Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10301
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Sentenza 18 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver considerato il decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare, ritenuto irrilevante dal Tribunale del riesame in modo non condivisibile. Ha inoltre criticato la motivazione del provvedimento riguardo alla proposta di domicilio, ritenuta priva di specificità e non adeguatamente valutata in relazione alle esigenze cautelari. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10301
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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