Sentenza 4 novembre 1992
Massime • 1
In tema di specificità dell'imputazione, quando il fatto addebitato consista nella sistematica reiterazione della medesima condotta, secondo uno schema tipico già individuato "ab origine" e destinato ad essere riprodotto per un numero indefinito di volte (nella specie truffa in danno di USL commessa mediante ripetute prescrizioni fittizie), la mancata individuazione e specificazione dei singoli episodi in cui la detta azione si sarebbe estrinsecata non può dar luogo ad alcun significativo pregiudizio del diritto di difesa, sempre che la condotta tipica attribuita all'imputato sia chiaramente descritta e siano specificati l'arco di tempo ed il luogo (o i luoghi) in cui detta condotta sarebbe stata posta in essere. Verificandosi dette condizioni, quindi, non risulta configurabile, la nullità per incertezza assoluta dell'imputazione, di cui all'art. 412 cod. proc. pen. (1930).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1992, n. 11645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11645 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1992 |
Testo completo
1 1 645
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 4/11/92 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 SEZIONE PENALE SENTENZA N..809 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.Stanislav Sibilia Presidente
Сілочні 1. Dott. Eunu Consigliere REGISTRO GENERALE
Santo Belfiore N. 20221/92 2. >>>
CLCdi Ricco Giovanni 3.
P o 4.
->>
АЧ ha pronunciato la seguente
8000 SENTENZA 778 IL CAR sul ricorso proposto da RA WI ed altri avverso la sentenza della Corte l'appello di Torino
in data 13 maggio 1992
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore dult. Ormanni Generale che ha concluso per ifingetter dei ricorsi Udit i difensor ave to AN (for Suettone), UN (fer Pin i M.G.), ST (per Pino P.), GA (for tutti ricocente Rimani), LO (fer Bottine), UL PI (per AT), i quali tutt be banne inistite per l'accoglimento des rispettivi ricorsi O S S E RVA
In fatto
All'esito di lunghe e approfondite indagini di polizia giudiziaria originate dalla segnalazione di un farmacista insospettitosi a fronte dell'avve= nuta presentazione, per la spedizione, da parte di una sua cliente, di trenta ricette (risultate poi a firma della dottoressa RA) di preparati galenici e della successiva istruttoria condotta con rito formale, gli attuali ricorrenti vennero rinviati a giudizio [ davanti al tribunale di Biella per rispondere per quanto ancora in questa sede d'interesse), dei rea- ti di associazione per delinquere (capo a) e di con' corso in truffa continuata aggravata in danno di ente pubblico costituito dalla U.S.L. n.47 di Biel aa (cup 6).
My In sostanza si addebitava ai prevenuti di assersi associati fra loro per commettere, e di aver quindi effettivamente commesso, in danno di detta U.S.L., una serie di truffe consistenti nella compilazione
(da parte dei medici RA TT e Suettone) e nella successiva spedizione (da parte dei farmacisti
AN), di un rilevante numero di ricette per pre=
parati galenici intestate a pazienti cui detti pre= parati o non erano stati affatto prescritti o erano stati prescritti in quantità inferiori, con conseguen'
te indebita correponsione, da parte della U.S.L., dei relativi rimborsi.
Gli elementi di fatto su cui si fondava l'accusa secondo quanto emerge dalle risultanze acquisite in sede di merito e riferite in sentenza, erano essen'
zialmente i seguenti:
a) abnorme e improvvisa proliferazione, a partire 2
dal maggio del 1986, di prescrizioni galeniche
(in precedenza solo sporadiche), da parte dei tre medici inquisiti, con successiva liquidazion, alla farmcia AN, ove tali prescrizioni erano state spedite, di somme ammontanti, per l'intero periodo di cui all'imputazione (maggio 186- dicem= bre 187), a lire 335 milioni circa, di cui lire
192 milioni riferibili alle prescrizioni della milion dott.ssa RA, lire 123 alle prescriiioni del dott.TT e lire 20 ilioni a quelle del dott
Saettone (ved. pag 5 dell'impugnata sentenza);
b) dichiarazioni rese dai soggetti intestatari delle prescrizioni, individuati a campionė in numero di circa trenta per ognuno dei tre medici (su un to= tale di circa un migliaio), da cui emergeva che le prescrizioni stesse o non erano state realmen' te effettuate o, se effettuate, erano quantitati vamente inferiori a quelle poi fatte risultare;
c) presenza (per quanto riguardava specificamente la posizione della dott.RA), anche di un cospi= cuo numero di prescrizioni intestate alle stessa dottoressa ( 2697) o a suoi familiari (oltre
10.000, secondo i dati riportati a pag. 90 della impugnata sentenza);
a) assenza, stando alla giacenze riscontrate ed all risultanze contabili, della disponibilità, da parte della farmacia AN, delle sostanze chi= miche e dei contenitori che sarebbero stati neces'
sari per la confezione e la successiva consegna ai pazienti doi preparati galenici oggetto delle prescrizioni, nella quantità corrispondente al:
l'ammontare di queste ultime;
3
e) compilazione, nella maggior parte dei casi, delle ricette contenenti le prescrizioni in questione "
da parte dei tre medici inquisiti, mediante uso di identiche stampigliature apposte con appositi timbri;
il che, unitamente alla diversa grafia riscontrata su ricette di provenienza del medesimo medico ed all'uso di sigle di sottoscrizione, per г
converse, apparentemente diverse, dava luose, se= opndo l'accuse, al fondato sospetto che i timbri contenenti le prescrizioni fossero in realtà ap= posti al farmacista, su ricette all'uopo rila=
sciate in bianco.
Nel corso dell'istruzione erano anche state ef=
fettuate perizie aventi ad oggetto, rispettivamente:
M
- le caratteristiche, le indicazioni terapeutiche, le modalità d'impiego dei preparati galenici, an'
che in raffronto con eventuali prodotti preconfe= zionati di analoga efficacia (perizia Merchetti); la effettiva provenienza e le effettive mo dalità
di compilazione delle ricette contenenti le pre= scrizioni di cui all'imputazione (perizia Ghio).
Tutti gli imputati, dal canto loro, avevano re= spinto gli addebiti, affermando di aver agito in pie= na regolarità e correttezza.
All'esito del giudizio di primo grado il tribuna=
le, dopo aver respinto l'eccezione di nullità del dez creto di citazione per assoluta incertezza sui fatti che determinavano l'imputazione, assplse tutti gli imputati dal reato associativo con la formula "il fatto non sussiste"; dichiarò non doversi procedere carico dei medesimi imputati in ordine a taluni fra i singoli episodi di truffa contestati per inter=. h venuta amnistia, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art.61 n.7 cod. pen. e pronun'
cib sentenza di assoluzione, relativamente agli al' tri episodi di truffa specificamente contestati
(cioè riferiti ai singoli pazienti indicati nei rap-- porti di P.G.), perchè i fatti non sussistevano.
Avverso la detta decisione proposero appello il pubblico ministero e gli imputati.
Il pubblico ministero lamente, in sintesi, l'in' debita assoluzione degli imputati dal reato associa= tivo e dai singoli episodi di truffa per i quali non era stata applicata l'amnistia, censurando al' tresì, con riguardo abl'addebito di truffa, l'indebi= to restringimento del medesimo alle sole prescrizioni riguardanti i soggetti nominativamente indicati nei rapporti di P.G. (in contrasto si affermava con pur la/ritenuta infondatezza della eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza dell'imputazione, a suo tempo avanzata dalla difesa degli imputati).
Gli imputati lamentareno tutti la mancata assolu gione, nel merito, con ampia formula, dall'addebito di truffa relativamente agli episodi per i quali era stata invece applicata l'amnistia. La RA e i Pisa= ni, inoltre, censurarono anche l'ordinanza con la qua= le era stata respinta l'eccezione di mullità del le=
dreto di citazione a giudizio dianzi ricordata.
All'esito del giudizio di appello la Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, affermò la responsabilità degli imputati in ordine al reato associativo di cui al capo a), condannando ciascuno di essi, previo riconoscimento delle attenuanti gene= 5
riche, alla pena, di anni due, di reclusione, con i benefici di legge. Quanto alla truffa, estese
°
l'assoluzione con ampia formula ad altri episodi, specificamente indicati, relativamente al quali era stata ritenuta applicabile, in primo grado,
1'amnistia mentre, per converso, dichiarò applicabi= le il detto ultime beneficio, nei confronti della gola RA, con riguardo agli episodi costituiti dalle prescrizioni da essa effettuate in favore proprio e dei propri familiari;
episodi precedente= mente ricompresi tra quelli per i quali era stata pronunciata assoluzione nel merito.
Avverso la detta decisione hanno proposto ricor so per cassazione tutti gli imputati, deducendo:
M RA WI: avv.AL Piaz)
1) violazione dell'art. 524 comma 1 nn.1 e 3 c. p.p
(1930), in relazione agli artt. 475 n. 3, 374 e
412 stesse codice, per essere stata erroneamente confermata dalla corte d'appello la validità del'
l'ordinanza con la quale, in primo grado, era stata respinta l'eccezione di nullità del decreto di ci azione a giudizio;
2) violazione dell'art.524 comma I nn.1 e 3 c.p.p.
(1930), in relazione agli artt. 475 n. 3 e 152 stesso codice, nonchè all'art.640 cod. pen., per non avere la Corte d'appello, erroneamente, riconosciuto la insussistenza del fatto - reato di truffa in relazione agli episodi per i quali ha, in conseguenze di detto mancato riconoscimento applicato l'amnistia;
3) violazione dell'art.475 comma I nn. le 3 (rectius: art.524 comma Inn. 1 e 3) c.p.p. abr., in rela= zione all'art.475 n.3 stesso codice e all'art. 416 cod. pen., per avere la stessa Corte di mérit
to erroneamente affermato l'esistenza del reato associativo e la responsabilità, con riguardo ad esso, della ricorrente;
(avv. Bertagnolio-DO)
1) vizio di motivazione per omesso esame di deduzio= ni difensive e fatti decisivi con riguardo alla imputazione di truffa, relativamente agli episodi per i quali è stata applicata l'amnistia;
2) analogo vizio, sotto il profilo della contraddi torietà della motivazione e del travisamento di fatti, per errate e arbitrarie deduzioni tratte dagli accertamenti contabili eseguiti presso la farmicia AN in assenza, per converso, delle deduzioni favorevoli alla ricorrente che si sa=
rebbero dovute trarre dalla assoluta mancanza di prove in ordine a sospette locupletazioni di tut' ti gli imputati;
3) contraddittorietà di motivazione, con riguardo al reato associativo, per avere la corte di me= rito da un lato affermato che non avrebbe dichia=
rato la responsabilità degli imputati in ordine ad un maggior numero di truffe rispetto ai singo= li episodi specificamente contestati e, dall'altro lato, affermato che anche degli episodi di truffa non provati si sarebbe tenuto conto ai fini del decidere sulla sussistenza dell'associazione per delinquere;
4) violazione dell'art.24 della costituzione (diritto
Ai difesa.) e dell'art.421 c.p.p. (1930), unita= 7
mente a contraddittorietà e mera apparenza di moti= vazione, per essere stata considerata, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato ass ' ciativo, anche la vicenda relativa alla pretesa, fit- tizia prescrizione di un farmace non-galenice (il
Coalip), a suo tempo formante oggetto di altro pro= cedimento penale, poi riunito al principale e, defini= to con sentenza predibattimentale di non luogo_a pro= cedere per intervenuta amnistia;
5) violazione di legge e vizio di motivazione (consistente in travisamento dei fatti, mera apparenza e contradditto= rietà della motivazione stessa) per avere le Cortel affermato la sussistenza del reato associativo sulla base di principii giuridici che, pur esatti in sè, non erano tuttavia applicabili, per difetto dei relativi presupposti, nella fattispecie in esame.
TT LA:
(avv. Verazzo) I1) violazione dell'art. 524 comma n.3 c.p.p. (1930) in relazione agli artt. 185 n.3 e 412 stesso codi= ce, per mancato riconoscimento della nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti ad) esso successivi, derivante da assoluta incertezza sui fatti oggetto dell'imputazione;
2) carenza e contraddittorietà li motivazione con ri= guardo alla ritenuta responsability in ordine al affermata reato associativo,/sulla base di dichiarazioni te= stimoniali inadeguatamente valutate e di inammis' sibili presunzioni in ordine alla configurabilità di episodi gruffaldini non specificamente contestati e non determinati nei loro elementi costitutivi
(e per i quali si era espressamente rinunciato,
nella stessa ventenza, ad un'affermazione di col' 8 pevolezza), senza considerazione della assenza o della irrisorietà del profitto conseguito o consegui=
bile dai presunti associati come pure della assenza degli elementi caratteristici dell'associazione per delinquere, sia sotto il profilo dell'accordo che sotto quello delle strutture;
(avv.DO).
1) violazione di legge per avere la Corte d'appello fatto ricorso all' esercizio del diritto di retti=
ficazione della sentenza ex art. 476 h. 2 c.p.p."
(1930), in un caso in cui, trattandosi non di
.insufficienza ma di denunciata carenza 11 motiva=
÷
zione in ordine al reato di truffa, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo gra=
do;
2) vizio di motivazione per messo esame di deduzio= ni e fatti decisivi in ordine alla configurabilità
del reato di truffa, affermata sulla base delle sole dichiarazioni di codici pazienti del dott. j
TT (due dei quali le avevano poi ritrattate in dibattimento), trascurando le dichiarazioni di centinaia di altri pazienti, i quali avevano invece riferito sull'onestà del ricorrente;
3) vizio di motivazione per contraddittorietà e tra visamento di fatti, sempre in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di truffa, per avere in' debitamente la corte di merito tratto argomento a favere dell'accusa dalla ritenuta indisponibilità, sulla sola base delle risultanze contabili, dai materiali recessari alla spedizione delle ricette galeniche da parte della farmacia AN, senza trarre, per converso, le dovute deduzioni a favore 9 della difesa Cal a mancanza di prove in ordine ai vantaggi patrimoniali che il TT, al pari gli altri presunti associati, avrebbe tratto dal suo illecito comportamento (motivo sostanzial- acate identico al motivo n.2 formulato dalla lifesa
Bertagnolio-DO a sostegno del ricorso RA);
(4),5),6) Motivi identici, rispettivamente, ai moti= vi nn. 3,4,5 prodotti dalla difesa Bertagnolio-
Dodo a sostegno del ricorso RA;
Saettone DE
(avv.EL)
1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà della stessa in ordine alla valutazione di tre testimonianze (Tarello Ida, Collati Elpidio e
Tarello Giuseppina) relative ad altrettanti epis godi di truffa rientranti fra c olli per i quali
è stata applicata l'amnistia;
2) nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza assolut i fatti determinanti l'in'
putazione e conseguente vizio di motivazione per la ritenuta rilevanza, resa possibile da dette invortezm, i presunzioni i reato relativamente a episo li fa non specificati;
3) errones applicazione di lease ita cate a carenzE
e contraddittorietà li notivazione in ordine 112
ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere, la quale avrebbe dovuto invec essere esclusa mancando del tutte la rove i un accordo criminoso, cui Avesse partecipato il ricorrente, finalizzato alla comissione di un numero i terminato di delitti mossi fing 10
lucro in danno della U.S.L., come pure la prova di una struttura organizzativa (non potendosi una tale prova desumere, in particolare, dalla sola j esistenza dei timbri usati per la am ilazione del'
·le ricette):
AN TR, VI e IA AZ:
(motivi pressochè identici, redatti, rispettivamente, dagli avvocati Fiorella ST, Francesco, Cavallaro
e Franco UNo)
1) errata esclusione della dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio e, conseguentemente, del' la sentenza impugnata, per assoluta incertezza sui fatti determinanti l'imputazione, avendo in particolare la corte di merito disatteso l'in' segnamento giurisprudenziale relativo alla neces'
saria specificazione dei singoli episodi riuniti sotto la figura del reato continuato ed essendo così pervenuta a ritenere ritualmente contestati fatti per i quali, viceversa, la contestazione non poteva dirsi avvenuta, tra cui specialmente quelli relativi alle prescrizioni effettuate dal' la dott.sa RA ai propri familiari, nessuno dei quali era stato assunto come teste;
2) violazione del principio di devoluzione e del di= vieto di "reformatio in pejus", unitamente a vi= zio di motivazione, in ordine al reato di truffa,
per avere la corte di merito da un lato escluso l'accoglibilità dell'impugnazione del pubblico ministero volta a far dichiarare la responsabilit legli imputati anche per il detto titolo di reato.
(a ciò ostando la ritenuta insussistenza della contestata a gravante di cui all'art.61 n.7 c.p.), 11 ey dall'altro, affermato la esistenza di altri epi= lo godi distruffa, oltre a pelli specificamente lesa=
minati. da ovviare alla carenza probateria esignità dello ricetto ar derivante oui appariva accertata la falsità rispetto ai te=al a vv al I tale di quelle spedite dalla farmacia AN), non-
ehe dall'assenza di altri elementi (ivi compresa,
120 9741 in particolare, la pretesa accertata indisponibili di materiali erte da parte di detta farmacia);
● ciò in violazione anche della regola fissata, in A
materia di indizi, dall'art.192 comma 2 del nuev● 0 3 Ja codice di rite, applicabile, in virtù della norma= tiva transiteria, anche ai procedimenti che, come nella specio, signe tuttora soggetti alla previgente
M disciplina precessuale;
200.0
3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta respon' sabilità concorsuale di ciascuno dei ricorrenti Pi nel reate di truffa, sani fondata unicamente sullassunte che futti ceste=
re partecipavano alla gestione della farmacia, sen-
za considerare che, ai fini che qui interessane,
ta partecipazione si esauriva nel lavere, puramente meccanico, di riordinamente e raggruppamente in maz=
zette da 100 delle ricette da spedire alla U.S.L.,
a scadenze predeterminate, per il rimberse , por quanto riguarda il AN VI, questi, non essende farmacista, non aveva neppure petute prendere parte alla preparazione dei prodotti galenici;
4) vizio di motivazione ed inosservanza degli artt.
192 commi I ● II c.p.p. vigente ● 416 e.p., per avere la corte di norite erroneamente affermate la sussistenza del reate associative, prescindendo das 12 gli elementi di fatto dimostrativi della irrisorietà del profitte in vista del quale i presunti associati avrebbero operate disattendendo senza adeguata ne- tivazione la pun valida spiegazione a sue tempo, fornita dai ricorrenti in ordine al fenomene cestituito dal-
l'improvvise aumento delle prescrizioni galeniche;
spiegazione seconde la quale dette fenomens vute al maturate convincimente, a seguite anche di studi ● discussioni comuni, della utilità terapeuti- 19
ca delle prescrizioni in questione.
A sostegno del ricorse RA la difusa AL Piaz
ha poi ulteriormente predette, prion dell'zitenza, memoria illustrativa. :
Altra memoria è stata predetta anche dalla dife= sa EL a sostegne del ricorse Saettene, al dichiarate scope di riassumere in essa (come st rileva dalla relativa intitelazione), gli ● elementi salienti del ricorse medesine. N
In diritto
Attesa la sostanziale coincidenza fra la maggior parte delle questioni dedotte con i singoli ricorsi conviene che la trattazione sia condotta esaminando distintamente le lette questioni, anzichè i ricorst stessi uno per uno.
Nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi per assoluta incertezza sui fatti determinanti l'imputazione
Trattasi li questione de Cotta;
con il motivo n.l della difesa AL Piaz, a sostegno del ricorso RA;
con il motivo n. 1 della difesa Verazzo, a sostegno y
del ricorso TT;
con il motivo n.2 della difesa
EL, a sost ono del ricorso Saettone e con il
motivo n.1 delle difese ST, Cavallaro e UNo.
a gostegno i ricorsi AN.
La questione è infondata.
Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, come questa Corte ha avuto modo più volte di puntualizzare, non si ha incertezza assoluta sui fatti determinanti l'imputazione, e non si verifica, quindi, la nullith di cui all'art. 412 c.p.p. (1930), per il solo fatto della indeterminatezza o imprecisione del capo 'im putazione, quando do ciò non derivi un effettivo pre= giudizio difensivo, avendo l'isputato potuto prendere visione di tutti gli atti del procedimento sì da venire compiutamente a conoscenza di qunto, in con' creto, gli veniva adebitato (si veda, in tal senso, fra le più recenti, sez. I, 9 febbraio 1990 n. 297, Frau).E, inoltre (principio ancor più importante, como si vedrà, nel case in esame), la mera genericità del capo d'imputazione non luoco, di per sè, al' la incertezza assoluta, verificandosi ciù solo quando non sia in alcun modo precisata la attività materialo 14
attribuita all'imputato (così, in particolare, sez.V i
29 gennaio 1987, Gardini, opportunamente richiamata anche nell'impugnata sentenza). In altri termini, 1.
quindi, cià che conta, ai fini della sussistenza meno della nullità in questione, è solo la possibili= tà o meno che l'imputato abbia avuto di rendersi con' to esattamente di ci di cui à stato accusato, sì
da potersi adeguatamente difende
Ciò peste, appare ragionevole fermare, in lines
2 . con tali principii, che quando il fatte addebitate consista nella sistematica reiterazione della modesie ma condotta, secondo una schema tipice già individua= 7 17 8
* ..
'ab origine" destinato ad essere riprodotto per un numere indefinite (1 necessariamente, assai elem
1
vate) di velte, costituendo ciò condizione indipensam sabile per dare un sense ed una utilità apprezzabile all'azione criminosa nel sue complesse, la mancata individuazione specificazione dei singoli ●pisodi in cui la detta azione si sarebbe estrinsecata nen può dar luego ad alcun significative pregiudizio del diritto di difesa, sempre che (come si verifica nelz la fattispecie), la condotta tipica attribuito all'in putate sia chiaramente descritta ● sian specificati l'arco di tempo ed il lueg● (● i luoghi) in cui detta condotta sarebbe stata pesta in essere, Semmai, il fatto che i singoli ●pisodi non siano individuati specificati, può far venir meno il supporte‐probate= 0129 rio dell'accusa, ma ciò, come appare evidente, 'nen ha nulla a che vedere con la questione attinente la pretesa nullità dell'imputazione, per incertezza assolu= 15
!
!
ta dek fatti che ne vengono assunti a base. Daf che appare chiara che la stessa individuazione, traver= so 'l'esame degli atti del procedimento, dei singoli episodi assunti a base supporto dell'imputazione
(senza essere, peraltre, in essa espressamente non- zionati), se da un late apre ogni possibile spazie all'esercizio del diritto di difesa(ben petendo l'in- putate contestare la esistenza, la validità, a la significanza dei detti ●pimodi e, quindi, la fonda= tezza dell'imputazione messagli, nella misura questa sia probatoriamente ricollegabile a quegli stessi episodi), dall'altre late non puòd, tuttavia, assurgere al ruolo di elemente integrative all'im putazione anzidetta, in funzione della sua delimita=
M zione(così come, invece, erroneamente affermato, nel-
la fattispecie dal giudice di primo grado il quale pur correttamente respingende la proposta eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, per violazione dell'art.412 c.p.p. abrogate, ha poi rite= nute di dover Imitare la propria cognizione sole ai singoli ●pisodi ●mersi nel corso delle indagini, così
incorrendo nelle giustificate deglianze a sue tempe avanzate, sul munte, dal qubblies ministere in sede di appelle). 2. +
Il giudice non può, in altri termini, arbitrariamente limitare il "thema decidendum" riducendo la portata dell'imputazione, quale risulta dalla sua letterale ble formulazione, in un ambite più ristrette corrispon' 69000 81 0 6 eners , 230 dente a quelle entre il quale, a sue giudizio, l'imm putazione stessa presenta il necessario grade di spe= 16 cificità e si sottrae, quindi, alla nullità pee in t determinatezza. Ciò significherebbe, infatti, che su una parte della pretesa punitiva formalmente avanzatat dal pubblico ministere non vi sarebbe risposta da par=
te dell'organe giudicante, il che sarebbe evidentemente inammissibile.Deve pertrate ritenersi che il giudi, invece, I
nel valutare il grade di specificità dell'imputazione,
non possa in alcun mode prescindere dalla testuale formulazione di essa pessa quindi ritenerld sufficien'
temente specifica (nek case in cui, a tal fine, escor= ra far riferimente agli elementi di fatti emergenti dagli atti debitamente portati a qenescenza dell'im= putate), sele in quanto tali elementi gli appaiano idonei ad affermare la sussistenza del requisite in question ne, con riguard● appunto, all'imputazione nella sua interezza, così come il pubblice ministere ha intege formularla, ● non con riguardo ad una parte soltanto di 888.
Ma nel caso di specie, a ben vedere, non occorreva neppure far riferimente, ai fini che qui interessane agli al●menti di fatto emergenti dagli atti, posto che l'imputezione era da considerare di per sè, nella sua letterale formulazione, come sufficientemente speci= fieg. Era infatti chiaramente descritte il tipo di condotta reiteratamente • sistematicamente peste in essere, sempre in danne del medesimo soggette passive dagli imputati,
};
(la U.S.L. n.47 di Biella)/ed crane indicati i luoghi
2⚫ l'arco di tempo in cui la condotta stessa - arova avu= F
sia pure te collocazione, specificandosi anche,/con la hecessam ria, inevitabile approssimazione, il numero dei singoli E
17
vyisedi commessi (circa un migliai●). In tale situaż
zione, quindi, quelli fra i detti ●pisodi che risulta=
vane individuati all'esite delle indagini documenta in atti venivano ad assolvere unicamente al ruele come dianzi accennate di supporto probaterie dell'ao=
cuaa crane-perciò da çonsiderare cone suscettibili di valutazione sole in funzione del giudizio di mo to in ordine alla fondatezza ● nene di quest'ultima,
rimanende per converse escluse che ad essi potesse
● dovesse farsi riferimente in fungione della ben diversa finalità costituita dalla verifica del trade di specificità, quindi della ammissibilità formale,
dell'imputazione.
Va quindi riconosciuta, in questa sede, sia pure
M sulla base di una diverga motivazione, che sostitui sca quella da ritenere giuridicamente errata, adotta-
ta in sede di merite (così come consentite dall'art. 538 comma I c.p.p. abr. ⚫ anche dall'art.619 comma vigente), la sostanziale correttezza tante della decisione di rigette della proposta eccezione di nullità adottata dal tribunale quante della reieziem ne, da parte della Corte d'appelle, del gravane-a- 2
sue tempo proposte, sul punto, dalle difese AT
AN. Per quanto riguarda la Corte d'appelle, in particolare, la rettificazione nel sense anzidette della motivazione appare necessaria, peste che anche il detto giudice sembra aver fondate, in proposite, la i sua decisione (ved. pagg.68-69) essenzialmente sulla considerazione della integrabilità dell'imputazione con gli elementi di fatto emergenti dagli atti, ● nen invece, come avrebbe dovute, sulla sostanziale esausti= 18
b)
vità, in sè ● per sè, dell'imputazione stessa nella sua letterale formulazione.
Vizio, di motivazione, per contraddittorietà travisa=
mento dei fatti, nonchè violazione del principio di devoluzione, in ordine alla, ritenuta configurabilità di altri episodi di truffa, oltre a quelli spreifi- eamate individuati
Trattasi di censura nella quale, sostanzialmente si incontrane: il motivo n.3 proposte dagli avvocati
Bertagnolie-DO sostegne el ricorse RA;
il motive n.4 proposte dalla difesa DO sostegno ricorse Bettins;
il motivo n.2 (in parte), proposte ciascuna delle difese a sostegne dei ricorsi Pix
sani.
La censura è priva di fondamente.
Già si è rilevate, nel trattare della questione
'precedente, che il tribunale doveva considerarsi legittimamente investite della cognizione in ordine ad una imputazione che, così cone formulata, compren'
deva nen seltante gli ●pisodi specificamente risul'
tanti dagli atti, ma anche tutti gli altri non speci= t ficamente individuati, approssimativamente quantifi=
cati in circa un migliano, nei quali la condotta 7
complessivamente addebitata agli imputati si sarebbe realizzata.
Il fatto che il tribunale, pur respingendo l'●c' cezione di nullità dell'imputazione per difette di genericità, avesse peraltre affermato, nella
2717 propria sentenza, che l'imputazione stessa devesse intendersi limitata ai soli episodi specificamente rilevabili dagli atti, non poteva, d'altra parte, 19
vin Branik gludied d'appello,”se 'non por la denisiva ● asserbente considerazione che, sul punto cioè sull'indebite restringimento del capo â'in tazione, operate dal giudice di grade), vi faprimo come rilevato in narrativa, specifica impugnazióne dol pubblico ministero;
impugnazione che non-puð dirsi sia stata respinta dalla corte d'appello, avende questa intese respingere, meene ben si rileva dalla lettura della motivazione a peg.95, soltanto la diversa doglian' za, del-pubblico ministere impugnante~(abbandonata pei
[dal P.Q. presserla stessa Corte);³relativa alla¤maneata affermazione di responsabilità degli imputati in truffa;
e ciò unica nté in considera-
M zione, come chiaramente si afferma nel luego AN
. citate dell'impugnata sentenza, per la ritenuta insus-
190. 00 sistenza della eircostanza aggravante di cui all'art.
per la conseguente applicabilità della 61 n.7 0.1.
amnistia.
F
Nulla impediva quindi alla corte di merito di valu tare in stretta aderenza alla testuale formulazione del cape d'imputazione ed in piena esservanza del prin'
cipio di devolucione, la esistenza mone di elementi atti a far ritenere che gli imputati, così come a lore contestate, avessero, nellkre● di tempo indicato, posto in essere altri episodi di truffa, in numere indeter 2 RO minate ma comunque -comprese in quelle del migliaio
(secondo l'impotesi di accusa), in aggiunta agli spisodi specificamente individuati in atti;
valutazione, questa, や
legittima ● necessaria in funzione delle statuizioni da adottare sia con riguardo all'addebito di truffa ( per 70 qui si poneva l'alternativa dell'applicazione dell'an'
histia ● del proscioglimento nel merite con formula più favorevole), sia con riguardo all'addebito di as' sociazione per delinquere, nella misura in cui queste fosse probatoriamente connesse alla truffa continuam ta. Rimane quindi esclusa, alla stregua di tali con'
siderazioni, anche la pretesa centraddittorietà fra la dichiarata intenzione della Corte d'appelle di non dichiarare la responsabilità degli imputati per un maggior numere di truffe la successiva afferma zione seconde cui del complessive comportamente degli imputati si sarebbe comunque potuto e dovute tener-
ai fini del decidere in ordine all'addebite di asse=
ciazione per delinquere. L'inesistenza, del reste, di detta pretesa centraddittorietà risulta ancora più
f manifesta ove si considerei che l'intento di non di=
chiarare la responsabilità degli imputati per un mag-
gior numero di truffe nsn derivava affatto dal convin' cimente che queste fessere inesistenti non potesse=
-- re, comunque, essere prevate ma come chiaramente si rileva dalla lettura dell'intere brane della motiva zione in cui la detta affermazione si colloca, sel'
tante dalla più che ragionevole considerazione della inutilità di una ricerca velta all'accertamente della summenzionata responsabilità, in presenza di una già
●perante causa estintiva del reato, costituita dalla amnistia. 21
c) Violazione di legge, per indebita applicazione dell'art. 476 n.2 c.p.p. (1930).
Trattasi di censura dedotta, come prime motive, uni- camente dalla difesa Bed●, a sostegno del ricorse Bet'
tine. Essa appare manifestamente infondata, peste che il citate art.476 c.p.p. riguarda soltanto i casi di rettificazione della sentenza (tra i quali è compres anche quelle della motivazione insufficiente) • noen ha, quindi, nulla a che vedere con la disciplina del'
l● impugnazioni;
disciplina in base alla quale risul ta da escludere la'esistenza, in cape al giudic● di appelle, di un potere di annullamente al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art.522 c.p.p. (1930), tra i quali non rientra certamente quelle della (pre=
M tesa) mancanza di motivazione.
d) Indebita affermazione (o non esclusione) della sussis stenza del reato di truffa, in general● ● con riguard●
agli ●pisodi in cui, in luego del prescioglimente con ampia formula, è stata applicata l'amnistia.
Trattasi di deglianza che, sia pure sette vari pre=
fili, costituisce, sostanzialmente, il nucl●● fenda=
mentale: del motive n.2 redatte dall'avv.AL Piaz a sostegno del ricorse AT;
dei motivi nn. 1 ● 2 redatti dagli avvocati Bertagnolie-DO a sostegno del medesimo :
ricorse; dei motivi nn.2 ● 3 dell'avv.Beão a jostagne del ricorse Bettine;
del motive n.1 dell'avv.EL
a sostegno del ricers. Saettone;
della seconda parte del motive n.2, nonchè dell'intere motivo n.3 dei ri=
cersi AN.
Anche la deglianza in questione, nelle sue varie formulazioni articolazioni, e da considerare infon' 22 data talvolta, ai limiti dell'inammissibilit
Al riguardo devesi invere rilevare che tutti i ri=
correnti, nella formulazione dei motivi sopra richia= hati, hanno prevalenteménte svolte consideraziênt*
che, pur se ancorate a dodotti vizi di legittimită
in particolare, a vizi di motivazione tendevano chi ramente a rimettere in discussioni valutazioni di mere fatte, come tali incensurabili in questa sede di le=
gittimità.
Gli stessi ricerrenti, inelare, hanno appuntate le della motivazione lere censure su singeli punti/dell'impugnäta sentenza,
astraendoli dal lore conteste • così strumentalmente presentandoli come inidonei, sette il profile logice,
sostenere la decisione adottata. E' il case, in particolare, della rappresentata;
scarsa significati= vità dalle risultanze contabili sulla cui base sarebbe voluta affermare la impossibilità, da parte della farmeia AN, di disporre delle scerte strus mentali .di materie prime necessarie al confezionam mente foi predetti galenici che formalmente risultano さ
spediti, ben petendosi attribuire, ad esempio, detta apparente impossibilità (come si fa rilevare, in par= す ticolare, dalla difesa Bertagnolie-Bede), ad un fatte di' ●vasione fiscale (acquisto di materiali “senza ●mis' sime di fattura). Trattasi di argomentazione di per sense sè indubbiamente non priva di/ma che non può valere scalfire l'obiettiva ragionevolezza della complessiva motivazione addetta dal giudici di merito a giustifica= ne della ritenuta ineseludibilità del reate di truffa
● della conseguente applicabilità dell'ampistia, in luego del prescioglimento nel merite. Detta motivazione, 23 infatti non si fonda soltanto sull'elemente in que± sțione, ma su̟suns,seriondi altrifalementi (di cui 3
si è fatte genn?»pelle¡premesse inkfatte) [ebe, valu=
\tati nella 1ore globalità, sono stati ragionevolmente assunti come idonei a dimostrare l'avvenute perpetra= zione dalla contestata attività truffaldinaj dimostra necessaria, peraltre, come si vedrà a sue luegeno N
sole in relazione al Adebite di associazione per delinquere, ssendo invece sufficiente, per quante, で
e quelle di truffa, del quale qui specificament ci si ocupa in relazione all'avvenuta applicazione dall' istia) la sola dimostrazione della insussi stenza di condizioni atta a determinare l'applicabi=
lità dell'art.152 II (1930), anche nel
M maggiore estensione cui diede luego, a sue tempo
1a sentenza 16 gennaio 1975-n.5 della Corte costitus zionale» (inɛforza della quale døveva+addivenirsi al;
prescioglimento nel merite anche quando, pur in as';
senza di preva positiva di non colpevolezza, si fos' 替
1
se in presenza, tuttavia, di una situazione di carenza totale di prova in ordine alla responsabilità).
+
Analoghe considerazioni valgene, almene in parte,
con-riguardo: alle critiche che sono state formulate proposito delle risultanze testimentali assunte nel'
l'impugnata sentenza come atte a comprovare la rite=
nute configurabilità della truffa, lamentandosi, da T
parte dei ricorrenti, ora le scarse numero di dette risultanze, rispetto al totale del suggetti che file, _
guravano come destinatari delle prescrizioni assur tamente: fittizie, ora l'ingiustificate credite attri=
buite alle dichiarazioni di quelli, tra i s●gg●tti 24
anzidetti, che avevane ritenute di poter fornirent mentindi conferma alla tesi accusatoria, riferendo,
#
in particolare, di non aver ricevute? o di aver rice+
vute in misura minore di quella indicatà, i medicina.
li oggetto delle prescrizioni in questione. Anche tali critiche, infatti, da una pa si riselvene in apprezzamenti di mere fatte, i quali possono anche considerarsi, talvolta, ragionevali, ma non escludene,
þer ciò sole,l'aimene pari ragionevolezza dei diversi apprezzamenti operati dai giudici di merite soprat'
tutte il case delle criticha formulate nel ricorse
Saettone a proposito della valutazione delle testime=
C nianze Tarell● IIda, Tarelle Giuseppine Collati Elpi=
aio); dall'altra appaione anchiesse frutta di una vi- sione frammentaria e parziale del discorso motivaziona=
le che, invece, come questa Corte ha più volte ricer dáte, va valutate nel suo complesso, potendosi seles in tal modo verificare se esse sia mene rispondente quei requisiti di completezza, corretteza logicis tà che, come è noto, valgene a renderle immune da cen'
'
re in sede di legittimità. Con riguardo a dette secon- de rilieve, in particolare, va ricordate che, come già in precedenza accennate ad altre proposite, il capo d'imputazione non può intendersi in realtà limitate ai seli specifici episodi individuati nel corso delle f delle indagini, per cui tali episodi, nella misura in cui si tragga da essi conferma della validità dell'accum
S, non assumene comunque carattere esaustive, trevan'
de l'accusa stessa, nel sue complesse, ulteriore supper= te motivazionale in altri ● nen mene importanti ●le= menti, puntualmente ● diffusamente illustrati nell'im 25
pugnata sentenza, prime ● fondamentale dei quali ri= sulta essere le stesse fatte obiettive costituite da quella che, in detta sentenza, viene non ingiusti= ficatamente definița la "esplosione" delle prescri= zioni galeniche, verificatasi d'improvvise e senza alcuna plausibile giustificazione a partire da un certe momente in poi. I giudici di merite, a tale riz
● persuasivamente guardo, hanne ampiamente/illustrate le ragioni sulla base delle quali il fenomene (innegabile ● innegate, j nella sua storicità), non potova essere attribuite diversamente da quente sestunute dagli imputati, al convincimente, da questi maturate, di una maggiore utilità terapeutica dei prodotti galenici, evvere
(secondo quante sostenute, in particolare, dalla dott.
My sa AT), alla intervenuta disponibilità del Servi= zie sanitarie a rimborsare alla formacie, senza eneri per i pazienti, il prezzo dei prodotti in questione.
In relazione alla prima di tali giustificazioni, in' fatti, la Corce di meribe ha ragionevolmente tratto argenente a sostegno della ritenuta infondatezza di
●ssa da vari elementi, costituiti, in particolare : dalla mancata indicazione di qualsivoglia fente scien'
tifica cui gli imputati petessere essersi ispirati nell'operare la lore scelta in favore dei preparati galenici;
dalla inspiegabilità, sulla base di ragioni puramente mediche, di prescrizioni effettuate in modo cesi massiccio a favore di soggetti precedentemente curati in altre med● ● non curati affatte;
dalla scar= sa compatibilità dell'accertate ● pacifice use di timbri per la compilazione delle ricette con le ca=
ratteristiche precipue della medicina galenica , impli=
canti la necessità (in particolare per i c.d. preparati 26 galenici"magistrali", fra i quali rientravano quelli in questions), 21 adattare ciascuna prescrizione le esigenze peculiari del case.
Con riguardo, pop, all'altra delle giustificazioni Sdianzi ricordate, la corte di merito ha inconfuta- I
bilmente dimostrato la sua inconsistenza, ricordando con la rimborsabilità dei prodotti galenici da te della Regiere risalisse addirittura al 1983.
obiettiva inattendibilità dell'assunte difensi=
vo risulta poi ulteriormente dimostrata, nell'impu=
gnata sentenza, con specifice riguardo alla posizio= ne della dott.sa RA, nella parte in cui si tratta delle prescrizioni da questa rilasciata a sè stessa ed ai susi familiari;
prescrizioni il eut numere giu= stamente definite "impressionante" a la cui effettività
avrebbe implicate, sulla base di un semplice non con- testate calcolo aritmetice, l'assunzione, da parte della sela AT (persona, peraltro, di giovane età non risultata affetta da particolari malattie), di cinque diversi preparati al giorne, per ogni giorno, per la durata di un anne mezzo circa.
Tali argomentazioni, ancerchè contenute, prevalente=
mente, nella parte dell'impugnata sentenza dedicata al'
la trattazione del reate associative, appaiono chia= ramente riferibili anche (• soprattutto) al reato di truffa (la cui configurabilità, del reato, è stret' tamente connessa a quella dell'associazione del delin'
quers). Nella misura in cui esse appaiono quindi, vaz lite plausibili, integrane, necessariamente, il sup perte motivazioneale venendo così a togliere decisiva rilevanza alle protese insufficienze degli elementi 27
probatori di fente testimoniale. E' evidente infatti che, una volta ragionevolmente esclusa la credibilità
dell'assunte secondo il quale le strabocchevole nume= dovuto re di prescrizioni galeniche sarebbe state/ad un f ( [00 12 CIDS legittime normalo esercizio di attività medica, 320
l'unica conclusione che da ciò sipotesse trarre era che i esse trevasse spiegazione solo in un'attività illes 23
cita di natura truffaldina, non necessariamente, cor
è ovvia, comprendente la totelità delle presurizioni anzidette na almone, certamente, una parte rilevante di esse.
Di qui la sostanziale irrilevanza della pretesa scarsità, qualitativa e quantitativa, delle conferme
M testimoniali alla tesi accusatoria, posto che, a ben vedere, le testimonianze dei soggetti intestatari delle prescrizioni non potevano direi destinate, nel'
l'ottica dell'accusa che le aveva addotte, a costi=
tuire il fulcro della prova, ma solo un valido riz scontro, necessario a dimostrare che, come già appari=
va evidente sulla sola base dei dati numerici acqui- siti, almeno una parte consistente delle prescrizioni in questione avevano natura fittizia;
il che già da=
,
va luogo alla configurabilità della truffa, hegli esatti termini contestati, in base ai quali non si esclude affatto che una parte, sia pur minoritaria,
delle prescrizioni fosse, invece, rispondente ad ef= fettive esigenze terapeutiche. Il fatto, quindi, che :
su un "campione" di circa trenta persore per ogni medico (secondo quanto riportato nell'impugnata senten'
-
-
za), una parte anche consistente degli interpellati avesse attestato la regolarità delle prescrizioni 78
hon era di per sè tale da dover necessriimente indur= be i giudici di merito ad escludere la sussistenza della truffa, posto che, attese le premesse dianzi illustrate, un tale risultato sarebbe potuto consegui= re solo dalle concordi dichiarazioni di tutti o quan si gli interpellati che attestassero, senza possi= bilità di dubbi o equivoci, che, contrariamente al' le apparenze, i medicinali galentet prescritti eranc stati regolarmente consegnati. Il che, però, non può dirsi avvenuta neppure con riguardo alla posizio= ne del Saettone, che pure è la meno pesante fraquel'
Ie dei medici), giacchè, a parte le dichiarazioni de= cisamente negative rese da un conto numero, più o meno cospicuo, degli interpellat (e legittimamente assunte, quindi, & conferma dell'ipotesi accusatoria), anche le altre dichiarazioni analiticamente esaminate dai giudici di merito (in primo e in secondo grado),
garamente sono caratterizzate da certezza di ricordi in ordine alla effettiva fruizione delle prescrizioni;
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il che, se da una parte giustifica l'intervenuta pro nuncia assolutoria degli imputati con riguardo agli episodi singoli cui tali dichiarazioni si riferivano
(in puntuale applicazione del principio secondo cui la mancanza o anche la sola insufficienza della prova equivalgono, agli effetti pratici, alla prova positiva di non colpevolezza), dall'altra parte non consente però di attribuire a quelle stesse dichiarazioni, 72=
Tutate nel complesso delle risultanze probatorie, la idoneità a neutralizzare il to probatorio primario:
costituito, con riguardo all'imputazione nella sua. globalità, alfatto obiettivo dalla massa delle prot scrizioni, di per sè ragionevolmente riguardabile co=
me ingiustificata e pertanto de considerarc, fino a 29
prova contraria, come strumento di attività, truffal' dina. Con il che non si postula certamente un'inver= sione dell'onere della prova a carico dell'imputato, posto che il presupposto della necessità della detta prova contraria è pur sempre costitituito dall'avvenu=
ta acquisizione di elementi probatori d'accusa atti a far appunto ritenere, in difetto di eventuale con' troprova, la configurabilità e la fondatezza dell'ad'
debito.
Ciè posto, appare quindi del tutto pretestuoso anche il richiamo, operato in taluno dei motivi di ricorse in esame, alle "eentinaia" di pazienti che avrebbero attestato la piena regolarità delle prescrizioni, giacchè di un numero così elevato di dichiarazioni in tal senso non vi è traccia alcuna in atti, risul'
M tando, come si è detto, dall'impugnata sentenza
(senza che, sul punto, sia stata espressa alcuna confutazione) che i pazienti interpellati furono una trentina circa per ogni medico, e cioè quelli appunto le cui dichiarazioni risultano analiticamente esaminate nella sentenza di prino e in quella di se=
condo grado.
Ma l'attenta e scrupolosa difesa dei ricorrenti ha anche contestato la stessa valenza e significanza attribuite lai giudici di merito alla rilevata, ime provvisa "esplosione" delle prescrizioni galoniche, richiamandosi, in particolare (per lamentarne la mancata considerazione) alla necessità che dette prescrizioni comportassero l'emissione di un cospicuo
--
numero di ricette per ogni paziente, dal momento che in ogni ricetta non potevano essere indicati più di due
"pezzi", per cui, se un paziente aveva bisogno, ન 30 esempio, di venti compresse o venti flaconcini di medicinale, occoreva redigere dieci ricette.
La stessa difesa, inoltre, ha bollato di irragio= nevolezza l'argomentazione adottata dai giudici di merito a proposito della pretesa ingiustificabilità dell'uso dei timbri, lamentando, altresì, la manca= ta presa in considerazione della inverisimiglianza della tesi secondo cui i medici, per commettere una truffa basata su false prescrizioni, avrebbero consegnato le ricette contenenti tali prescrizioni azienti, senza necessità e con inutile rischio. ai
Anche tali argomentazioni (illustrate soprattutto nella memoria aggiuntiva presentata dalla difesa
AL Piaz a sostegno del ricorso RA), non appaiono per tali da dimostrare la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.
In primo luogo, infatti, i giudici di merite han-
no mostrato di aver tenuto ben presente la distin' zione fra prescrizioni e ricette (si veda, in parti- colare, la trattazione della posizione RA, con riguardo alle prescrizioni effettuate da cost i a favore proprio e dei familiari, a rag.90 della im= pugnata sentenza); distinzione che, peraltro, ai fini che qui interessano, non può dirsi abbia assunto un particolare rilievo, dal momento che il dato assunto cone pia si rificativo (e derivante comunque dal nu= mero e dalla natura delle prescrizioni) appare quello costituito dal valore economico, incontestabilmente assai ingente, e privo di valida giustificazione, delle prestazioni poste a carico della USL.
In secondo luogo, per quanto attiene i timbri, la possibilità di una loro utilizzazione anche a 31
fini leciti, nell'ambito di quella parte delle preserzioni che, nello stesc capo d'imputazione,
| si riconosce poter essere stata reale e non fittizia, non risulta affatto negata in assoluto dai giudici
Hi merito, parlandosi soltanto, al riguardo, nella impugnata sentenza (pag.106), di "poca credibilità scientifica" di un "modus procedendi" che, nell'e= sercizio della medicina galenica, contemplasse l'uso sistematico di timbri, presupponendo un tale uso una uniformità di prescrizioni scarsamente compatibile con i trat tamenti individualizzati caratteristici di detto ge= nere di medicina. Il contrario assunto dei ricorren'
ti, secondo cui sarebbe stato invece logico, attesa la ripetitività delle ricette, varianti soltanto
M nei quantitativi per singola prescrizione, I'uso di timbri recanti l'indicazione degli ingredienti
(più comuni, esprime soltanto, a bea vedere, una di=| versa valutazione di fatto delle medesime risultanze, fondata, per giunta, su presupposti non verificabili in questa sede ma che ben avrebbero potuto essere verificati in gode di merito, ad iniziativa della medesima difesa, posto che, tra l'altro, dei timbri
-si parlava anche nella sentenza li primo grado e, 50= prattutto, nei motivi d'appello del P.M. i questo basterebbe ad escludere la rilevanza, in gresta sede di legittimità, dell'argomentazione. in questione, siccome inidonea a dimostrare ciò che andrebbe invece dimostrato, e cioè l'obiettiva ir=
ragionevolezza e arbitrarietà della diversa valuta= zione operata, sul punto, dal giudice di merito;
al che può tuttavia aggiungersi che quest'ultimo ha anche messo in luce, pur senza espressamente richip= marli, poi, a sostegno delle proprie conclusioni, ul' teriori elementi, non privi di significato, costitui=" 32
ti: dall'essere stati i timbri in questione fatti fare a Milano, su incarico del TT, dal AN
VI, il quale aveva però, inizialmente, negato la circostanza;
dal fatto che i timbri in questions non furono mai rinvenuti in quanto gettati via (se=
condo quanto successivamente emerso in corso di in dagini), al AN TR;
iniziativa, questa, spiegata da quest'ultimo con l'assunto che la Regio= ne non avrebbe più rimborsato i prodotti galenici
-***
e dalla AN IA AZ, invece, con il diversd assunto che era calata la richiesta di tali prodotti
(ved., al riguardo pagg. 108-109 dell'impugnata sen' tenza). Tutt'altro che irragionevole, dunque (anche alla luce di tali circostanze, non contestate in al- cun modo dai ricorrenti, e di cui la dorte d'appello, per il fatto stesso di averle menzionate nella mativazio=
he della sentenza, a dimostrato di aver tenuto conto), appare il convincimento, manifesto da detta corte, che i timbri in questione, pur se talvolta, occasion malmente suscettibili di utilizzazione a fini leciti,
apparivano con ogni verisimiglianza destinati essen' zialmente al compimento dell'attività truffaldina addebitata agli inputati.
Quanto, poi, alla pretesa inverisigiglianza che le truffe fossero com esse mediante consegna delle
çicette ai clienti basti osservare: in primo luogo che, cone già rilevato, non tutte le prescrizioni, in base allo stesso capo d'imputazione, sarebbero state integralmente fittizie, esseniovene o potendove=
me essere state anche di semplicemente "gonfiate", per cui, almeno con riguardo a questo, la consegna
Hella ricetta al paziente perche questi potesse otte=
nere i medicinali che effettivamente gli erano desti- 33
nate, era inevitabile;
in secondo luogo che nella stegsa sentenza impugnata si accenna (pag.8) alla possibilità che, come poste in evidenza dagli orm
..
gani di P.G. incaricati delle indagini, i timbri fossero di regola in possesso della farmacia e ve=
nissero ivi apposti su ricette all'uopo fatte per- venire in bianco;
ipotesi, questa, tutt'altro che inverisimile (anche alla stregua delle circostanze precedentemente ricordate) e verificandosi la quale non vi sarebbe alcuna necessità di postulare la
"collaborazione" dei pazienti, mai affermata, del resto, come essenziale dai giudici di merito, con riguardo all'imputazione nella sua globalità..
Ulteriore argomento addotto poi dai ricorrenti a sostegno della pretesa non configurabilità della
M truffa è quello relativo alla irrisorietà dei pro= fitti che da questa gli imputati avrebbero potuto trarre. La fallacia di siffatte argemente appare.
peraltro manifesta, ove si consideri che esso si basa, con ogni evidenza, sul prasupisate che l'entità comples' siva della truffa sia da rapportare esclusivante al singeli episodi accertati;
presupposte che però, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svelte,
non può essere condivise.
Per quante attione poi le deglianze preposte spe=
oificamente a sostegne dei ricersi AN, nella parte in cui si contesta la giustificatezza del ritenute concerse den nominati ricorrenti nell'addobite di truf= 4. fa, devesi rilevare che la sussistenza di dette concerne risulta affermata, nell'impugnata sentenza, anzitutte sulla base dei dati di fatto emergenti dagli interre=
gatori degli stessi imputati, secondo cui tutti p tre i AN (il padre RE . i figli VI 1
34
IA AZ), partecipavano alla gestione in genere della farmacia a, in particolare, anche alla prepa= razione dei prodotti galenici ● alla successiva spe= dizione periodica delle ricette alla USL per il rim- 77
berse. Che le cose stessere, sostanzialmente, in questi termini, non risulta contestate, a ben vedere neppure dai ricorrenti, i quali, richiamandosi ad una argomentazione a sue tempo prodotta anche in sede di appelle, si limitane, essenzialmente, a far rile= presse la. vare che "anche a voler ammettere che/farmacia AN siane state peste in essere della truffe, 11 modestis'
sine.numere delle ricette che ne formerebbe oggette perterebbe comunque a escludere, da un punto di vista logico, la necessità che tutti i farmacisti, per il sole fatte di averle spedite ● di aver contribuito a
+ spedirie, fessere a conoscenza della falsità delle ricette medesime;
condizione data la quale seltante si potrebbe ipotizzare la relativa responsabilità con' cersuale . Tale argomentazione, che appare costituire in nuclee essenziale della dedotta deglianza, si fon'
E da, però, ancora una volta, come appare evidente, su un presupposte fallace,' cioè quello che i limiti
-*-*
--
della trúffa fessere segnati esclusivamente dai sin'
goli ●pisodi specificamente individuati e non invece dalla ben più ampia formulazion del cape d'imputa=
zione, alla quale, correttamente, la corte d'appelle ha fatte iferimente, in sostanziale “au sione all'impus grazione avanzata, sul punte, dal pubblico ministere.
A ciò aggiungasi, poi, che la compartecipazion● di tutti tre i AN all'attività truffaldina risul'
ta convincentemente dimostrata, nell'impugnata senten' 35
, anche da altre più specifiche considerazioni, rispetto a quelle dianzi richiamate ed alle quali:
i ricorrenti hanno fatte riferimente. Basti ricorda=
re, al riguardo, quante si afferma, in detta senten' za a preposito delle riunioni preparatorio tenutosi fra i tre medici ed i AN IO, IA AZ
● talvolta, anche RE (pag. 105), come pure la 5
3 già ricordata parte avuta dal AN TT nel'
J 1 apprestamento dei timbri ed il fatto che questi fessere, con ogni probabilità, custoditi, almone normalmente, nella farmacia giacchè,giacchè, altrimenti, dir=
M ficilmente il AN TR, come da lui stesso ri=
"Yurite, avrebbe avuto modo di disfarsehe direttamente;
elementi tutti, questi era accennati, relativamente ai quali non sembra siano state proposte specifiche contestazioni che possono, pertanto, Iltenersi come F 1 /4 i pacifici, ban pede rilevande, come appare di intuitiva 1510
! evidenza, ai fini che qui interessano, il fatto che il AN TO come puntualizzate nei rie●rsi in same, non avesse, il titolo di farmacista;
a oid tan' "
te più in quanto proprie, il TT, nei ricorsi di
AN TR ● AN IA AZ (i quali, non certe si differenziano da quello delle stesse. Vitterio,
& case,
sele su queste punte), è indicato, sia pure sulla scor=
ta del richiame a quanto affermate nella sentenza li prime grade, come l'unico che, in realtà, avrebbe avuto avute rapporti di conoscenza frequentazione con i tre medici. 36
●) Errata affermazione di responsabilità, però vizi di‹ mo- tivazione violazioni di legge, in ordine al reato di associazione per, delinquere.
Trattasi čella questione che, sette vari aspetti, for=
●ggetto dei restanti motivi di ricorse. Anch'essa
è da considerare infendata.
Va innanzi tutte rilevate, al riguarde, che la piena g
configurabilità del reato fine, in relazione al quale-
l'associazione sarebbe stata costituita (essenzialmente una serie indeterminata di truffe da commettere ai dan'
ni della U.S.L.
1.47 di Biella), risulta più che adem guatamente motivata nell'impugnata sentenza, sulla base degli elementi delle argomentazioni che in pres
'cedenza si sono richiamati, nella illustrazione della ragioni di rigette dei motivi di ricerse specificamente attinenti all'addebito di truffa. Tali ragioni valgene,
evviamente, anche a confutazione degli altri motivi, in'
centrati sul reate associative, nella misura in cui c ivi si ponga anavamente in diagussiona la configurabi= lità delle medesina truffa, sia pure riguardata, in queste case, non nella sua vește di reate autonomama.
in quella di oggetto dell'associazione criminosa e quin'
di di strumente di verifica della sussistenza di que=
st'ultim
Ciò poste, devesi quindi limitare la trattazione dei motivi in questione a quella parte di essi in cui si ponga in discussione. la sussistenza, nella fattispacio,
degli elementi tipici del raate associative in quanto tale (● meglio la validità delle argomentazioni sullam
+
cui base la corte di merite ha ritenute di affermare la detta sussistenza), indipendentemente dalle specifice 37
Ora, con riguardo ai oggetto dell'associazione. detti elementi, i ricorrenti denunciano essenzial' mente la mancata o inadeguata dimostrazione, da parte della corte d'appello, dell'accordo criminoso e della conseguente creazione di una vera e propria struttura finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati e, segnatamente, di truffe.
Si sostiene, in particolare, da parte dei ricor= renti, nella sostanza, sia pure con varietà di argo=
mentazioni e prospettazioni, che non vi sarebbe al cuna valido elemento sulla base del quale poter affermare, così come invece ha fatto Is, curte d'ape pello, che ad un certo punto sia intervenuto, fra tutti gli imputati o, comunque, fra un numero di
M essi sufficiente a dar vita ad un'associazione cri minosa, un accordo volto a dar vita ad una siffatta organizzazione e dal quale poi quest'ultima sia ef= fettivamente sorta, con le sue imprescindibili ca= ratteristiche strutturali che valessero a distinguer= la dal mero concorso di persone nel reato.
Al riguardo occorre anzitutto rilevare che la
Corte d'appello, nell'affrontare il problema "de quo", ha preso le mosse da una corretta impostazion ne in diritto della questione, richimando una seri di pertinenti precedenti giurisprudenziali nei quali erano chiariti i criteri distintivi fra concorso di persone e associazione per delinquere e si individua= vano le caratteristiche minime cui quest'ultima deve rispondere per essere definita come tale. L. corret'
tezza di detta impostazione, del resto, è anche esplicitamente riconosciuta da taluno dei ricorrenti
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(vel. motivo n.5 della difesa Bertagnolio Bogo
a sostegno del ricorso RA e motivo n.6 dolla 38
difesa DO a sostegno del ricorso TT), Lanentan'
dosi soltanto l'erronea applicazione che, nella fat-
tispecie, sarebbe poi sta fatta dei principii enun' ciati.
Già la rilevata assenza (del resto difficilmente con' testabile), üi errori di diritto nell'impostazione giu-
ridica seguita dai giudici di merite, non può quindi che limitare il sindacate di questa Corte alla sela verifica della correttezza, completezza ● logicità
della motivazione adottata per dimostrare che, nella specie, sussistevano in concreto gli elementi costi=
tutivi dell'associazione per delinquere. E, sette questo aspetto, l'impugnata sentenza sfugge a qualsi=
veglia censura.
Che la rilevata "esplosione" di prescrizioni galeni=
che fosse stata procedata.da, riunioni fra tutti gli 한
imputati che tali riunioni dovessere ritenersi fi=
nalizzate proprie alla definizione degli accordi in ordine alla futura attuazione dell'attività truffal'
ĉina (ernon, invece, alla discussione di problemati= che scientificns), risulta adeguatamente dimostrato sulla base degli elementi che già si sono in preceden'
za richiamati nel trattare dei motivi di ricerse con'
cernenti la configurabilità della truffa. L'assunto,
da parte dei ricorrenti, secondo il quale gli accordi in questione e non vi sarebbero stati e avrebbero avuto comunqu● ●ggetto diverse da quelle ipotizzato dall'ac' cusa, siccome fondate su consideraziġni non dissimili da quelle già sopra esaminate a proposito della truc non correlate, d'altronde, alla individuazione di specifiche carenze contraddittorietà della motivazione 39
suscettibili di rilieve in questa sede, non può quindi che essere disatteso.
Che, poi, il detto accordé avesse anche le carate teristiche proprio dell'accords peste a base di una vera propria "societas scelerum" risulta pure adem
- v guatamente dimostrato dal richiame, operate dai gius 4171
dici di merite, a circostanzo di indubbi● valere sin'
.. tomático quali, in particolare, la ripartizione dei
- jf f z compiti fra gli associati, la proiezione "ad infi=
38 50 nitum" del programma criminose, l'apprestamente, di comune accordo, di strumenti materiali (i timbri) Il # 15 03 ti a rendere incomparabilmente più facile, spedita quindi, redditizia, la progettata attività truffaldina.
Al riguarde appare appena il case di ricordare che,
secondo quanto più volte affermato da questa Corte,
la struttura organizzativa dell'associazione per dey linquere può anche essere di estrema semplicità, pure di estrema semplicità possono essere gli strumenti ma=
teriali eventualmente necessari per la sua operativi=
tà.
Nel caso di specie, posta cone si è detto, l'esi= V
1 stenza di un accordo finalizzate all'attuazione di una t attività truffaldina protratta indefinitamente nel tempo con ben precisa ripartizione di compiti, in vista di un profitto comune, peteva quindi già per ciò sole affermarsi che si era in presenza di una vera ● Yropria organizzazione, quante mono alle stas to embrionale;
state superate, peraltre, al momento stesse in cui l'organizzazione cominciò, di fatte, ad agire, mediante l'attuazione, in modo pressochè simul' tance du parte di tutti gli aderenti (ben scarsa rile= по
vanza potendosi attribuire al lieve ritarde con il quale, rispetto agli altri, il Saettone iniziò le se del programma concordato prescrizioni), Veen l'use, inoltre, di quegli specifici strumenti materiali (i timbri di cui si è detto) appe- sitamente apprestati da une dai consociati, in vista di una utilità, poi puntualmente realizzata, neta ● comme
tutti. L'affermaI, come si è fatte nella sentenza di pri= " no grado como si è ripetute da talume dei ricorrenti, che in tali condizioni si sarebbe solo in presenza di
" accordi bilaterali, realizzati di volta in velta tra il singele medice il farmacista, è quindi sola il frutto di una visione indebitamente parziale ● ridut'
țiva del fatto quale appare nella sua interezza, pei- chè, in realtà, come emerge dalla compiuta illustra zione della vicenda contenuta nella sentenza d'appelle
,
la spedizione delle singole ricette non era affatte frutte di accordi bilaterali realizzati in moda occasio=
nale, ma cestituiva soltanto la puntuala attuazione, di volta in volta, dall'accorde criminese del quale tutti gli imputati erano stati partecipi. el tutto irrilevante, poi, si appalesa, nell'ece= nomia generale della "ratio decidendi", il riferimente,
, consurate nel quarte mutive prodotte dalla difesa(consurate Bertagnolio-Bede a sostegno del ricers. RA), nell'impugnata sentenza viene ad un certe punte fatte
(pag.111), alla vicenda alle prescrizioni, da parte della nominata dottoressa AT, di un prodotto non galenice denominate Coalip;
vicenda che aveva date luego. ad un separate addebito dù truffa ● si era conclusa con sentenza precibattimentale di nen luegelas procede= 41
re per intervenuta amnistia. Si tratta infatti di un riferimento effettuate al sole scope di dinestire che tra le finalità dell'associazione Criminosa vi era anche quella di commettere truffe mediante prescrizioni fittizie di medicinali non galenici. Il ruolo assolu tamente riconoscibilmente marginale di detta arge=
montazione, l'evidente assensa, quindi, in essa, del carattere della decisività (avute anche riguard●
al modeste importe del profitte che sarebbe state con-
seguite), escludene, pertante, già in partenza, la configurabilità di un vizio di motivazione atte a dem terminare la nullità dell'impugnata sentenza.
A ciò può comunque aggiungersi che, avendo a su●
tem gli imputati avute mede di difendersi anche
M con riguarde alla vicenda anzidetta, il fatto che essa si fosse poi conclusa cen declaratoria di non luego a procedere per amnistia non inpediva affatto alla Corte d'appelle di valutarla come semplic● ●le=
mente di fatte, ai fini del giudizio in erdine al
(diverse reate di associazione per delinquere;
.
I ricorsi vanne quindi, in conclusione, tutti in'
tegralmente rigettati, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese • (trattandosi di procedimente condotte ancora con l'osservanza d lle herme del codice di rite previgente), alla sanzion pecuniaria del versamente di una somma a favore della cassa delle ammende (art. 549 c.p.p. 1 1930).
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi • condanna i ricorrenti in solido al pagamente delle spese del procedimento nonchè ciascuno al versamente della somma di lire ич
300.000 in favere della Casealdelle ammende.
Così decise in Roma, il 4 novembre 1992.
L'estenger
Il Presidente es IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocent Battista e
Depositato in Cancelleria il - 4 DIC. 1992
Il Collaboratore pli Cancelleria