Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 5636
CASS
Sentenza 20 gennaio 2009

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Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti appellabili davanti al tribunale di sorveglianza e, solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio, ricorribili per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso come appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 5636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5636
    Data del deposito : 20 gennaio 2009

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