Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2008, n. 27445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27445 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
27445 /08 45 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/06/2008
SENTENZA
1.1152, N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARINI LIONELLO PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. LICARI CARLO " N. 036490/2006
3. Dott.ROMIS VINCENZO "
" 4.Dott. D'ISA CLAUDIO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZORDINANZA sul ricorso proposto da :
1) ND SA N. IL 02/11/1944
avverso SENTENZA del 12/04/2006
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
1 udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
{ LICARI CARLO
Udito, per la parte l'Avv.
coglimento des sentivi__Enrico Falcolici, il quale ha chiens l' e Udit◊ il difensor Avv. OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato RA AL contro la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Marsala il reato di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli in concorso, la Corte di Appello di Palermo ha deciso di confermare quella resa in primo grado.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo errore di diritto e difetto di motivazione nei punti in cui era stata ritenuta la sussistenza della contestata aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n 2 c.p., nonché disattesa la richiesta di sentire a testimonianza alcuni coinquilini.
Osserva il Collegio che il ricorso è destinato alla inammissibilità.
Invero, una volta che sia stato abusivamente realizzato l'allacciamento diretto alla rete ENEL al di fuori di un contratto di fornitura e, quindi, senza il consenso del proprietario, il flusso di energia elettrica si realizza abusivamente con il necessario uso della violenza sui fili conduttori dell'energia elettrica di proprietà della predetta società, mediante i quali è stato provocato il distacco dei fili e quindi, il loro, sia pur marginale, danneggiamento
Nella fattispecie, quindi, ricorre l'aggravante dell'uso della violenza sulla cosa, con la conseguenza che la doglianza al riguardo mossa dal ricorrente appare manifestamente infondata;
così come l'appare anche la doglianza mossa in relazione alla mancata audizione degli inquilini della stessa palazzina abitata dal RA, avendo al riguardo i giudici di secondo grado spiegato persuasivamente che a nulla valeva che l'autore materiale dell'allacciamento abusivo fosse stato un vicino di casa, come si pretende da parte del ricorrente, essendosi quest'ultimo giovato in ogni caso dell'illecita appropriazione dell'energia elettrica, facendone continuativamente consumo nel suo appartamento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della sanzione pecuniaria, che, tenuto conto del profilo e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, il Collegio determina nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 1000,00 Euro
Così deciso, in Roma, all'udienza pubblica del 4 Giugno 2008. IlConfigliereest. Il Presidente