Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOIP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore ON TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO PORCU, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1586/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 17/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/6/1996, la S.r.l. Soip in liquidazione adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione della somma percepita dall'Erario, per gli anni dal 1985 al 1992, a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società. Assumeva che si trattava di pagamenti indebiti, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva CEE n. 335 del 17/7/1969). Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attorca, condannava il Ministero convenuto al rimborso in favore della società SOIP della somma di L. 3.500.000, relativa al 1992, con interessi legali dalla domanda al saldo. Riteneva che solo per detta annualità l'istanza di rimborso fosse stata tempestiva ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 641 del 1972. La società Soip impugnava la pronuncia lamentando che non le fosse stata attribuita anche la somma di L. 3.500.000, versata per il 1991, con bollettino postale del 28/6/1991, e della quale era stato tempestivamente chiesto il rimborso. L'Amministrazione appellata chiedeva che, in applicazione del sopravvenuto art. 11 della legge n. 448 del 1998, le somme da rimborsare fossero decurtate dei nuovi importi delle tasse di iscrizione e che il tasso degli interessi moratori fosse contenuto nella nuova misura introdotta dalla citata norma.
Con sentenza del 1/10-17/9/1999, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado quanto alla entità della somma capitale dovuta, disponendo che gli interessi legali decorressero dalla data della relativa istanza di rimborso.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte, osservato che la società appellante non aveva censurato anche l'applicabilità del termine triennale di decadenza, riteneva che "..dalla documentazione allegata agli atti già in primo grado non risulta affatto che la istanza di rimborso relativa all'anno 1991 sia stata mai inviata o presentata a mani dell'autorità competente, per cui detto motivo d'impugnazione deve essere rigettato."
Avverso questa sentenza la società Soip ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la società Soip deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.p.r. 641/72, nonché omessa insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sostiene che il giudice del gravame ha affidato la propria decisione unicamente alle produzioni effettuate in primo grado, trascurando di esaminare l'ulteriore documentazione versata in causa, ossia la copia della ricevuta di deposito rilasciata il 20 /11/1991 dall'Intendenza di Finanza - produzione n. 3 allegata all'atto di appello -, dalla quale si evinceva la prova della tempestività anche della domanda di rimborso relativa alla tassa di concessione versata per il 1991. La censura di vizio di motivazione è fondata.
Secondo i principi affermati da questa Corte l'omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ricorre solo nel caso di totale obliterazione di elementi deducibili dal documento, sempre che questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione, tanto da condurre ad una pronuncia diversa, si che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (Cass. 10/11/2001 n. 13963;
18/6/2003, n. 9701).
Ciò che la società ricorrente sostiene è che la Corte non ha preso in esame la copia della ricevuta di presentazione, in data 20/XI/1991, dell'istanza di rimborso della tassa annuale di concessione governativa, da lei versata per il 1991, con bollettino postale del 28/6/1991, ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza e prodotta agli atti del giudizio di appello, come non contestato dall'Amministrazione resistente.
Si tratta con evidenza di un documento decisivo;
da esso, infatti, emergerebbe la prova della tempestività dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 641 del 1972, norma la cui applicazione da parte dei giudici di primo grado non era stata oggetto d'impugnazione, secondo quanto affermato nella stessa sentenza impugnata. Dall'esame di tale pronuncia, priva di specifici rilievi sulle nuove produzioni documentali effettuate dall'appellante, appare del tutto trascurato il dato relativo alla data di presentazione dell'istanza, risultante dall'atto prodotto dall'appellante, sicché deve concludersi che il rigetto della domanda di rimborso relativa all'annualità in argomento, in effetti non è sorretto dalla necessaria logica esplicazione delle ragioni della adottata decisione.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004