Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06107/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6107 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore della minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a. del prot. n. -OMISSIS- del 06.11.24 emesso dall’I.C. “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
Nonché per il risarcimento del danno e il riconoscimento del sostegno scolastico anche per gli anni successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Istituto Comprensivo-OMISSIS- Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. La ricorrente è il genitore della minore -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-affetta da “disturbo dello spettro autistico”, e per tale patologia riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92 con connotazione di gravità. -OMISSIS- frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025-OMISSIS-, presso l’I.C. “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla -OMISSIS-. A causa di tale patologia -OMISSIS- - ha necessità di essere seguita da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia. L’Istituto Scolastico che frequenta la minore diversamente abile, nonostante la sussistenza della grave patologia, nonché il riconoscimento del sopraindicato rapporto in deroga, a fronte di un orario di frequenza pari a 40 ore settimanali, le ha riconosciuto un sostegno di 22 ore, giusto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 06.11.24.
Con il ricorso in trattazione la ricorrente impugna dunque il citato provvedimento chiedendo altresì il riconoscimento del sostegno integrale anche per l’a.s. 2025/2026, nonché il risarcimento del danno esistenziale patito per l’ingiusta privazione del sostegno scolastico nella sua integralità.
2. Con decreto cautelare n. 2636 del 12 dicembre 2024 il Presidente della Sezione ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica.
2.1.Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-del 2025 condividendo le argomentazioni svolte con il citato decreto, secondo cui, in particolare, “ Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, conformemente a quanto prescritto nella verifica finale del P.E.I. a.s. 2023/2024;
Rilevato che a detti principi la Scuola s’ispirerà anche in sede di redazione del P.E.I. per il corrente anno scolastico e che alla camera di consiglio, come infra fissata, si verificheranno, da parte del Collegio, le eventuali sopravvenienze”.
3.Con note d’udienza del 22 luglio 2025 la difesa della ricorrente rappresentava al Collegio che, solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare (rectius, decreto monocratico) n. -OMISSIS- depositato in data 27.01.2025, la P.A. ha provveduto ad assegnare alla minore un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia (cfr. prot. n. -OMISSIS-); ha pertanto chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse non essendoci più interesse in merito all’azione di annullamento. In merito all’azione di accertamento del diritto, ha domandato inoltre che la Sezione accerti e dichiari il diritto della minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, così come valutato in sede di PEI 24/25 pari a 30 ore (cfr. PEI 24-25 – prot. n. -OMISSIS-- prodotto dal Ministero).
In merito alla domanda di risarcimento del danno per l’a.s. 2024-2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della stessa, dovendo l’ammontare del risarcimento del danno essere calcolato dall’inizio dell’anno scolastico sino al 18.02.2025 (come dalla prodotta nota. dell’Istituto resistente prot. -OMISSIS- attestante l’integrazione del sostegno per l’intero tempo scuola). La difesa ricorrente ha infine domandato la condanna alle spese di causa.
4. Pervenuta alla camera di consiglio del 23 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a.
5. Il Collegio, preso atto della così riconosciuta integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a. quanto all’azione di annullamento ex art. 29, c.p.a.
7. Deve invece essere accolta la domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente per l’illegittima privazione al minore per cui è causa, dell’integrale sostegno scolastico,
Va rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Va evidenziato, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza; e ciò proprio in ragione delle sopra evidenziate prescrizioni contenuti negli atti collegiali richiamati (PEI 2024/2025 e diagnosi funzionale), che manifestano un quadro di evidente certezza della fattispecie concreta, quanto alla necessità che l’alunno necessitava di 30 ore di sostegno.
Quanto al nesso causale, va rimarcato, quindi, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
In via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1000,00 € per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Orbene, che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 15 settembre 2025, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025.
E’ altresì certo il dies ad quem, che va fatto coincidere con il 18 febbraio 2025, data in cui stando alla allegata nota del d.s. del 16 luglio 2025, sono state integrate le ore di sostegno all’alunna per cui si procede.
Ragion per cui in applicazione della ricordata giurisprudenza della Sezione, ai ricorrenti vanno riconosciuti 5.000 fino al 15 febbraio 2025 e 99,00 per i 3 giorni residui fino al 18 febbraio 2025, per un totale di 5.099,00 euro, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
6. Va invece respinta la domanda di riconoscimento del sostegno scolastico per gli anni futuri, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione sul divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati.
Va infatti ribadito che la richiesta al Tribunale di adozione di un provvedimento di attribuzione delle ore di adeguato sostegno a valere anche per gli anni successivi, viola il divieto per il giudice amministrativo, stabilito dall’art. 34, co.2, c.p.a., di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (“Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati.”: Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 692; si rinvia sul punto alla copiosa giurisprudenza della Sezione, tra cui T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2024, n. 5889).
7. Le spese di lite vanno poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche soccombenti, per soccombenza virtuale, considerato che le ore di sostegno sono state assegnate solo dopo l’ordine impartito da questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto all’azione di annullamento ex art. 29, c.p.a..
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura di cui in motivazione.
Respinge la domanda di riconoscimento del sostegno scolastico integrale, anche per gli anni successivi.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.