Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
I D , O L L O A 0 S 1 S . A 3 T T 3 A R 5 T A A S ' . E O L REPUBBLICA ITALIANA P P 7 NONE DI POPOLO ITA3 4 8 4 0 2348 M 3 I 7 LA CORTES REMA DI CASSAZIONE Oggetto spese giudiziali SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 16202/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Cron. 834-0 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Ud.10/01/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AVV. IRACI SARERI GIACOMO difensore di se stesso e di TO ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA РО 43, presso lo studio dell'avvocato CESARE MASSIMO ricorrenti BIANCA, giusta delega in atti;
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contro
COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Pier Giacomo LA VIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato CORRADO ROMANO, difeso dall'avvocato GIAN LUIGI GENTILE, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 31 avverso la sentenza n. 139/99 del Tribunale di NICOSIA, 1 emessa il 09/06/99 e depositata il 22/06/99 (R.G. 293/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del V motivo ed il rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Comune di Nicosia ha intimato a GI RO precetto per il pagamento della complessiva somma di lire 2.968.892, dovute per spese liquidate con sentenza. Il RO, con atto del 10 novembre 1997, ha pro- posto opposizione al precetto davanti al giudice di Pa- ce di Nicosia ed ha eccepito, tra l'altro, di non esse- re legittimata al pagamento.
2. Il giudice di pace, con sentenza, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto nell'atto di op- posizione era fatto riferimento a diversa sentenza di condanna, non azionata dal Comune, compensando le spese del giudizio.
3. GI RO ha impugnato la decisione davan- ti al tribunale di Nicosia che, con sentenza del 22 giugno 1999, ha dichiarato la nullità dell'atto di pre- 2 cetto, riconoscendo che egli non era passivamente le- gittimato al pagamento, ed ha compensato per intero le spese del giudizio di primo grado e per la metà quelle del giudizio di appello.
4. Per la cassazione della sentenza GI RO e l'avvocato Giacomo Iraci Sareri hanno proposto ricor- So. Resiste con controricorso il Comune di Nicosia. Le parti hanno depositato anche memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nullità del ricorso. L'eccezione è stata proposta dal Comune di Noto, che ha dedotto che il ricorso è stato sottoscritto dal difensore della RO in proprio e non nella qualità di procuratore della ricorrente. L'eccezione non è fondata.
1.1. L'art. 365 cod. proc. civ. impone che il ri- corso per cassazione sia sottoscritto da difensore mu- nito di procura speciale. Allorquando il ricorso sia proposto dal difensore sia nell'interesse della parte, che ha conferito la procura, sia nel proprio interesse, la norma è rispet- tata allorquando il difensore ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassa- zione. 3 Inoltre, l'interesse perseguito dalla norma, che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassa- zione sia presa dopo che sia conosciuto il provvedimen- to da impugnare è soddisfatto attraverso il controllo che la procura sia stata conferita dopo tale conoscen- za. In questo caso non è chiesto che la firma sia appo- sta dal difensore due volte o nella doppia qualità di difensore della parte e di difensore di se stesso, in quanto la volontà di proporre l'impugnazione anche nel proprio interesse ben si può ricavare dalla dichiara- zione contenuta nell'intestazione del ricorso, se in essa è indicato che l'impugnazione è proposta nell'in- teresse della parte e del difensore, ciascuno per i propri interessi. In questa situazione la pretesa che la sottoscri- zione debba essere apposta due volte о nella doppia qualità si risolverebbe in un inutile formalismo non richiesto neppure dell'art. 86 cod. proc. civ.
1.2. Il fatto che il ricorso non sia sottoscritto dall'avvocato Sareri nella doppia qualità di difensore e di procuratore di se stesso non comporta nullità del ricorso, in quanto nell'intestazione di questo è ben indicato che l'impugnazione è proposta da GI RO e dall'avvocato Giacomo Iraci Sarieri.
2. Il ricorso è articolato in cinque motivi: con i primi quattro è censurata la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata;
con l'ultimo motivo l'avvocato Iraci si duole della mancata attribuzione delle spese a sé come difensore anticipatario.
3. Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che il tribunale di Nicosia, dopo avere accolto l'appello, non ha posto rimedio al fatto che le spese del giudizio di primo grado erano state compensate tra le parti. Il motivo non è fondato.
3.1. Nella situazione indicata dal ricorrente l'in- conveniente lamentato presuppone che il giudice di ap- pello non si sia pronunciato in ordine alle spese del giudizio di primo grado, quando la sentenza resa in questo sia stata riformata.
3.2. Ciò non si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale il tribunale di Nicosia ha espressa- mente dichiarato che ricorrevano giusti motivi per "confermare la decisione di integrale compensazione delle spese di primo grado". In questo modo il tribunale ha adottato una deci- sione diretta sulle spese del giudizio di primo grado, che infatti sono state compensate. La sentenza, pertanto, si sottrae alle censure che 5 sono state mosse con il motivo esaminato.
4. Il secondo motivo è rivolto contro la decisione di parziale compensazione delle spese del giudizio di appello. Il ricorrente si duole del fatto che la compensa- zione non è stata giustificata: censura di violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e nullità della sentenza impugnata. Il motivo non è fondato.
4.1. Con riferimento alla liquidazione delle spese è il caso di ricordare che il sindacato di questa Corte è ammissibile soltanto quando sia stato violato il di- vieto, sancito nell'art. 91 cod. proc. civ., di porre, anche in parte, le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa (sent. 21 aprile 1999 n. 4347; 3 aprile 1999, n. 3267; 21 febbraio 1998, n. 1887, tra le tante). Infatti, la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri decisionali del giudice del merito e, in sede di legittimità, è consen- tita soltanto la censura che la liquidazione delle spe- se sia stata determinata al di là del minimo o del mas- simo stabilito dalla legge.
4.2. In questa fattispecie, pertanto, si deve rite- nere che il giudice di appello ha esercitato legittima- 6 mente il potere di compensare le spese del giudizio. Né è consentito invocare in contrario il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte 5 maggio 1999, n. 4455, la quale è stata emessa in una fattispe- cie, come risulta dalla motivazione, nella quale il provvedimento di compensazione delle spese risultava adottato in assenza della benché minima motivazione.
5. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del fatto che il tribunale ha ridotto alla metà i diritti di procuratore che il suo difensore aveva indicato nel- la nota delle spese, senza fornire alcuna motivazione.
5.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è altret- tanto consolidato il principio che, qualora non venga dedotto che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tarif- fa, la determinazione degli onorari (ossia, degli ono- rari di avvocato e degli onorari e dei diritti di pro- curatore), costituisce esercizio di un potere discre- zionale del giudice, che non richiede una specifica mo- tivazione e non può formare oggetto di sindacato in se- de di legittimità, se non quando sia stato l'interessa- to stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In questo caso, cioè, la parte deve indicare le singole voci della tabella 7 professionale dalle quali risulti il vizio per consen- tire il controllo senza che siano necessarie ulteriori indagini: Cass. 18 agosto 1999, n. 8721; 2 luglio 1999, n. 6810; 3 aprile 1999, n. 3267. 5.2. Anche con riferimento a questo problema la ri- corrente non ha svolto una ricostruzione di quelli che sarebbero dovuti essere gli onorari e le spese del giu- dizio.
6. Con il quarto motivo la ricorrente si duole del fatto che il tribunale non ha riconosciuto le spese ge- nerali, dovute nella misura del 10% dell'ammontare de- gli onorari e dei diritti di procuratore. Con il quinto motivo l'avvocato Iraci si duole del mancato accoglimento della domanda di attribuzione de- A gli onorari e delle spese, che egli aveva dichiarato di avere anticipato. I due motivi possono essere trattati congiuntamen- in quanto tra le spese anticipate dal difensore te, rientrano evidentemente anche quelle generali.
6.1. Nella sentenza di condanna l'omissione da par- te del giudice di provvedere sulla domanda di distra- zione proposta dal difensore con procura comporta omes- sa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., con la conseguente nullità della sentenza sul capo di pronuncia omesso. 8 6.2 Nel caso di specie il tribunale di Nicosia non ha considerato la dichiarazione di anticipazione resa dall'avvocato figurava sia nell'atto di opposizione a precetto, sia nell'atto di appello. Pertanto, la sentenza del tribunale di Nicosia deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di ap- pello di Catania, che è ora il giudice di appello av- verso le sentenza del tribunale di Nicosia. 0 1 1 ' 0 9. Conclusivamente, deve essere accolto in questa A S 0 1 S A . parte e rigettati gli altri. T T , R A La sentenza deve essere cassata in relazione al mo- tivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Catania. ش د ه La liquidazione delle spese di questo giudizio è devoluta al giudice del rinvio.
p. q. m.
La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 10 gennaio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente IL CANCELLERE C1 9 Gina Casoli