Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2009, n. 29965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29965 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - N. 3019
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 9756/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
AL LL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Verona in data 1.6.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 1.6.2006, il Tribunale di Verona dichiarò AL LL non punibile ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2 in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e lo assolse dal delitto di cui all'art. 648 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia deducendo violazione di legge in quanto la grossolanità del falso che lo renda inidoneo ad ingannare l'acquirente sulla qualità della merce, non rileva rispetto alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.. La ricettazione non sarebbe assorbita dal reato di cui all'art. 474 cod. pen.. Il ricorso è fondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (Cass. Sez. 2^ sent. n. 39863 del 2.10.2001 dep.
8.11.2001 rv 220236): "il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione;
ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione".
Quanto al rapporto fra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e quello di cui all'art. 648 cod. pen., secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che il Collegio condivide, "Integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trame profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 cod. pen." (Cass. Sez. 2 sent. n. 11083 del 12.10.2000 dep. 28/10/2000 rv 217381 Cfr. Cass. Sez. 2 sent. 22.3.1986 n. 7392; Cass. Sez. 2^ sent. 11.7.1989 n. 12349;
Cass. Sez. 2 sent. 18.5.1990 n. 3720; Cass. Sez. 2 sent. 6.12 1991 n. 12336; Cass. Sez. 2 sent. 27.7.1996, n. 3154). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia.
Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009