Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1992, n. 11645
CASS
Sentenza 4 novembre 1992

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In tema di specificità dell'imputazione, quando il fatto addebitato consista nella sistematica reiterazione della medesima condotta, secondo uno schema tipico già individuato "ab origine" e destinato ad essere riprodotto per un numero indefinito di volte (nella specie truffa in danno di USL commessa mediante ripetute prescrizioni fittizie), la mancata individuazione e specificazione dei singoli episodi in cui la detta azione si sarebbe estrinsecata non può dar luogo ad alcun significativo pregiudizio del diritto di difesa, sempre che la condotta tipica attribuita all'imputato sia chiaramente descritta e siano specificati l'arco di tempo ed il luogo (o i luoghi) in cui detta condotta sarebbe stata posta in essere. Verificandosi dette condizioni, quindi, non risulta configurabile, la nullità per incertezza assoluta dell'imputazione, di cui all'art. 412 cod. proc. pen. (1930).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1992, n. 11645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11645
    Data del deposito : 4 novembre 1992

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