Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11547 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 67700 Camp 1 1 5 47/02 REPUBBLICA ITALIANA E 6 5 8 N 9 . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O 1 I A N / I Z 4 / E R A 6 B CORTE SUPREMA PICASSATIC E R A 2 . T . T Oggetto L S R L I . U P A G . B . E I D Tributaria B R R L A E T T A D Composta dag. Ill. Sigg.ri Magistrati: A 1 D I I 3 S R 1 N E E E T . S Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO T R.G.N. 914/00 N N I E A A S E Cron. 29155 M Presidente Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67700 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SOLEDOR DI FRANCO LUMACHI C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 11, presso 2002 lo studio dell'avvocato MARCO MICCINESI, che la 211 difende, giusta mandato a margine;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 197/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato TABET (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso di accertamento notificato il primo dicembre 1997 l'Ufficio I.V.A. di Firenze recuperava a tassazione a carico della società Soledor s.n.c. di San Casciano Val di Pesa (Firenze), imposte per L.35.992.000, ritenendole indebitamente rimborsate, e le irrogava pene pecuniarie per L.109.866.000, oltre ad interessi. L'avviso di accertamento si era basato su di un processo verbale di constatazione redatto, in data 27 novembre 1997, dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze, nonché dallo stesso Ufficio I.V.A. di Firenze, con il quale erano state contestate alla società, che aveva come oggetto la gestione di un campeggio in Sardegna, queste violazioni;
1) l'omessa fatturazione di corrispettivi inerenti l'affitto di un ristorante per un imponibile di L.27.000.000, oltre ad I.V.A. per L.5.130.000; 2) l'omessa annotazione di corrispettivi inerenti il noleggio di impianti sportivi per un imponibile di L.3.000.000, oltre ad I.V.A. per L.570.000; 3) l'omessa annotazione di ulteriori corrispettivi per L.335.804.000, oltre ad I.V.A. L.30.222.000. 2. Con separati ricorsi, poi riuniti, impugnavano l'accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di Firenze il legale rappresentante della società, il liquidatore giudiziale di essa, nonché il Commissario Giudiziale della società stessa, che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze riuniva i ricorsi;
in parziale accoglimento del ricorso della società Soledor, dichiarava illegittima solo la ripresa n.1, respingendo nel resto il ricorso stesso. Accoglieva, infine, i ricorsi del liquidatore dei beni e del commissario giudiziale della società, dando atto dell'inefficacia dell'accertamento nei loro confronti. In accoglimento dell'impugnazione della società, con sentenza in data 20 settembre / 4 ottobre 1999, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana dichiarava la nullità dell'accertamento e compensava le spese.
3. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La ricorrente espone un solo motivo di impugnazione, e precisamente la violazione e falsa applicazione degli articoli 51, secondo e settimo comma, del D.P.R. n.633 del 1972, e 2729 c.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si è costituita la società Soledor s.n.c. con controricorso nel quale chiede la reiezione dell'impugnazione avversaria.
4. Nel corso della discussione orale la difesa della resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso argomentando che si era formato un giudicato interno sul punto pregiudiziale, non impugnato, relativo all'illegittimità dell'acquisizione delle prove. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento era pienamente legittimo in quanto emesso con integrale rispetto delle prescrizioni dell'art.54 stesso, e dopo un'analisi che avrebbe consentito ai verificatori "di constatare la difformità tra i dati esposti in dichiarazione, quelli risultanti dalla contabilità, e quelli emergenti dagli elementi acquisiti nel corso della verifica stessa." L'esame compiuto dai verificatori aveva posto in evidenza che tutti i corrispettivi registrati erano confluiti in un solo conto "cassa" che da tale conto gli incassi avevano avuto come unica destinazione il pagamento di beni o servizi, mentre non vi era stata alcuna movimentazione verso istituti di credito. Invece, numerose operazioni di accredito non avevano trovato riscontro con le movimentazioni del conto “cassa”. Secondo l'Amministrazione ricorrente, queste due circostanze, unitariamente considerate, costituivano una presunzione dotata dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalla legge;
ne derivava una inversione dell'onere della prova, per cui sarebbe spettato alla contribuente dimostrare che le somme di cui al conto "cassa" fossero effettivamente transitate sui conti correnti bancari. Ciò comportava violazione di legge. La contribuente non aveva prodotto, invece, alcuna prova idonea a sostenere l'asserita duplicazione, da parte dell'Ufficio, dei corrispettivi. La pronunzia della Commissione Regionale difettava, peraltro, di una motivazione effettiva là dove aveva ritenuto provato che l'Ufficio avesse effettuato una simile duplicazione. Di fronte alla presunzione non potevano ritenersi probanti né la copia dell'estratto conto bancario, né "il prospetto di raccordo tra i versamenti giornalieri di cassa e i versamenti sui conti correnti bancari". La contribuente, dunque, non avrebbe dimostrato come richiesto dall'art.54 di aver tenuto nella dichiarazione annuale e nelle scritture contabili i dati e le notizie raccolti nei modi previsti dall'art.51”.
2. Esigenze di trattazione logica impongono di esaminare, innanzi tutto, l'eccezione di giudicato interno proposta dalla difesa di parte resistente nel corso dell'odierna discussione orale, ma non esposta in controricorso. La resistente ha sostenuto, riassuntivamente, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era passata in giudicato perché non impugnata specificamente dall'Ufficio sul punto specifico, ritenuto pregiudiziale rispetto ad ogni altro, relativo alla non applicabilità al caso di specie delle previsioni dei nn.2 e 7 dell'art.51 del D.P.R. n.633 del 1972, e della conseguente illegittimità dell'acquisizione da parte dell'amministrazione degli elementi di prova a carico della resistente. L'eccezione non appare fondata per un duplice ordine di ragioni. Non va dimenticato, innanzi tutto, che la sentenza impugnata si fonda, in realtà, su di una duplice ratio decidendi, non solo sulla ritenuta illegittimità dell'acquisizione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma anche su u kusu di una serie di valutazioni relative agli elementi forniti dall'ufficio ed alla ritenuta inversione dell'onere della prova, e che entrambe queste motivazioni valgono autonomamente a sorreggere la decisione adottata. In secondo luogo, eccependo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art.51, secondo e settimo comma, del D.P.R. n.600/1973 (vale a dire delle stesse norme in ordine alla cui mancata applicabilità si sarebbe formato, in ipotesi, il giudicato implicito) l'Amministrazione ricorrente ha impugnato, quanto meno implicitamente, anche sul punto relativo all'applicabilità di quelle norme (che costituisce il presupposto logico ed il punto di partenza di tutte le argomentazioni svolte dalla ricorrente stessa), e perciò su di esso non si è formato alcun giudicato (che, del resto - significativamente - non era stato eccepito nel controricorso). Il ricorso, perciò, deve essere esaminato nel merito.
2. Nel merito il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non è fondato, e non può essere accolto. La sentenza impugnata è motivata, infatti, in modo adeguato, ed in se stesso logico e concludente. In realtà la ricorrente propone (o più esattamente, ripropone) una serie di questioni di fatto non più suscettibili di riesame nel giudizio di cassazione: è quanto avviene, in particolare, per le argomentazioni svolte a sostegno della legittimità in fatto dell'avviso di accertamento impugnato. Il ricorso si basa, infatti, in realtà, su di una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del merito, che, come tale, potrebbe essere oggetto di un'istanza revocatoria, (della denunzia ma non di un vizio rilevabile in sede di giudizio di legittimità. Il giudice di cassazione non può che basarsi- purché sia logico e motivato sull'accertamento in linea di fatto - contenuto nella sentenza impugnata. Nel caso di specie quest'accertamento, di per se stesso adeguatamente motivatos, ha ritenuto che non sussistano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (tali da assurgere cioè, nel loro complesso, a dignità di piena prova) nel senso dell'esistenza delle evasioni tributarie contestate. Secondo quell'accertamento di fatto nel senso ritenuto dall'Amministrazione sussistono soltanto indizi semplici.
3. Di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento, e deve essere respinto. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002 Il Presidente Il sigliere estensore dr.Francesco Cristarella Oristano) (dr. Stefano Monaci) Опт ив Окт DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi --2 AGO. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio 7