Art. 20.
Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, e' autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.
Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, e' autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.