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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1677/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1442/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3058/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 20/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000012331 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, l'Agenzia RISCOSSIONE di Messina impugnava la sentenza n
3058/2022, depositata il 208/12/2022 con cui la Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1, annullando l'Intimazione di pagamento n.29520229000012331/000 notificata in data 07.02.2022 , per l'importo di € 53.375,31 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento : 1) n. 2952011002082755600 ; 2) n. 29520120014413367000; 3) n.
29520140004421691000; 4) n. 29520140016923424000; 5) n. 29520140021513576000; 6) n.
295201500003051342000; 7) n. 29520150010890737000; 8) n. 29520150014856173000; 9) n.
29520150022952534000 e 10) n. 29520150030837924000.
In esito alla costituzione di parte appellata, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la riconosciuta prescrizione dei tributi deducendo che alla notifica delle cartelle di pagamento, fossero seguiti diversi atti che avevano interrotto il completamento del termine di prescrizione e precisamente: a) la notifica dell'intimazione di pagamento n.29520169013544749000 avvenuta in data 08/05/2017; b) la presentazione della domanda di definizione agevolata avvenuta il
30/04/2019, cui aveva fatto seguito la comunicazione degli importi dovuti, a mezzo pec il 05/07/2019
(DAG 29590201900073623000). Parte appellata ha contestato, deducendo la inidoneità di siffatti atti ad interrompere la prescrizione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato. Sorvolando sulle eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, perché pretestuosa ed infondata alla luce della natura sostanziale dell'atto impugnato, rileva la Corte che quest'ultimo è stato notificato il 7.02.2022 per il mancato pagamento del complessivo importo di € 53.375,31, mentre le seguenti erano le sottese cartelle: 1) Cartella di pagamento n.
2952011002082755600 per bollo auto relativo all'anno 2008 ( prescrizione triennale); 2) Cartella di pagamento n. 29520120014413367000 notificata il 06.07.2012 e relativa a registro canoni rai per all'anno
2011 ( prescrizione decennale); 3) Cartella di pagamento n. 29520140004421691000 notificata il
06.06.2014 e relativa a bollo auto 2009); 4) Cartella di pagamento n. 29520140016923424000 notificata il
09.09.2014 e relativa a canone Rai per all'anno 2013; 5) Cartella di pagamento n.
29520140021513576000 notificata il 09.09.2014 e relativa a bollo auto per l'anno 2010; ; 6) Cartella di pagamento n. 295201500003051342000 notificata il 11.03.2015 e relativa a IRPEF per l'anno 2010
( prescrizione decennale); 7) Cartella di pagamento n. 29520150010890737000 notificata il 04.09.2015 e relativa a canone Rai per all'anno 2014; 8) Cartella di pagamento n. 29520150014856173000 notificata il
04.09.2015 e relativa a bollo auto per l'anno 2011; 9) Cartella di pagamento n. 29520150022952534000 notificata il 29.12.2015 e relativa a IRPEF per l'anno 2011; 10) Cartella di pagamento n.
29520150030837924000 notificata il 08.04.2016 e relativa a IRPEF per l'anno 2012.
Rileva la Corte che il primo Giudice ha correttamente ritenuto la prescrizione di tutti i tributi , prendendo atto della mancata prova circa la notifica delle cartelle sottese. Ebbene anche in questa fase del giudizio parte appellante ha omesso di provare siffatta notifica, invocando la idoneità ad interrompere la prescrizione di una precedente intimazione e della domanda di definizione agevolata , senza considerare che in assenza di comprovata notifica delle cartelle presupposte rimarrebbe inficiato l'intero procedimento. E' pacifico invero nell'insegnamento del Supremo Collegio ( vedi Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021) il principio secondo il quale la mancanza o nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi
( così testualmente si è espresso il Supremo Collegio: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato……….”).
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Spese a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali che si liquidano in euro 1.350,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1442/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3058/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 20/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000012331 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, l'Agenzia RISCOSSIONE di Messina impugnava la sentenza n
3058/2022, depositata il 208/12/2022 con cui la Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1, annullando l'Intimazione di pagamento n.29520229000012331/000 notificata in data 07.02.2022 , per l'importo di € 53.375,31 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento : 1) n. 2952011002082755600 ; 2) n. 29520120014413367000; 3) n.
29520140004421691000; 4) n. 29520140016923424000; 5) n. 29520140021513576000; 6) n.
295201500003051342000; 7) n. 29520150010890737000; 8) n. 29520150014856173000; 9) n.
29520150022952534000 e 10) n. 29520150030837924000.
In esito alla costituzione di parte appellata, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la riconosciuta prescrizione dei tributi deducendo che alla notifica delle cartelle di pagamento, fossero seguiti diversi atti che avevano interrotto il completamento del termine di prescrizione e precisamente: a) la notifica dell'intimazione di pagamento n.29520169013544749000 avvenuta in data 08/05/2017; b) la presentazione della domanda di definizione agevolata avvenuta il
30/04/2019, cui aveva fatto seguito la comunicazione degli importi dovuti, a mezzo pec il 05/07/2019
(DAG 29590201900073623000). Parte appellata ha contestato, deducendo la inidoneità di siffatti atti ad interrompere la prescrizione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato. Sorvolando sulle eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, perché pretestuosa ed infondata alla luce della natura sostanziale dell'atto impugnato, rileva la Corte che quest'ultimo è stato notificato il 7.02.2022 per il mancato pagamento del complessivo importo di € 53.375,31, mentre le seguenti erano le sottese cartelle: 1) Cartella di pagamento n.
2952011002082755600 per bollo auto relativo all'anno 2008 ( prescrizione triennale); 2) Cartella di pagamento n. 29520120014413367000 notificata il 06.07.2012 e relativa a registro canoni rai per all'anno
2011 ( prescrizione decennale); 3) Cartella di pagamento n. 29520140004421691000 notificata il
06.06.2014 e relativa a bollo auto 2009); 4) Cartella di pagamento n. 29520140016923424000 notificata il
09.09.2014 e relativa a canone Rai per all'anno 2013; 5) Cartella di pagamento n.
29520140021513576000 notificata il 09.09.2014 e relativa a bollo auto per l'anno 2010; ; 6) Cartella di pagamento n. 295201500003051342000 notificata il 11.03.2015 e relativa a IRPEF per l'anno 2010
( prescrizione decennale); 7) Cartella di pagamento n. 29520150010890737000 notificata il 04.09.2015 e relativa a canone Rai per all'anno 2014; 8) Cartella di pagamento n. 29520150014856173000 notificata il
04.09.2015 e relativa a bollo auto per l'anno 2011; 9) Cartella di pagamento n. 29520150022952534000 notificata il 29.12.2015 e relativa a IRPEF per l'anno 2011; 10) Cartella di pagamento n.
29520150030837924000 notificata il 08.04.2016 e relativa a IRPEF per l'anno 2012.
Rileva la Corte che il primo Giudice ha correttamente ritenuto la prescrizione di tutti i tributi , prendendo atto della mancata prova circa la notifica delle cartelle sottese. Ebbene anche in questa fase del giudizio parte appellante ha omesso di provare siffatta notifica, invocando la idoneità ad interrompere la prescrizione di una precedente intimazione e della domanda di definizione agevolata , senza considerare che in assenza di comprovata notifica delle cartelle presupposte rimarrebbe inficiato l'intero procedimento. E' pacifico invero nell'insegnamento del Supremo Collegio ( vedi Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021) il principio secondo il quale la mancanza o nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi
( così testualmente si è espresso il Supremo Collegio: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato……….”).
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Spese a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali che si liquidano in euro 1.350,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA