Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall. (Fattispecie in cui l'evasione dell'imposta aveva determinato l'insorgenza di consistenti debiti a carico della società amministrata dovuti a sanzioni, interessi ed oneri accessori, oltre all'IVA, con conseguente incapacità della predetta società di fare fronte alle proprie obbligazioni e conseguente fallimento della stessa).
Commentario • 1
- 1. Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2017, n. 43976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43976 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
439 76-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/07/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente Sent. n. sez. 1894/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.46524/2016 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR RA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato [...] a [...] avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. Udito il difensore Il difensore presente illustra alla Corte gli argomenti a sostegno della richiesta di rimozione della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha, all'esito di giudizio abbreviato, condannato MA ES, EL RO e EL KA per il reato di cui agli artt. 110 - 216, prima parte, nn. 1 e 2 - 223, comma 1 e comma 2, n. 2 - 219, comma 1 e comma 2, n.
1 - legge. fall. per avere, MA quale amministratore di diritto e gli altri due quali amministratori di fatto della L'RE TO Srl, dichiarata fallita il 16/3/2010, cagionato o concorso a cagionare, mediante operazioni dolose, il fallimento della società, nonché per aver dolosamente omesso la tenuta delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In particolare, i tre sono stati condannati per avere, nella qualità sopra detta, operato, in via diretta, acquisti di autovetture da soggetti esteri (appartenenti alla Comunità Europea), facendoli figurare come effettuati da soggetti nazionali (Eurocar di AS PE, E.T. Car di TO ZO, D.G. di NA VA, la Biemmecci di SS RC, la Genaral Service di Broda Gianluca), al fine di evadere il pagamento dell'IVA. In pratica, le società estere vendevano le auto in esenzione d'imposta, ex art. 41 d.l. 331 del 1993 - agli intermediari, semplici "cartiere", che a loro volta rivendevano i veicoli sottocosto, ma con applicazione dell'IVA, a L'RE TO SR (questa, a sua volta, le vendeva, sottocosto o con lieve maggiorazione di prezzo e con applicazione dell'IVA, a concessionari vari: Spazio spa, Spazio Genova SR, Squadra spa). Le "cartiere" - riferibili a prestanomi vari, sempre nullatenenti scomparivano dopo breve tempo, senza l'assolvimento degli obblighi tributari, e la società beneficiaria degli acquisti (L'RE TO SR, appunto) portava in detrazione l'IVA (apparentemente versata alla "cartiera") nella propria dichiarazione annuale, rimanendo beneficiaria del relativo importo. Tale attività disvelata dagli - accertamenti della Guardia di Finanza - è stata ritenuta causa del dissesto della società, in considerazione delle imponenti obbligazioni (circa sei milioni di euro) cui ha dato origine, e del fallimento che ne è conseguito. La bancarotta documentale è stata ritenuta strumentale alle attività fraudolente sopra passate in rassegna e con esse addebitabile agli imputati.
2. La Corte d'appello di Torino, investita del gravame degli imputati, ha pronunciato sentenza di assoluzione per la bancarotta fraudolenta documentale ed ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2 legge fall.; di conseguenza, esclusa la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, ha rideterminato la pena loro irrogata. 2 он con unico 3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione atto il difensore degli imputati, avvalendosi di quattro motivi.
3.1. Col primo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 223, comma 2, n.
2. Legge fall., nonché l'illogicità della motivazione con cui sono state ritenute dolose le operazioni poste in essere da L'RE TO SR, nonché causa del dissesto societario. Ai giudici di merito è sfuggito - deduce il ricorrente che, ove la - società avesse effettuato gli acquisti in proprio, sarebbe stata comunque esente da IVA, trattandosi di acquisti intracomunitari. Nessuna ragione aveva, pertanto, L'RE TO di frapporre un intermediario tra sé e i soggetti esteri, sicché rimane del tutto indimostrato il fine di evasione dell'IVA attuato mediante - attribuito dai giudici aglil'emissione di fatture soggettivamente inesistenti - amministratori della società fallita. Peraltro, è rimasto da dimostrare che, ove L'RE TO avesse operato in proprio gli acquisti, non avrebbe versato l'IVA all'erario.
3.2. Col secondo motivo lamenta la violazione del principio di specialità, atteso che deduce nell'art. 2 del d.lgs. 74/2000 "è sussunto ogni aspetto della vicenda de qua", trattandosi di norma che possiede valenza specializzante rispetto al reato di bancarotta. Nella specie, infatti, dice il ricorrente, il solo interesse leso è quello facente capo all'erario, dal momento che l'unica passività del fallimento è data dal carico d'IVA. -3.3. Col terzo motivo lamenta in relazione alla posizione di EL KA e EL RO la violazione dell'art. 2639 cod. civ., poiché "la Corte territoriale ha ristretto la motivazione al mero profilo concorsuale, dimenticando di accertare prima e separatamente la condizione di amministratori di fatto dei soggetti imputati".
3.4. Col quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 69 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione concernente il giudizio di bilanciamento tra circostante, derivante dal fatto che, caduta l'aggravante dei più fatti di bancarotta (gli imputati sono stati assolti in appello dalla bancarotta documentale), è stato mantenuto fermo il giudizio di comparazione tra la residua circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. e le già riconosciute attenuanti generiche;
giudizio, aggiunge, reso ancora più irrazionale dalla svalutazione della transazione operata da MA con la curatela fallimentare. Con lo stesso motivo si duole del trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, determinato senza tener conto del positivo contegno processuale degli stessi, dell'assenza di qualsivoglia vantaggio lucrativo per la società e per i suoi rappresentanti, dell'attività lecitamente svolta dalla società e del differente ruolo degli imputati all'interno della vicenda de qua. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. L'illecito contestato agli imputati, e ritenuto in sentenza, concreta una tipica ipotesi di "frode carosello", dove il vantaggio della società effettivamente acquirente dei beni consiste nella indebita detrazione dell'IVA apparentemente versata alla società interposta;
IVA che, nella dichiarazione presentata al fisco dall'interponente, viene portata in detrazione, come se fosse stata effettivamente corrisposta alla società da ultimo menzionata. Tanto è in concreto avvenuto (circostanza nemmeno contestata con pertinenti argomenti - dal - ricorrente), sicché le critiche volte alla sentenza impugnata sono del tutto eccentriche e perciò da rigettare rispetto al tipo di illecito accertato, - - trattandosi di critiche che eludono la sostanza dell'accusa, consistita nella creazione di uno schermo tra il soggetto economico reale (L'RE TO SR) e il Fisco, divenuto creditore di una entità evanescente (la "società cartiera", priva di consistenza e di responsabili patrimonialmente dotati). Adeguatamente provati, sono, quindi, sia il vantaggio per la società fallita che il danno per l'erario.
2. Per aversi concorso apparente di norme (cui allude il ricorrente col secondo motivo) è necessario che più disposizioni regolino la "stessa materia" (art. 15 cod. pen.). Per giurisprudenza costante, infatti, la distinzione tra concorso apparente e concorso reale di norme va operata esclusivamente a meno di clausole espresse di riserva sulla base del criterio di specialità (Cass., SU, n. - 20664 del 23/2/2017; SU, n. 1963 del 28/10/2010; SU, n. 16568 del 19/4/2007). Poiché il diritto penale prende in considerazione comportamenti umani, se ed in quanto produttivi di conseguenze giuridiche, la "stessa materia", di cui all'art. 15 cit., non può essere data che da condotte umane produttive di un determinato evento (inteso in senso naturalistico o giuridico), sanzionate dal diritto (non solo penale). Di conseguenza, per aversi "stessa materia" occorre che la condotta sia unica e che non abbia determinato più di un evento. Il principio di specialità (e gli analoghi principi di sussidiarietà e di consunzione, pure elaborati dalla dottrina al medesimo fine) è diretto ad evitare, infatti, che un soggetto sia punito più volte per lo stesso fatto sulla base di norme diverse, quando già una di esse è sufficiente ad esprimere il disvalore del fatto illecito (principio del ne bis in idem sostanziale). Per quanto sopra, e in virtù di tanto, non è possibile ritenere che l'attività posta in essere dagli imputati si sia concretizzata nella sola evasione dell'imposta. Essa ha avuto come conseguenza l'insorgenza di consistenti debiti a carico della società amministrata per sanzioni, interessi ed oneri accessori (oltre che per l'IVA), da cui è derivata l'incapacità, per la società, di far fronte alle proprie ои obbligazioni e il fallimento. L'attività degli imputati si è connotata di illiceità, quindi, in due direzioni: verso il Fisco a cui sono stati sottratti i proventi cui - aveva diritto - e verso i creditori sociali, esposti alle conseguenze di un fallimento annunciato. Gli eventi determinati dalla condotta degli imputati sono pertanto due (l'evasione dell'imposta e il fallimento), sicché già per questo è da escludere che ricorra, nella specie, una ipotesi di concorso apparente di norme. Ma va aggiunto che non si è nemmeno di fronte ad una medesima azione (che lascerebbe comunque aperta la strada del concorso formale), bensì ad una pluralità di azioni di diversa natura, poste in essere in tempi e contesti diversi: l'indicazione, nelle dichiarazioni presentate periodicamente ai fini IVA, di elementi passivi fittizi (reato istantaneo e formale: art. 2 d.lgs. 74/2000); la causazione del dissesto, attuata mediante una serie combinata di azioni, avviata con la costituzione delle società cartiere e proseguita con l'interposizione delle stesse negli acquisti, con la fatturazione a carico della società interposta, con la vendita dei veicoli alle società commerciali e, da ultimo, con le false dichiarazioni fiscali (condotte all'origine del fallimento). Il reato di cui all'art. 2 cit. non esaurisce, pertanto, il disvalore penale della condotta, che è possibile apprezzare (e sanzionare) nella sua totalità solo facendo (altresì) applicazione della norme sulla bancarotta impropria;
il che porta ad escludere che ricorra, nella specie, una ipotesi di concorso apparente di norme.
3. La contestazione della decisione in punto di qualificazione del ruolo di EL KA e EL RO nella società è priva di qualsiasi riferimento alle argomentate riflessioni del giudicante e finanche di un abbozzo di motivazione in ordine alle ragioni per cui sarebbe incongrua quella offerta dal Tribunale e dalla Corte d'appello. Il ricorso è, pertanto, inammissibile sul punto, non essendo ammessa una critica priva della esposizione delle ragioni che la sorreggano.
4. Il giudizio di comparazione tra le circostanze va fondato su parametri di valore e non quantitativi, per cui non rileva il numero delle circostanze, ma la loro qualità. Inoltre, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass., n. 26908 del 22/4/2004). Alla stregua di tanto non merita alcuna censura la sentenza impugnata, che ha confermato il già operato giudizio di comparazione tenendo conto della "generosità" con cui sono state concesse attenuanti generiche e della gravità del reato, tenuto conto del danno cagionato ai creditori, della durata e dell'ampiezza dell'attività criminosa, a fronte di elementi favorevoli solo enunciati o privi di consistenza (il "positivo contegno processuale" è stato escluso con la decisiva 5 ей considerazione che gli imputati hanno ammesso solo ciò che era evidente;
la rilevanza della transazione conclusa da MA con la curatela è stata accantonata perché effettuata a livelli miserevoli, tenuto conto della enormità del danno prodotto;
l'assenza di "vantaggio lucrativo" per la società costituisce affermazione priva di consistenza, alla luce di quanto è stato esposto in precedenza;
il "differente ruolo" degli imputati nella società e nell'attività criminosa non costituisce titolo a favore di nessuno di essi).
5. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in € 2.000 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/7/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Paolo Bruno) علا 22 SET 2017 O ux 6