causa, di convertire il rito ed in subordine di trasmettere gi atti dinanzi al
Tribunale competente. 2) Di accertare e dichiarare il diritto del dr.
[...]
i vedersi restituire dal in p. del in p. del Parte_1 Controparte_2 CP_3
l.r.p.t., domiciliati presso l'Avvocatura Generale in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, quanto versato pari ad euro 57.224,40 oltre interessi e rivalutazioni monetarie;
3) per l'effetto condannare in solido il
[...]
in p. del l. r.p.t. con sede in Controparte_4
Roma AR GI Daga 2 ed Il Controparte_5
e Legali – sede via Arenula 70 -al pagamento della somma
[...] TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di € 57.224,40 oltre interessi e rivalutazioni monetarie.” (così nella memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.;. per il : “in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto Controparte_1 di giurisdizione, per avere giurisdizione il Giudice Amministrativo;
nel merito rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 13.3.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo di accertare il proprio Controparte_1 diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale a suo carico per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Detenuti Lazio, Abruzzo e Molise e di Parte_2 condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma di €
57.224,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda l'attore ha esposto:
- che era stato imputato per i reati di favoreggiamento personale, falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio nel procedimento relativo al caso Per_1 dal momento che, all'epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di Direttore
[...] dell'Ufficio Detenuti del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria (PRAP);
- che era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 215/2011, totalmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 3627/2012, con la quale era stato assolto per “non aver commesso il fatto”;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2252/2014, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello;
- che era stato assolto perché “il fatto non sussiste” da tutti i reati ascrittigli dalla sentenza n. 5161/2016 della Corte di Appello di Roma, i ricorsi avverso la quale erano stati dichiarati inammissibili della Corte di Cassazione con la sentenza n.
39219/2017;
- che aveva sostenuto spese legali per complessivi € 57.224,40, il cui rimborso aveva chiesto con più istanze.
Il , costituitosi in data 15.5.2024, ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la questione oggetto del presente giudizio sarebbe riconducibile all'ambito dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, riconducibili all'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per i quali la cognizione della controversia spetta al Giudice Amministrativo. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda perché infondata.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2 – È fondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere il giudizio devoluto alla cognizione esclusiva della giurisdizione amministrativa, per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che la giurisdizione si radica sulla scorta della domanda proposta dall'attore, che nel caso di specie ha chiesto il rimborso delle spese previsto dall'art. 18, co. 1, del D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla
L. n. 135/1997, in quanto sostenute per la difesa nell'ambito del giudizio di responsabilità penale in cui era stato coinvolto a far data dal 2011.
Specificamente, la suddetta norma prevede che: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".
Indipendentemente dalla fondatezza nel merito della domanda attorea, essendo la pretesa riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego “non contrattualizzato”, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo si osserva che la questione della competenza giurisdizionale è stata affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6996/2010 – in ordine al diritto al rimborso delle spese difensive preteso da alcuni ufficiali e sottoufficiali dell prosciolti nel merito all'esito di giudizi di responsabilità Controparte_6 per danno erariale – la quale ha statuito che la controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese da parte dell'amministrazione spetti alla cognizione del giudice del rapporto e dunque al giudice del lavoro, per l'impiego pubblico privatizzato, ed al Tar, per quello non privatizzato.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
6996/2010, hanno affermato: “La sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile, per i giudizi di sua competenza, è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell'Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza. La controversia cui tale provvedimento eventualmente da luogo esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene a quella del giudice del
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana - intercorrente tra
l'amministrazione e il suo dipendente”.
Tale orientamento è stato fatto proprio da alcune pronunce successive (SSUU, nn. 8983/2010 e 5918/2011) e trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. TAR Campania n. 1415/2024 e TAR Emilia-
Romagna n. 8/2024).
In tal senso, d'altronde, depone anche il quadro normativo.
Si osserva infatti che l'art. 69, comma 7, del Testo Unico sul pubblico impiego (D.
Lgs 30 marzo 2001, n. 165) dispone che: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Come stabilito dall'art. 63, comma 1, del
TUPI, le controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sono quelle “relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [dello stesso art. 63, secondo cui
“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”; n.d.e.].
Pertanto i rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI (rubricato “personale di diritto pubblico”), che restano devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelli in regime di diritto pubblico: tra essi figura, al comma
1-ter, anche “il personale della carriera dirigenziale penitenziaria”, nel cui alveo è sussumibile il rapporto di lavoro del Parte_1
Il quadro normativo complessivamente delineato trova conferma nel codice del processo amministrativo, il quale dispone all'art. 133, comma 1, lett. i), che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
Alla luce del quadro sopra delineato, il tribunale ritiene di aderire pienamente all'interpretazione della S.C. (secondo il quadro giurisprudenziale appena descritto), tenuto conto della evidente connessione che sussiste tra la pretesa azionata in questa sede – di rimborso delle spese legali affrontate in un procedimento penale per condotte commesse nello svolgimento dell'attività di
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servizio espletata dall'odierno attore – e il rapporto di lavoro, da cui quella pretesa promana.
3 – In conclusione, essendo in questione un rapporto di impiego relativo a personale personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria in regime di diritto pubblico (art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001), deve ritenersi operante la regola dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per quanto sopra esposto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine massimo previsto dalla legge.
4 – Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n.
55 del 2014 con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riferimento ai parametri minimi, essendosi in questa sede la trattazione della causa concentrata essenzialmente sulla questione pregiudiziale.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
b) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in euro 7.052,00 per compensi,
[...] oltre alle eventuali spese prenotate a debito ed altri oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 23.10.2025
Il Giudice Federico Salvati
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Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12686 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione il 29 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Malva Tessitore)
attore
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuto
CONCLUSIONI
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., depositate il
24.2.2025, i difensori delle parti così concludevano: per richiamando i propri scritti difensivi: “1) in via preliminare Parte_1 se l'ill.mo Giudice ritenesse di non avere competenza a conoscere della presente causa, di convertire il rito ed in subordine di trasmettere gi atti dinanzi al
Tribunale competente. 2) Di accertare e dichiarare il diritto del dr.
[...]
i vedersi restituire dal in p. del in p. del Parte_1 Controparte_2 CP_3
l.r.p.t., domiciliati presso l'Avvocatura Generale in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, quanto versato pari ad euro 57.224,40 oltre interessi e rivalutazioni monetarie;
3) per l'effetto condannare in solido il
[...]
in p. del l. r.p.t. con sede in Controparte_4
Roma AR GI Daga 2 ed Il Controparte_5
e Legali – sede via Arenula 70 -al pagamento della somma
[...] TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di € 57.224,40 oltre interessi e rivalutazioni monetarie.” (così nella memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.;. per il : “in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto Controparte_1 di giurisdizione, per avere giurisdizione il Giudice Amministrativo;
nel merito rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 13.3.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo di accertare il proprio Controparte_1 diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale a suo carico per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Detenuti Lazio, Abruzzo e Molise e di Parte_2 condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma di €
57.224,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda l'attore ha esposto:
- che era stato imputato per i reati di favoreggiamento personale, falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio nel procedimento relativo al caso Per_1 dal momento che, all'epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di Direttore
[...] dell'Ufficio Detenuti del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria (PRAP);
- che era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 215/2011, totalmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 3627/2012, con la quale era stato assolto per “non aver commesso il fatto”;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2252/2014, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello;
- che era stato assolto perché “il fatto non sussiste” da tutti i reati ascrittigli dalla sentenza n. 5161/2016 della Corte di Appello di Roma, i ricorsi avverso la quale erano stati dichiarati inammissibili della Corte di Cassazione con la sentenza n.
39219/2017;
- che aveva sostenuto spese legali per complessivi € 57.224,40, il cui rimborso aveva chiesto con più istanze.
Il , costituitosi in data 15.5.2024, ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la questione oggetto del presente giudizio sarebbe riconducibile all'ambito dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, riconducibili all'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per i quali la cognizione della controversia spetta al Giudice Amministrativo. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda perché infondata.
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2 – È fondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere il giudizio devoluto alla cognizione esclusiva della giurisdizione amministrativa, per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che la giurisdizione si radica sulla scorta della domanda proposta dall'attore, che nel caso di specie ha chiesto il rimborso delle spese previsto dall'art. 18, co. 1, del D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla
L. n. 135/1997, in quanto sostenute per la difesa nell'ambito del giudizio di responsabilità penale in cui era stato coinvolto a far data dal 2011.
Specificamente, la suddetta norma prevede che: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".
Indipendentemente dalla fondatezza nel merito della domanda attorea, essendo la pretesa riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego “non contrattualizzato”, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo si osserva che la questione della competenza giurisdizionale è stata affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6996/2010 – in ordine al diritto al rimborso delle spese difensive preteso da alcuni ufficiali e sottoufficiali dell prosciolti nel merito all'esito di giudizi di responsabilità Controparte_6 per danno erariale – la quale ha statuito che la controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese da parte dell'amministrazione spetti alla cognizione del giudice del rapporto e dunque al giudice del lavoro, per l'impiego pubblico privatizzato, ed al Tar, per quello non privatizzato.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
6996/2010, hanno affermato: “La sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile, per i giudizi di sua competenza, è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell'Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza. La controversia cui tale provvedimento eventualmente da luogo esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene a quella del giudice del
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rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana - intercorrente tra
l'amministrazione e il suo dipendente”.
Tale orientamento è stato fatto proprio da alcune pronunce successive (SSUU, nn. 8983/2010 e 5918/2011) e trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. TAR Campania n. 1415/2024 e TAR Emilia-
Romagna n. 8/2024).
In tal senso, d'altronde, depone anche il quadro normativo.
Si osserva infatti che l'art. 69, comma 7, del Testo Unico sul pubblico impiego (D.
Lgs 30 marzo 2001, n. 165) dispone che: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Come stabilito dall'art. 63, comma 1, del
TUPI, le controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sono quelle “relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [dello stesso art. 63, secondo cui
“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”; n.d.e.].
Pertanto i rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del TUPI (rubricato “personale di diritto pubblico”), che restano devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelli in regime di diritto pubblico: tra essi figura, al comma
1-ter, anche “il personale della carriera dirigenziale penitenziaria”, nel cui alveo è sussumibile il rapporto di lavoro del Parte_1
Il quadro normativo complessivamente delineato trova conferma nel codice del processo amministrativo, il quale dispone all'art. 133, comma 1, lett. i), che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
Alla luce del quadro sopra delineato, il tribunale ritiene di aderire pienamente all'interpretazione della S.C. (secondo il quadro giurisprudenziale appena descritto), tenuto conto della evidente connessione che sussiste tra la pretesa azionata in questa sede – di rimborso delle spese legali affrontate in un procedimento penale per condotte commesse nello svolgimento dell'attività di
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servizio espletata dall'odierno attore – e il rapporto di lavoro, da cui quella pretesa promana.
3 – In conclusione, essendo in questione un rapporto di impiego relativo a personale personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria in regime di diritto pubblico (art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001), deve ritenersi operante la regola dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per quanto sopra esposto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine massimo previsto dalla legge.
4 – Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n.
55 del 2014 con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con riferimento ai parametri minimi, essendosi in questa sede la trattazione della causa concentrata essenzialmente sulla questione pregiudiziale.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
b) condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in euro 7.052,00 per compensi,
[...] oltre alle eventuali spese prenotate a debito ed altri oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 23.10.2025
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