Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 aprile 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2010 |
Commentari • 18
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Giurisprudenza • 51
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 159Provvedimento: Pubblicato il 23/05/2025 N. 00159/2025 REG.PROV.COLL. N. 00274/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 274 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale del IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa …Leggi di più...
- valutazione commissione·
- violazione di legge·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di trasparenza·
- coordinatore di ambito territoriale·
- compensazione spese·
- principio di par condicio·
- riserva professionale·
- interesse legittimo·
- difetto di istruttoria
Versioni del testo
- Art. 1. Professione di assistente sociale 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio e puo' svolgere attivita' didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Requisiti per l'esercizio della professione 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all' articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
(( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. )) 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1. - Art. 3. Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali 1. E' istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.
2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.