Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 3364
CASS
Sentenza 12 gennaio 2016

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In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, in base all'art.1 comma 199 legge n.228 del 2012, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito, non competendo al giudice di procede d'ufficio, mediante la richiesta di documenti ed informazioni ad altre autorità, ad acquisire la prova della fondatezza della pretesa creditoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice spetta un mero potere di integrazione probatoria, potendo risultare eccessivamente gravoso ed in alcuni casi precluso alla parte privata accedere a fonti di conoscenza in possesso di altre pubbliche autorità).

In tema di confisca di prevenzione, il giudice dell'esecuzione, adito dal titolare di diritto di credito garantito da ipoteca sul bene sottoposto a confisca, ha l'onere di indicare al creditore l'originaria carenza probatoria in merito all'esistenza ed all'ammontare del credito, eventualmente assegnando alla parte interessata un termine per provvedere all'integrazione. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che il potere attribuito al giudice dell'esecuzione si conforma alla previsione dell'art.506 cod.proc.pen. che consente al giudice di sollecitare le parti affinché approfondiscano tematiche probatorie potenzialmente determinanti per la decisione).

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  • 1Simone Calvigioni
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    Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 3364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3364
Data del deposito : 12 gennaio 2016

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