Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10301 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
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10301-26
94
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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ha pronunciato la seguente
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- Presidente -
Sent. n. sez. CC-
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20/1/2026 R.G.N. 35416/2025
- Relatore -
SENTENZA
In caso diffuser. presente ripwoxtor
omette: gli altri a noce d.lgs
sul ricorso proposto da
TU DO, nato a [...] il [...]
impostala ogge
avverso l'ordinanza del 5/8/2025 del Tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NR NG;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Debora Speciale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/8/2025, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da DO TU avverso l'ordinanza emessa il 1°/7/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto con riguardo al delitto di violenza sessuale aggravata e continuata con quella degli arresti domiciliari.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo - la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento del G.i.p. (di sole 11 righe) con una motivazione del tutto laconica ed insufficiente, senza considerare gli argomenti indicati dalla difesa con riguardo: a) al decorso di oltre un anno dall'applicazione della misura;
b) al rispettoso comportamento tenuto sempre dal ricorrente in sede di esecuzione;
c) all'intervenuta conclusione delle indagini preliminari, con evidente scomparsa di ogni pericolo di inquinamento probatorio;
d) alla sopravvenuta disponibilità di un immobile - ove scontare la misura detentiva - posto in un Comune diverso da quello in cui vive la persona offesa (così, peraltro, superando l'argomento della eccessiva contiguità tra l'abitazione di quest'ultima ed un diverso immobile proposto, contenuto in una precedente ordinanza su analoga istanza). La motivazione del provvedimento, pertanto, risulterebbe viziata, innanzitutto con riguardo alla irrilevanza assegnata al tempo trascorso in carcere, sostenuta dal Tribunale alla luce di un orientamento ormai superato e non più aderente al dettato normativo, per come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, in termini di attualità del pericolo di reiterazione del reato. Con riguardo, poi, alla esigenza special preventiva, l'ordinanza richiamerebbe possibili e nuove condotte illecite, e dunque eventuali nuove persone offese da tutelare, ma si esprimerebbe sul punto in termini del tutto astratti, tali da non consentire di individuare alcuna certa o, almeno, elevata probabilità di prossima occasione di delitto, oggi richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. Analogo vizio motivazionale, infine, riguarderebbe l'assenza di ogni rilievo per l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Con riguardo al primo profilo sollevato, relativo al decorso del tempo dall'applicazione della misura, il Tribunale ne ha affermato tout court l'irrilevanza, sul presupposto che tale riferimento cronologico deve essere oggetto di valutazione soltanto quanto al provvedimento genetico, non anche ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ossia ai fini della revoca o della sostituzione della misura, come nel caso in esame.
4.1. Questa affermazione non può essere condivisa.
4.2. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ripetutamente sostenuto che, in tema di misure cautelari, sebbene per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (compresa la violenza sessuale qui contestata) sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e di
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adeguatezza della custodia in carcere, qualora tuttavia intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (tra le molte, Sez. 6, n. 21809 del 4/6/2025, Bathorja, Rv. 288276; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Planta, Rv. 274861; Sez. 3, n. 41683 del 26/11/2025, Popaj, non massimata).
4.3. Analoga verifica, poi, deve coinvolgere il tempo successivo all'applicazione della misura. Proprio con riguardo ai reati assistiti dalla citata presunzione relativa, infatti, questa Corte ha affermato con plurime pronunce - che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 4/11/2021, Attento, Rv. 282590. Tra le moltissime non massimate, Sez. 1, n. 826 del 4/12/2025, Lovreglio;
Sez. 3, n. 35965 del 16/10/2025, M.; Sez. 3, n. 16350 del 4/12/2024, Tassone).
4.4. Il Collegio osserva, proprio a tale riguardo, che la legge n. 47 del 2015, intervenendo sull'art. 274 cod. proc. pen., ha introdotto, accanto alla concretezza, il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, che richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed "attualizzata" nella prognosi di reiterazione criminosa. Proprio in tale ottica, dunque, il richiamo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera alle esigenze cautelari e, dunque, all'art. 274 cod. proc. pen., deve essere inteso nel suo complesso, nel quale assume rilievo anche il tempo trascorso dall'applicazione della misura, che il giudice è chiamato sempre a valutare in sede di richiesta di sostituzione o di revoca della stessa cautela.
4.5. Tanto premesso in termini generali, l'ordinanza impugnata risulta dunque censurabile, non avendo esaminato affatto il profilo cronologico, quale tempo trascorso dall'applicazione della custodia in carcere, ritenuto del tutto irrilevante.
5. Analogo vizio argomentativo, poi, coinvolge l'ultima parte del provvedimento, che riguarda la proposta di un'abitazione presso la quale scontare l'eventuale misura domiciliare.
5.1. La tesi secondo cui "trattasi di circostanza esterna alla sfera dell'imputato che non incide sulle esigenze cautelari", infatti, non può essere accolta, in quanto la presunzione relativa già citata può essere superata per espressa indicazione
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dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
proprio in quest'ottica, dunque, deve essere valutata - in termini di idoneità l'offerta di un domicilio nel quale scontare la detenzione cautelare, specie se in un Comune diverso da quello in cui i fatti si assumono avvenuti (peraltro, all'interno di una specifica abitazione).
5.1.1. A tale proposito, inoltre, l'ordinanza risulta censurabile anche nell'ulteriore sviluppo dello stesso argomento, laddove sostiene che un differente domicilio non sarebbe comunque idoneo a preservare "possibili future vittime di ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede". Tale affermazione, per come correttamente contestato, risulta infatti priva di specificità, non indicando quali elementi concreti la sosterrebbero, peraltro a fronte di una contestazione che coinvolge un'unica persona offesa.
6. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
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Il Presidente TO Di OL
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Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Depoca in Cancelleria
18 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Doussa Elisabetta Arrabito Aita Cyp
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Il Presidente
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