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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
28 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1945 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3152/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 14/03/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver notificato in data 25/07/2023 all' il decreto di omologa Parte_1 CP_1 dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento art. 1 legge n. CP_ CP_ 18/1980, di avere trasmesso all' il modello AP70 in data 04/08/2023, di non avere l' provveduto a liquidare i ratei maturati dal mese di ottobre 2023, ha agito in giudizio contro l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 L. 18/80 (indennità d accompagnamento), con decorrenza dal 1°GENNAIO 2023 AL MESE DI SETTEMBRE 2023
CP_ INCLUSO;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi maturati , oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 DEL DM 55/2014 COMMA 1 BIS, oltre spese forfettarie IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. CP_
Il Tribunale di Roma, nella contumacia dell' ha così statuito: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art.1 CP_1
Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 1°gennaio 2023, oltre accessori di legge fino al saldo. -condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso dando atto che la parte ricorrente aveva documentato il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta;
aveva inoltrato all' la CP_1
documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 4 agosto 2023 ma non aveva ottenuto alcuna liquidazione, con decorrenza dei 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa;
non essendo emersa prova del pagamento del dovuto da parte dell' la domanda doveva essere accolta. Quanto alla regolamentazione delle spese, Controparte_2
il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, ha posto le spese di lite a carico dell'istituto convenuto in giudizio liquidandole in euro 1.200,00, oltre iva e cpa, da distrarsi
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando l'erroneità Parte_1
della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai valori medi minimi di legge pari ad € 1.863,00 in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n.
55/2014, e non ha applicato l'art. 4 comma 1- bis del D.M. 55/2014.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra €
5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di
€ 1.863,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva ed € 1.010,50 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Non accoglibile, invece, è la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), in ordine alla quale invero il giudice di prime cure non ha pronunciato.
Trattasi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “il procedimento di che trattasi è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza rispetto alle quali è coerente una motivazione che liquida le competenze senza motivazione espressa sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi), e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative
e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € CP_1
1.863,00, anziché quello di € 1.200,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna
l' appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € CP_3
250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa