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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 28/01/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1340/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12590/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Napoli Difeso da Nominativo_1 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108584510000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180027392051000 SANZIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180084327863000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190070116638000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190127318514000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200070759634000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210095800772000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025396624000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116961285000 TARSU/TIA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1211/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugna la INTIMAZIONE di PAGAMENTO N.071/2025/90175515/08/000 notificata in data 07.05.2025 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 071/2017/01085845/10/000
2) N. 071/2018/00273920/51/000
3) N. 071/2018/00843278/63/000
4) N. 071/2019/00701166/38/000
5) N. 071/2019/01273185/14/000
6) N. 071/2020/00707596/34/000
7) N. 071/2021/00958007/72/000
8) N. 071/2022/00253966/24/000
9) N. 071/2022/01169612/85/000
10) N. 071/2024/00871457/54/000
Per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza e prescrizione.
Conclude per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto, affermando e documentando che:
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente e segnatamente:
1) la n. 071/2017/01085845/10/000, in data 14 maggio 2018, a mani proprie del contribuente;
2) la n. 071/2018/00273920/51/000, in data 9 maggio 2018, a mezzo pec all'indirizzo Email_6 Email_7 risultante intestato al contribuente dal registro IN PE (v. allegato),
3) la n. 071/2018/00843278/63/000, in data 14 gennaio 2019, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
4) la n. 071/2019/00701166/38/000, in data 10 maggio 2019, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
5) la n. 071/2019/01273185/14/000, in data 21 novembre 2019, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
6) la n. 071/2020/00707596/34/000, in data 6 dicembre 2021 a mezzo pec 4 all'indirizzo pec suindicato;
7) la n. 071/2021/00958007/72/000, in data 22 giugno 2022, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
8) la n. 071/2022/00253966/24/000, in data 7 luglio 2022, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
9) la n. 071/2022/01169612/85/000, in data 24 ottobre 2022, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato.
Successivamente, sono stati notificati al contribuente, all'indirizzo pec suindicato, a mezzo pec, numerose intimazioni di pagamento relative, tra gli altri, ai crediti in contesa, con effetto interruttivo del decorso dei termini di prescrizione, e segnatamente: la n. 07120199026301092000, in data 24 luglio 2019; la n. 07120209021032124000, in data 18 febbraio 2020, la n. 07120229002881722000, in data 3 marzo 2022, la n. 07120239010605856000, in data 23 giugno 2023, la n. 07120249026451928000, in data 28 maggio 2024;
I termini sono stati sospesi in base all'art. 1, commi 618 e 623, della legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n° 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) e ss.mm.ii. dal 1° novembre 2013 al 16 giugno 2014 sono rimasti sospesi i termini di prescrizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, tra cui evidentemente, rientrano quelli per cui è lite;
E' stata disposta la sospensione straordinaria del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ex articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
Conclude per il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Risultando la regolare notifica degli atti prodromici, stante la loro mancata impugnativa, i motivi del ricorso sono preclusi. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Per quanto precede, l'omissione della notifica degli atti presupposti comporta la nullità dell'atto consequenziale, non per vizi propri dell'atto ma per omessa notifica di un atto prodromico a cura dell'Ente della riscossione. A completamento della motivazione, le SS.UU. hanno statuito che, poiché la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (nel caso in esame, dell'intimazione impugnata), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa (Cass. SS.UU. 5791/2008). Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto, della mancata notifica degli atti prodromici, del vizio di motivazione delle cartelle, la contestazioni sugli originali, la mancanza di indicazione della qualifica dei soggetti firmatari della cartella e degli atti, il calcolo degli interessi, sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso le cartelle di pagamento. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale. Nel caso in esame, premesso la regolare notifica degli atti prodromici come documentato da parte resistente, da valere anche quali atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'atto impugnato la prescrizione non si è maturata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso.
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che quantifica in E. 1215,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
- Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12590/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Napoli Difeso da Nominativo_1 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108584510000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180027392051000 SANZIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180084327863000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190070116638000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190127318514000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200070759634000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210095800772000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025396624000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116961285000 TARSU/TIA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1211/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugna la INTIMAZIONE di PAGAMENTO N.071/2025/90175515/08/000 notificata in data 07.05.2025 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 071/2017/01085845/10/000
2) N. 071/2018/00273920/51/000
3) N. 071/2018/00843278/63/000
4) N. 071/2019/00701166/38/000
5) N. 071/2019/01273185/14/000
6) N. 071/2020/00707596/34/000
7) N. 071/2021/00958007/72/000
8) N. 071/2022/00253966/24/000
9) N. 071/2022/01169612/85/000
10) N. 071/2024/00871457/54/000
Per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza e prescrizione.
Conclude per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto, affermando e documentando che:
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente e segnatamente:
1) la n. 071/2017/01085845/10/000, in data 14 maggio 2018, a mani proprie del contribuente;
2) la n. 071/2018/00273920/51/000, in data 9 maggio 2018, a mezzo pec all'indirizzo Email_6 Email_7 risultante intestato al contribuente dal registro IN PE (v. allegato),
3) la n. 071/2018/00843278/63/000, in data 14 gennaio 2019, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
4) la n. 071/2019/00701166/38/000, in data 10 maggio 2019, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
5) la n. 071/2019/01273185/14/000, in data 21 novembre 2019, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
6) la n. 071/2020/00707596/34/000, in data 6 dicembre 2021 a mezzo pec 4 all'indirizzo pec suindicato;
7) la n. 071/2021/00958007/72/000, in data 22 giugno 2022, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
8) la n. 071/2022/00253966/24/000, in data 7 luglio 2022, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato;
9) la n. 071/2022/01169612/85/000, in data 24 ottobre 2022, a mezzo pec all'indirizzo pec suindicato.
Successivamente, sono stati notificati al contribuente, all'indirizzo pec suindicato, a mezzo pec, numerose intimazioni di pagamento relative, tra gli altri, ai crediti in contesa, con effetto interruttivo del decorso dei termini di prescrizione, e segnatamente: la n. 07120199026301092000, in data 24 luglio 2019; la n. 07120209021032124000, in data 18 febbraio 2020, la n. 07120229002881722000, in data 3 marzo 2022, la n. 07120239010605856000, in data 23 giugno 2023, la n. 07120249026451928000, in data 28 maggio 2024;
I termini sono stati sospesi in base all'art. 1, commi 618 e 623, della legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n° 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) e ss.mm.ii. dal 1° novembre 2013 al 16 giugno 2014 sono rimasti sospesi i termini di prescrizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, tra cui evidentemente, rientrano quelli per cui è lite;
E' stata disposta la sospensione straordinaria del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ex articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
Conclude per il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Risultando la regolare notifica degli atti prodromici, stante la loro mancata impugnativa, i motivi del ricorso sono preclusi. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Per quanto precede, l'omissione della notifica degli atti presupposti comporta la nullità dell'atto consequenziale, non per vizi propri dell'atto ma per omessa notifica di un atto prodromico a cura dell'Ente della riscossione. A completamento della motivazione, le SS.UU. hanno statuito che, poiché la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (nel caso in esame, dell'intimazione impugnata), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa (Cass. SS.UU. 5791/2008). Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto, della mancata notifica degli atti prodromici, del vizio di motivazione delle cartelle, la contestazioni sugli originali, la mancanza di indicazione della qualifica dei soggetti firmatari della cartella e degli atti, il calcolo degli interessi, sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso le cartelle di pagamento. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale. Nel caso in esame, premesso la regolare notifica degli atti prodromici come documentato da parte resistente, da valere anche quali atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'atto impugnato la prescrizione non si è maturata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso.
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che quantifica in E. 1215,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
- Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso