Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Con riguardo all'adozione di prole del coniuge dell'adottante, nella ipotesi in cui uno dei figli sia minore, l'altro sia divenuto di recente maggiorenne, al fine di non compromettere la realizzazione del valore etico - sociale della unità familiare, garantito dall'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, va riconosciuto ad entrambi, in quanto provenienti dalla stessa famiglia, il diritto di potersi inserire nel nuovo nucleo familiare del quale fa parte il comune genitore. Pertanto, in tale ipotesi, la disciplina dell'adozione del maggiorenne deve essere attratta nel regime già vigente - ai sensi dell'art.44, primo comma, lett. b9, e quinto comma, della legge n. 184 del 1983, come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 1990 - per l'adozione del figlio minore del coniuge dell'adottante, che riconosce al giudice il potere di accordare, previo attento esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione del prescritto divario minimo di età tra adottante e adottato, sempre che la differenza di età tra gli stessi rimanga nell'ambito della "imitatio naturae".
Commentari • 5
- 1. L’adozione di maggiorenni e la tutela dei legami familiari di fatto. (Nota a Corte di Cassazione 3/04/2020, n. 7667 e a Corte d’appello di Roma 5/06/2020 n. 2637)Carlo Vittorio Giabardo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Giulia D'Ettore e Rita Russo Sommario: 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto - 2. I recenti interventi della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma - 3. Il giudice nazionale e la interpretazione dei testi normativi alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - 4. Considerazioni conclusive. 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto Nel solco di una giurisprudenza nazionale e sovranazionale che intende dare risposta ad istanze di tutela della vita privata e familiare, in linea con un evidente mutamento della società civile ed un sempre crescente numero di nuclei familiari “allargati”, due recenti …
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di Maria Giulia D'Ettore e Rita Russo Sommario: 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto - 2. I recenti interventi della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma - 3. Il giudice nazionale e la interpretazione dei testi normativi alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - 4. Considerazioni conclusive. 1. L'adozione di maggiorenne: l'evoluzione dell'istituto Nel solco di una giurisprudenza nazionale e sovranazionale che intende dare risposta ad istanze di tutela della vita privata e familiare, in linea con un evidente mutamento della società civile ed un sempre crescente numero di nuclei familiari “allargati”, due recenti …
Leggi di più… - 3. La Corte di Cassazione sull’adozione di maggiorenni: un tentativo di destare il Legislatore sopito?Angelo Ciarafoni · https://www.iusinitinere.it/
- 4. L’adozione di maggiorenni e la tutela dei legami familiari di fatto. (Nota a Corte di Cassazione 3/04/2020, n. 7667 e a Corte d’appello di Roma 5/06/2020 n. 2637)https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 31 ottobre 2020
- 5. Per l’adozione del maggiorenne si può derogare al limite di età previsto dall’art. 291 c.c.Accesso limitatoAndrea Nocera · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI -Consigliere -
Dott. Francesco MA FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
A pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA AR LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato R. CASTELLANI, rappresentata e difesa dall'avvocato CO SPAGNOLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR CO MA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della famiglia, 1998 depositato il 30/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/04/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo
CARBONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGMENTO DEL PROCESSO
LI LI GI, nata il [...], ha proposto un ricorso per adozione in data 28.6.95 presso il Tribunale di Milano, affinché sia pronunciata l'adozione di NR MA GI, maggiorenne, nato il [...], figlio della deceduta prima moglie dell'attuale coniuge della ricorrente. La richiesta adozione, mira al pieno soddisfacimento, sotto il profilo morale e sociale delle esigenze della famiglia, comprensiva dei figli di primo e di secondo letto, sul presupposto di un'interpretazione dell'art.44 della l. 184 del 1983 sulla scorta della sentenza n. 44 del 1990 della Corte
costituzionale. Pur in presenza dei dovuti consensi da parte dell'adottante e dell'adottando, nonché degli assensi da parte del coniuge GE GI, sia in quanto genitore dell'adottando, sia quale coniuge dell'adottante, che in nome e per conto dei figli minori OP MA GI nato il [...] e IC MA GI, nata il [...], il Tribunale di Milano, con provvedimento in camera di consiglio del 29.1.1996, ha ritenuto non fondata la richiesta. In particolare ha escluso sia l'applicazione estensiva dell'art.44 comma 1 lett. b) e co. 5 della legge 4.5.1983 n. 184, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 1990, sia la deroga all'art.291 c.c., svuotata della ratio originaria, in virtù della pronunzia di costituzionalità della norma, n. 557del 1988.
Su gravame dell'interessata la Corte d'Appello di Milano, con provvedimento del 30.7.1996 ha respinto l'impugnazione, sul convincimento, ribadito da alcune recenti pronunzie in materia da parte della Corte Costituzionale, delle profonde differenze fra l'adozione cosiddetta ordinaria e quella speciale o legittimante, ribadendone la diversa ratio e giustificandone le ben differenti discipline. 1 giudici del gravame, in particolare, hanno ritenuto di non poter disporre la richiesta adozione sotto un duplice profilo, sia perché tra la LI ed NR MA GI intercorre una differenza di soli 13 anni e 10 mesi, sia perché i coniugi GI- LI hanno due figli ancora minorenni.
Avverso questa decisione e per la sua cassazione ricorre LI LI GI che insiste sulla peculiarità della fattispecie in quanto la diversa finalità dell'adozione ordinaria rispetto a quella ribadita dalla Corte Costituzionale è comunque sempre funzionale al fatto che nell'adozione ordinaria l'adottando entra a far parte di una seconda famiglia, mentre nel caso in esame vi è la permanenza dell'adottando nella stessa famiglia, con conseguente superamento della diversità della disciplina.
Il P.G., rilevato che il ricorso risulta ritualmente notificato al P.G. presso la Corte d'Appello di Milano ha chiesto, in data 12.1.1998 fissarsi la pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dei proposto ricorso, si censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt.291 e 297 c.c. Secondo la ricorrente la Corte d'Appello di Milano nel decreto oggetto dei presente ricorso ha respinto la richiesta di adozione, ancorandosi alle diverse finalità dell'adozione speciale rispetto a quella ordinaria, ritenendo di non poter estendere all'adozione ordinaria le norme attualmente applicabili a quella speciale in virtù di tale diversità, diversità nel caso concreto non sussistente attesa la specifica situazione del caso de quo agitur.
Secondo il decreto della Corte di Milano, in materia di adozione speciale, ove si va ad inserire un minore moralmente e materialmente abbandonato in una idonea e stabile famiglia, nella quale preferibilmente esistano già figli, tale interesse prevalente pone in secondo piano gli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi, anche se minorenni, degli adottanti Al contrario si ritiene che, nel caso dell'adozione ordinaria, il legislatore non abbia riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo è maggiorenne, ma entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La questione, in astratto condivisibile, in concreto urta contro la situazione peculiare della fattispecie in cui i figli minorenni e maggiorenni sono fratelli tra di loro. Infatti, GE GI, vedovo e coniuge, in seconde nozze, dell'adottante che è anche madre degli ultimi due figli.
La complessa doglianza appare quindi fondata, tenendo bene presente la peculiarità del caso in esame, che la rende ben diversa dalle fattispecie tipizzate, tenute presente dal giudice dei merito. Infatti, l'adottando NR MA GI, è orfano di madre, mentre l'adottante è l'attuale coniuge dei padre, sicché con l'adozione, l'adottando rimarrebbe giuridicamente legato al proprio padre, ma questo padre, coniuge dell'adottante e padre dei figli minori nati durante il secondo matrimonio, solo è lo stesso padre della "seconda famiglia", ma è pure il suo unico genitore, che dopo la morte della prima moglie ha costituito un "nuovo" nucleo familiare nel quale si chiede che l'adottando si trovi in condizioni di parità assoluta con tutti i membri della famiglia. Nel caso in esame, quindi, ricorre la particolarità che la famiglia dell'adottando è strettamente legata, anzi coincide con quella dell'adottante.
Il "diritto vivente" dell'adozione si conforma alle importanti modifiche intervenute ad opera delle decisioni dei giudici delle leggi, a partire dalla sentenza n. 557 dei 19 maggio 1988, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.291 c.c., nella parte in cui non consentiva l'adozione di maggiorenni a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti. In tal modo, la Corte ha esteso l'applicazione della disciplina dell'art.297 c.c., che indica i soggetti tenuti a manifestare il proprio assenso per l'adozione di persone maggiorenni conferendole un contenuto generale. Nella stessa sentenza n. 557/1988, la Corte ha rilevato come sia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive, e come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost. Infatti, mentre la presenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, P comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, finora impediva che si potesse procedere alla adozione medesima. La differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello matrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato dal legislatore verso l'istituto, è apparsa chiaramente incongrua ed in contrasto con l'art. 12 della convenzione europea sull'adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con legge di ratifica 22 maggio 1974 n. 3 57, che all'art. 12 stabilisce che nessuna legge potrà impedire a chicchessia di adottare, per il solo fatto di avere o di poter avere un figlio legittimo.
Secondo i giudici della costituzionalità delle leggi, non sussiste un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati. Tali puntualizzazioni vanno prese in considerazione nel particolare caso dell'adozione di NR MA GI. L'adottante ha chiesto l'adozione al fine di assicurare legami più stabili tra l'adottando ed i figli, nati in seconde nozze, nello specifico interesse di questi ultimi oltre che dell'adottando. OP e IC, anche se l'adozione costituisce un rapporto personale tra adottato ed adottante, beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra la loro madre e gli altri figli dei loro stesso padre, in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi.
La soluzione dei giudici a quo ha optato per una irrazionale salvaguardia della famiglia legittima dell'adottante, tenuto presente lo scopo perseguito con l'adozione ed in virtù della assoluta mancanza di compressione dei diritti dei minori, oltre che dello stridente ed evidente contrasto con una lettura costituzionalizzata della normativa. Nel caso di specie, nelle medesime condizioni di fatto, emerge in maniera lampante la disparità di trattamento per ragioni di età in relazione alle due ipotesi di adozione tra entrambi i figli dei primo matrimonio di GE GI: NR MA nato 1975 e divenuto maggiorenne all'epoca della domanda e AB MA nato nel 1977 che all'epoca della propone del ricorso risultava essere minorenne.
In tale situazione la ricorrente avrebbe potuto adottare AB MA -ancora minorenne all'epoca di presentazione del ricorso per adozione di NR MA - grazie all'art.44 comma 1 lett. b) e comma 5 della L.583 n.184 così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1990, ma consapevole dell'ingiusta disparità che si sarebbe venuta a creare tra i due fratelli, ancorché, entrambi figli della defunta prima moglie dei marito, non ha ritenuto di poter adottare l'uno senza l'altro e si è riservata di richiedere l'adozione di AB MA, che al momento della proposizione del ricorso in primo grado era ancora minorenne, non appena si potrà avere la certezza che entrambi i figli potranno beneficiare dello stesso provvedimento: non si vede, infatti, alcun ragionevole motivo per cui l'ordinamento non debba assicurare la stessa tutela a due fratelli che hanno perduto la madre, mentre l'altro genitore è il coniuge della ricorrente che intende adottarli.
La tutela di entrambi i fratelli, orfani della madre, appare meritevole di tutela a prescindere dal requisito dell'età, ed è indispensabile equiparare il diritto degli orfani provenienti dalla stessa famiglia, perché figli dello stesso padre a potersi inserire in un nucleo familiare idoneo e stabile. Invece se si raffrontano le discipline applicabili risulta che il figlio minorenne di un coniuge può essere adottato dall'altro coniuge, anche quando non sussistano i presupposti dell'adozione ed anche in presenza di figli legittimi. Invece, nelle medesime condizioni di fatto, il figlio maggiorenne dell'altro coniuge non può essere adottato dalla stessa persona, dando luogo ad un'ingiustificata, irragionevole disparità. Nella sentenza n. 44 del 1990 la stessa Corte costituzionale ha ritenuto, invece, fondata con riferimento all'art. 30, 1' e 3' comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, 5' comma, 1. 4 maggio 1983 n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) dei Io comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizza ione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. Quello che conta, secondo i giudici della legittimità delle leggi, è il valore complessivamente riconosciuto all'unità della famiglia anche se in relazione alla particolare specie di adozione prevista sub b), dal 1^ comma dell'art.44, con cui il coniuge adotta il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, è ispirata all'unità familiare. Senza lo strumento dell'adozione così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole, figlia di primo letto e rimasta orfana della madre, se non adottata dal nuovo coniuge resterebbe estranea all'altro coniuge, ed inoltre vivrebbe, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione ex art. 44, P comma, lett. b), evitando le conseguenze dello scenario descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della prole.
La ratio di queste considerazioni non muta se uno dei due fratelli da adottare sia divenuto da poco maggiorenne e se il divario di età tra adottando e adottante resti pur sempre nell'ambito dell'imitatio naturae. Infatti, il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e il minore adottando, non può essere considerato in ogni caso inderogabile, perché altrimenti la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinché la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, 1^ e 3^ comma, Cost., limitatamente all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 44, 1' comma, I. n. 184 dei 1983, il giudice competente, previo attento esame delle circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale scolpito in Costituzione, può accordare una ragionevole riduzione dei termine di diciotto anni.
L'esigenza, oggi molto più diffusa che in passato, di favorire le adozioni da parte del coniuge del genitore va pienamente riconosciuta, rispondendo a situazioni che si verificano sempre più spesso, anche in forza dei diffondersi del divorzio. Mentre prima poteva verificarsi solo nell'ipotesi del coniuge superstite con figli piccoli che contraeva un nuovo matrimonio, come nel caso di specie, con il divorzio sempre più si fa sentire l'esigenza di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, già dotate di figli per lo più minori, nati da un precedente matrimonio Per cui anche in mancanza di un rapporto parentale tra la vecchia famiglia ed il nuovo coniuge esiste tuttavia una situazione di forte convivenza, accresciuta dall'arrivo di nuova prole flutto del secondo matrimonio, e la presenza qualificata dei nuovo coniuge può dispiegare un rapporto valido e proficuo anche con i figli nati dal primo matrimonio e non ancora autosufficienti, senza distinguere tra maggiorenni e minorenni.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il primo motivo dei ricorso merita accoglimento con conseguente assorbimento degli altri due. La decisone va pertanto cassata e le parti rimesse innanzi alla Corte d'appello di Milano. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999