Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, in base all'art.1 comma 199 legge n.228 del 2012, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito, non competendo al giudice di procede d'ufficio, mediante la richiesta di documenti ed informazioni ad altre autorità, ad acquisire la prova della fondatezza della pretesa creditoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice spetta un mero potere di integrazione probatoria, potendo risultare eccessivamente gravoso ed in alcuni casi precluso alla parte privata accedere a fonti di conoscenza in possesso di altre pubbliche autorità).
In tema di confisca di prevenzione, il giudice dell'esecuzione, adito dal titolare di diritto di credito garantito da ipoteca sul bene sottoposto a confisca, ha l'onere di indicare al creditore l'originaria carenza probatoria in merito all'esistenza ed all'ammontare del credito, eventualmente assegnando alla parte interessata un termine per provvedere all'integrazione. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che il potere attribuito al giudice dell'esecuzione si conforma alla previsione dell'art.506 cod.proc.pen. che consente al giudice di sollecitare le parti affinché approfondiscano tematiche probatorie potenzialmente determinanti per la decisione).
Commentari • 2
- 1. Simone Calvigionihttps://dirittopenaleuomo.org/
Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …
Leggi di più… - 2. Art. 506 - Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti privatehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
3 364/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - SENTENZA N.19 - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - N. 10882/2015REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO COSTANZO Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO SPA avverso il decreto n. 126/2013 TRIBUNALE di MILANO, del 18/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R. Aniello per l'ammullamento con rinvio Udit i difensor Avv.; 10882/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Italfondiario spa ricorre avverso il provvedimento 18.11.14 con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato la sua domanda di ammissione del credito depositata il 27.6.13, enunciando motivi di: - insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al difetto di legittimazione attiva, affermata solo per la ritenuta complessità della ricostruzione delle vicende societarie e non per l'indicazione di una specifica carenza probatoria;
-medesimi vizi e violazione degli artt. 52 ss. d.lgs 159/11 e 2697 cod. civ., sulla quantificazione del credito ipotecario vantato, essendo stata depositata la prova (il secondo contratto) con la suddivisione del mutuo in sei quote con il conseguente frazionamento dell'ipoteca, e sulla riferibilità dei conteggi, pur non sottoscritti da soggetto qualificato, all'istituto bancario;
medesimi vizi, con violazione degli artt. 52 e 58 d. lgs. 159/11, circa la quantificazione del credito vantato: avendo Italfondiario spa indicato l'ammontare del credito, allegato il diritto di ipoteca trascritto e individuato il bene su cui deduce vantare il diritto, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. il Tribunale prima di rigettare la domanda avrebbe dovuto indicare alla parte le ritenute carenze probatorie;
-medesimi vizi quanto alle asserite carenze in ordine alla causa di merito instaurata successivamente al provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita dell'immobile.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte con cui, argomentata l'irrilevanza del primo motivo posto che la domanda non è stata dichiarata inammissibile per mancanza di legittimazione e il positivo accertamento del credito (evincibile dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato), chiede l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dello stesso Tribunale sul punto dell'entità del credito, gli aspetti di incertezza dell'ammontare dovendo essere approfonditi anche d'ufficio ai sensi dell'art. 666, comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti, dovendosi condividere la pertinente argomentazione della parte pubblica. 9 10882/15 RG 2 2. Secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente costituendo deduzioni che, sotto profili diversi, affrontano il medesimo punto della decisione (la possibilità di integrare carenti produzioni e prospettazioni probatorie prima della deliberazione sul merito della domanda), sono fondati sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate dalla società ricorrente e dal procuratore generale (il che rileva nell'individuazione del principio di diritto cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi). La pretesa del ricorrente che le carenze probatorie delle sue prospettazioni debbano essere sempre integrate d'ufficio dal giudice è basata su una non corretta lettura dell'art. 666, comma 5. Innanzitutto è corretto il rilievo del Tribunale sull'irrilevanza di riepiloghi e calcoli numerici privi di alcun riferimento documentato all'istituto bancario: da un lato, il tabulato o riepilogo senza alcuna sottoscrizione che attesti, in definitiva, la rispondenza del calcolo alla documentazione in possesso dell'istituto, permettendo anche alle altre parti, oltre che al giudice, l'immediata individuazione dell'interlocutore possibile fonte dei necessari chiarimenti o contestazioni, altro non è che appunto anonimo, privo di alcuna efficacia;
dall'altro, l'onere di comprovare la corrispondenza del calcolo alla realtà dei rapporti tra le parti interessati compete sempre all'istante, tra l'altro in questa tipologia ricorrente di fattispecie l'unico soggetto in possesso della documentazione attestante l'evoluzione del rapporto con il soggetto debitore. In secondo luogo, come già argomentato da questa Corte, tra l'altro nella sentenza 43969/15, l'art. 666 ed il suo comma 5 delimitano espressamente il potere/dovere che il giudice ha di integrare documenti ed informazioni di cui ha bisogno, con l'inequivoco riferimento alle richieste rivolte alle "autorità competenti". L'integrazione d'ufficio riguarda, allora e solo, ciò che è in possesso di altre "autorità", "competenti" in relazione alla natura di documenti e informazioni che servono: tale potere di integrazione è pertanto limitato a un contesto 'pubblicistico', l'accesso al quale per la parte, in particolare quella privata, sarebbe eccessivamente gravoso quando non addirittura precluso. Quindi, l'assunto del ricorrente, secondo il quale competerebbe al giudice di provvedere d'ufficio all'integrazione di prove necessarie per il sostegno della propria prospettazione ed afferenti il merito del contenuto della domanda della parte (p. 6, 7, 8 ric.), ma mancanti, è, in particolare nella sua assolutezza, palesemente infondato. Proprio l'evidenziato specifico ed inequivoco riferimento alle "autorità", quali depositarie di documenti e informazioni che il giudice può chiedere (secondo l'art. 666, comma 5), esclude interpretazioni, そ 10882/15 RG 3 letterali e sistematiche, alternative e, in particolare, una ricostruzione del sistema nel senso che la parte istante si possa limitare ad affermare e precisare il proprio diritto, spettando invece al giudice cercare le prove della fondatezza o meno dell'allegazione della parte. Significativamente convergente in proposito è l'argomentata conclusione cui, dopo la nuova disciplina, anche le Sezioni Unite civili sono pervenute, proprio risolvendo il tema della distribuzione dell'onere probatorio in relazione alla domanda di ammissione al credito in questa procedura: Va poi aggiunto che le nuove norme, e quelle richiamate, non contengono previsioni espresse in termini di prova;
vale a dire, a chi spetti provare la buona fede e l'affidamento incolpevole. Deve ritenersi che l'elaborazione giurisprudenziale negli anni maturata, soprattutto nell'ambito penale, e la veste sostanziale di attore nel procedimento giurisdizionale di ammissione, che assume il creditore, convergano nell'addossare a quest'ultimo la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito. Tale conclusione è conforme al canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi). Si suppone che il legislatore razionale - quando emana una legge - conosca il diritto vivente. Ora, se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuoi dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie>> (Sez. Un. civili sent. 10532/13). Si aggiunga che neppure la peculiarità del procedimento (il rito dell'esecuzione penale, caratterizzato da sostanziale informalità; il contesto di interessi non solo prettamente civilistici ma anche in potenziale contrasto tra le parti: creditore istante, amministrazione) risulta coerente ad una ricostruzione che veda il giudice attivarsi in sostituzione della parte istante per il soddisfacimento di un suo interesse privato in danno della parte resistente. Da ultimo va confermata la conclusione, contenuta nella richiamata sentenza, che spetta solo al creditore istante l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che legittimano la propria domanda e la fondatezza di quest'ultima, al giudice invece competendo, ove necessario per verificare le prospettazioni delle parti, l'attivazione d'ufficio per l'assunzione di documentazione e informazioni pertinenti presso 'autorità' che le detengano. E' quindi in definitiva destituita di fondamento la ricostruzione che la società ricorrente propone e che pare, in sostanza, riservare a sé il solo onere di una puntuale mera deduzione della propria pretesa e delle sue ragioni, attribuendo alla controparte ed al giudice l'obbligo di comprovare il contrario, essi soli dovendo q 10882/15 RG 4 cercare verifiche o prove per comprovare o confutare mere affermazioni o allegazioni.
2.1 E tuttavia, ancora riprendendo l'argomentare della sentenza 43969/15, l'informalità del procedimento ex art. 666 c.p.p., i cui tempi e contenuti non sono disciplinati secondo scansioni rigorose, impone di coniugare i due principi in termini elastici e tuttavia sistematicamente coerenti. In particolare il giudice, in questa tipologia di procedimento, quando rilevi una originaria carenza probatoria che può in astratto essere superata, proprio in ragione del riconoscimento di poteri d'ufficio ha l'onere di indicare alla parte interessata l'esigenza di un approfondimento probatorio (in concreto esercitando il potere di indirizzo del genere attribuito espressamente nel dibattimento dall'art. 506 cod. proc. pen.), eventualmente assegnando alla parte interessata un termine per provvedervi (arg. ex Sez.3 sent. 25832/13 e Sez.1 sent. 3092/15). Occorre infatti considerare che la mancanza, nella complessiva procedura, della possibilità di un reclamo nel merito (in ragione della ricordata previsione dell'impugnabilità solo con ricorso per cassazione) e la qualità dell'istante di soggetto estraneo al procedimento di prevenzione orientano verso un'interpretazione complessiva dell'istituto disciplinato dagli artt. 1 comma 199 ss. legge n. 228/2012 e 666 cod. proc. pen. in termini tali da ridurre la possibilità di una risposta di merito che respinga l'istanza per aspetti in fatto sostanzialmente superabili dall'invece possibile pertinente contraddittorio. Con la già evidenziata avvertenza che ciò, ovviamente, non significa che il giudice debba anticipare la propria valutazione entrando in una sorta di pre- discussione con le parti: proprio la ricordata disciplina dell'art. 506 attesta l'assenza di alcuna incompatibilità strutturale tra, da un lato, l'esercizio della propria funzione direttiva e di giudizio e, dall'altro, la sollecitazione alle parti perché approfondiscano aspetti che il giudice ritenga potenzialmente determinanti per la decisione che deve prendere.
2.2 Il Tribunale ha, con puntuale motivazione, evidenziato imprecisioni nella formulazione della domanda, tuttavia pervenendo all'individuazione corretta del credito originario (lire 25.000.000), che l'odierna società ricorrente sostanzialmente condivide. Ha poi evidenziato tre carenze essenziali nell'offerta probatoria dell'istante: la farraginosità delle informazioni sull'esito delle iniziative giudiziarie relative allo stesso credito (aspetto tutt'altro che, differentemente da quanto lamenta il ricorrente, è tutt'altro che estraneo ad un giudizio che deve delibare se sussista o meno un attuale credito, e di quale entità); la già ricordata mancanza di riferimenti certi della contabilità prodotta al rapporto bancario in oggetto;
la 10882/15 RG 5 sovrapposizione di credito ipotecario e di credito chirografario (estraneo alla procedura speciale attivata). Si tratta di carenze che, per quanto sopra argomentato, avrebbero dovuto essere segnalate nel corso della procedura al contraddittorio delle parti, con eventuale assegnazione di termine per le integrazioni necessarie, se possibili. Ciò, in applicazione del principio di diritto enunciato al paragrafo che precede, farà il Giudice del rinvio, con ogni ovvia libertà nella successiva deliberazione conclusiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deciso, il 12.1.2016 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Francesco Ippolito Carlo Citterio toЭреб Litten's [DEPOSITATO IN CANCELLERIAL 26 GEN 2016 LUZIONARIO GIUDIZIARIO Para Esposito