Sentenza 23 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva 'notoriamente imbecillè.
Commentari • 28
- 1. Libertà di espressione e reputazione dell’Università: il docente è tenuto al decorohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Reato apostrofare avversario politico quale orango (Cass. 31850/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2024
Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
Leggi di più… - 3. Responsabilità penale del magistrato per diffamazione in un atto giudiziario (Cass. 30525/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …
Leggi di più… - 4. Offese online, ecco la lista nera delle parole da evitare per non rischiare una denuncia per diffamazione: CassazioneDott. Claudio Garau · https://www.brocardi.it/ · 5 novembre 2025
- 5. La denigrazione gratuita, pregiudizievole della sfera morale della persona, non è scriminata dall’esercizio del diritto di criticaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 29 luglio 2025
Cass. pen, Sez. V, 1 luglio 2025, sentenza n. 24274 LA MASSIMA “L'esame della sussistenza degli indicatori dell'esercizio del diritto di critica, idonei a fondare l'operatività della scriminante, è stato anche più volte “relativizzato” ed affiancato, dall'esegesi giurisprudenziale corrente in tema di diffamazione, a quello del “contesto” nel quale le parole offensive siano state pronunciate o riportate, che viene comunque di regola ancorato al fenomeno “dialettico” della esposizione di pensieri ed opinioni, al tipo di concetto da esprimere, ferme restando – però – la necessità di un ragionevole collegamento a “fatti specifici” che non esulino da quella “base” di verità – inconciliabile, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2011, n. 15060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15060 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 23/02/2011
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 553
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 45399/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
1. ES EF, nato a [...] il [...];
2. PO OB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 14.5.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avv. SECHI Gianmario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 25.3.2003, con la quale ES EF e PO OB venivano condannati alla pena di Euro 1.000 di multa ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di diffamazione commesso in danno di PO IZ dopo che lo stesso nel marzo del 2003, a seguito di contrasti insorti fra sindacalisti della CGIL operanti presso la s.p.a. CTM di Cagliari, aveva indetto un referendum per l'abrogazione di un accordo sottoscritto dai sindacati con l'azienda. L'imputazione riguarda in particolare l'affissione nelle bacheche aziendali e la diffusione con volantinaggio in data 18.3.2003 di un comunicato, sottoscritto da ES EF, PO OB, FA NT e VA US, nel quale criticando l'iniziativa referendaria si sosteneva fra l'altro che "a tale bisogna hanno reclutato di tutto: ex sindacalisti degli autisti, che dopo essersi inventati strane malattie dalle quali oggi sono perfettamente guariti hanno trovato un posto in direzione, dissidenti frustrati da mancati riconoscimenti in carriera solo perché notoriamente imbecilli (vedi il caso dell'Ing...)"; espressioni dalle quali il PO riteneva essere diffamato in quanto unico iscritto alla CGIL avente il titolo di ingegnere e dissidente rispetto agli accordi sindacali. I ricorrenti deducono:
1. violazione degli artt. 43, 47 e 595 c.p. e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo;
2. violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica. RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del dolo, è infondato.
I ricorrenti lamentano in particolare che i giudici di merito abbiano omesso di valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato sotto il profilo dell'aver gli imputati redatto il comunicato con la volontà che lo stesso venisse letto come riferibile al PO, rilevando che nella stessa sentenza si riportavano le dichiarazioni del ES laddove lo stesso, nel l'ammette re che il riferimento all'ingegnere contenuto nel comunicato era diretto al PO, affermava di non averne riportato il nome per non offenderlo personalmente, e che la possibilità di individuare il PO quale destinatario delle espressioni contenute nel comunicato era pertanto conseguenza di un'erronea rappresentazione, da parte degli imputati, della capacità identificativa degli elementi testuali dello scritto.
La sentenza impugnata si muove sul punto nella stessa prospettiva motivazionale della decisione di primo grado, nella quale sì dava risalto agli elementi inequivocabilmente identificativi, nella loro convergenza, contenuti nello scritto rispetto alla persona del PO, quali il titolo professionale di ingegnere, la posizione dissenziente dallo stesso assunta rispetto agli accordi di categoria ed il mancato riconoscimento di prospettive di carriera del querelante nella contrattazione nazionale;
e si osservava come la configurabilità del reato dal punto di vista dell'elemento psicologico richiedesse unicamente la consapevolezza dell'attitudine lesiva delle espressioni utilizzate. Quest'ultimo riferimento è chiaramente riconducitele al consolidato principio per il quale nei reati contro l'onore, escludendosi la necessaria ricorrenza di un animus injurandi vel diffamandi, il dolo ha natura generica e può assumere anche la forma del dolo eventuale;
essendo di conseguenza sufficiente che l'agente faccia consapevolmente uso di espressioni idonee ad assumere portata offensiva (Sez. 5, n. 7597 dell'11.5.1999, imp. Beri Riboli, Rv. 213631). Tale idoneità comprende necessariamente l'attitudine a raggiungere la sensibilità del soggetto passivo;
la quale implica a sua volta la concreta possibilità che quest'ultimo si percepisca come destinatario delle espressioni offensive. A questo punto, il complessivo percorso argomentativo dei giudici di merito è chiaramente identificabile. L'inequivoca capacità identificativa della pluralità dei descritti elementi del testo incriminato, evidente anche per gli autori dello stesso, è stata ritenuta tale da rendere questi ultimi ben consapevoli della concreta possibilità che il PO comprendesse di essere il destinatario delle espressioni diffamatorie, pur se non nominativamente formulate;
configurandosi pertanto a carico degli stessi quanto meno l'accettazione di detto evento nella diffusione dello scritto nonostante siffatta consapevolezza. In questi termini, la motivazione risponde adeguatamente alle censure dei ricorrente;
e non è dato ravvisare nella stessa alcuna manifesta illogicità.
2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, è anch'esso infondato. Con la sentenza impugnata si osservava che l'espressione insultante rivolta al PO nel comunicato compariva nello stesso come gratuita e slegata dal contesto discorsivo, e si presentava come un'offesa diretta alla persona, non correlata al lamentato atteggiamento incoerente e dannoso per i lavoratori ed invece tendente da attribuire all'offeso infime capacità intellettive. I ricorrenti rilevano che il comunicato si inseriva in un aspro confronto sindacale, nell'ambito del quale i redattori del testo intendevano colpire la posizione assunta da taluni sindacalisti in quanto pregiudizievole per gli accordi sottoscritti;
che il termine imbecille, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, indica persona che si mostra poco assennata e si comporta in modo poco intelligente;
e che pertanto detto epiteto, nel contesto in cui veniva nella specie utilizzato, intendeva solo stigmatizzare atteggiamenti di contrapposizione sindacale irragionevoli e motivati unicamente da personali motivi di rancore verso l'azienda, in tal modo essendo ricompreso nel legittimo esercizio del diritto di critica, il quale comporta necessariamente valutazioni negative sulle qualità morali o intellettuali dei soggetti criticati. È appena il caso di ricordare che il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 29730 del 4.5.2010, imp. Andreotti, Rv. 247966). In questa prospettiva, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica;
ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale. Il riconoscimento del diritto di critica tollera in altre parole giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce;
ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attribuzione al PO delle caratteristiche dell'imbecillità, a maggior ragione ove rafforzata dal predicato della notorietà di tale condizione, non può in alcun modo essere intesa come riferita esclusivamente a scarsa assennatezza evidenziata nella specifica occasione della contrapposizione alle posizioni sindacali in discussione. L'espressione "notoriamente imbecille", esposta a fondamento dei mancati avanzamenti in carriera del PO, si presenta invece come intrinsecamente rivolta a denotare una qualità generale e permanente della personalità del predetto, tanto da essere oggetto di ormai notoria conoscenza e di valutazione in sede professionale. La condotta esula pertanto dai limiti della critica al comportamento del PO nella specifica vicenda che dava origine ai fatti, risolvendosi in una gratuita aggressione della persona offessa;
e, in aderenza ai principi richiamati, non può di conseguenza essere ritenuta scriminata.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011