Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti appellabili davanti al tribunale di sorveglianza e, solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio, ricorribili per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso come appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 20/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 219
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 28891/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CE IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 27 maggio 2008 dal Magistrato di sorveglianza di Venezia;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 4 luglio 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia condannava AN CE IA per i reati di rapina aggravata, lesioni personali, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo commessi il 1 febbraio 2005, in Venezia, dichiarandolo delinquente abituale.
2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Venezia, su richiesta del Pubblico Ministero, applicava al AN, a norma dell'art. 679 c.p.p., per effetto della menzionata dichiarazione di abitualità (art. 109 c.p., comma 1), la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola
(art. 216 c.p.) per la durata minima di anni due (art. 217 c.p.), ritenendo "non cessata la pericolosità sociale del condannato".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato.
Lamenta che il Magistrato di sorveglianza, nel valutare l'attualità della pericolosità sociale, non abbia tenuto conto della sua situazione socio - familiare e della "analisi comportamentale del CSSA di Venezia".
Il AN formula, inoltre, richiesta, personalmente sottoscritta, di rimessione del processo ad altro giudice "per legittimo sospetto", lamentando il fatto che il Magistrato di sorveglianza abbia, con ambigua celerità, provveduto sulla richiesta del Pubblico Ministero, applicando la misura di sicurezza.
3. In data 14 luglio 2008 il condannato ha depositato "motivi integrativi ... a seguito della notificazione dell'ordinanza al suo difensore, avv. GRANATA Luisa di Padova", denunciando che al medesimo non era stato dato avviso, da parte del Magistrato di sorveglianza, del rinvio dell'udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1^ 27 gennaio 1997, Zoroddu, RV 206871; Cass. 1^ 14 ottobre 1994, Paiella, RV 199793; Cass. 1^ 29 novembre 1991, Porreca, RV 188893), contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad appello, ai sensi dell'art. 680 c.p.p., davanti al Tribunale di sorveglianza e, soltanto dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio, suscettibili di ricorso per cassazione (restando esclusa la possibilità di ricorso per saltum a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 1, che, per l'inequivocabile formulazione della norma e la sua collocazione sistematica, non è consentita per ogni tipo di decisione, ma riguarda soltanto e specificamente le sentenze di primo grado).
5. Il provvedimento indicato in epigrafe è stato, dunque, impugnato con un mezzo di gravame diverso dal tipo legislativamente prescritto. Il ricorso per cassazione indebitamente proposto va, quindi, qualificato, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, come appello al competente Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009