Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10888 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1 0888/02 te u ro се P POR O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto preamento comme SEZIONE TERZA CIVILE a titer di we= sponsabilità extra: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mirituale R.G.N. 10045/00 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Cron. 28484 Dott. Michele VARRONE - Consigliere Rep. 2776 Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere- Ud. 25/02/02 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPDAP, in persona del suo presidente Prof. Dott. Rocco Familiari, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso lo studio dell'avvocato FLAVIO URSO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e Selle studio Richiesta difende ope legis;
dal Sig. per diritti 1.55 2002 controricorrente - 29.07.02 ။ www 515 avverso la sentenza n. 1301/99 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE 1 ROMA, Prima Sezione Civile, emessa il 9 aprile 1999 e depositata il 26/04/99 (R.G.1677/98); 7 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FLAVIO URSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del II° motivo ed il rigetto del I°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INPDAP conveniva innanzi al tribunale di Roma il Ministero dell'interno; deducendo che l'ENPAS, cui era Bemans succeduto in forza del decreto legislativo 30.6..6.1, 94, n. 479, aveva acquistato dalla s.r.l. Triton un immobile, che in data 19.9.1990 la detta società aveva consegnato alla Questura di Roma, successivamente predisponendo atto di impegno a locarlo per il canone annuo di lire 1.178.000.000 oltre lire 208.000.000 quale quota di am- mortamento;
che era stato corrisposto soltanto il cano- ne relativo al primo trimestre;
che non si era procedu- to alla stipula del contratto di locazione, chiedeva la condanna del Ministero al pagamento di lire 4.607.432.353 a titolo di responsabilità extracontrat- tuale o, subordinatamente, di arricchimento senza cau- sa. Nella resistenza del Ministero il tribunale riget- J tava la domanda;
il confermatorigetto veniva dalla resa il 9.4.1999 corte di appello di Roma con sentenza su gravame dell'INPDAP, osservando che il fatto di ave- re occupato l'immobile e di non avere riconosciuto il debito derivante dall'occupazione non valeva a concre- tare responsabilità extracontrattuale del Ministero, mentre all'accoglimento della domanda di indebito ar- ricchimento era di ostacolo la circostanza che l'INPDAP disponeva di azione per ottenere la restituzione dovuto per dell'immobile ed il pagamento di quanto l'occupazione consentita. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso l'INPDAP sulla base di due motivi;
ha resistito con controricorso il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Вашний La ricorrente ha prodotto in questa sede documento, dal quale risulta che il Ministero ha riconosciuto il debito. La produzione è ammissibile in quanto il documento è diretto ad evidenziare una situazione intervenuta do- po la proposizione del ricorso che può comportare ces- sazione della materia del contendere (Cass. 18.5.1998, n. 4963). Il riconoscimento del debito elimina completamente 3 il contrasto fra le parti ed implica la dichiarazione, da parte di questa Corte, della cessazione della mate- 7 ria del contendere, secondo la formula espressamente prevista per i giudizi amministrativi e tributari (Cass. 11.9.1996, n. 8219). Alla declaratoria sopravvive la questione delle spese di giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale (Cass. 14.4.1995, n. 4278). Occorre, pertanto, esaminare la fondatezza dei mo- tivi di ricorso ai fini delle spese. Ora, il primo motivo, con il quale l'INPDAP denun- violazione dell'art. 2043 C.C. in relazione cia all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte di merito escluso la responsabilità extracontrattuale del Bemann Ministero, è infondato. Non è, infatti, ravvisabile l'elemento della colpa, indispensabile ai fini della sussistenza della respon- sabilità della pubblica amministrazione a norma dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui la medesima ed il privato diano volontaria esecuzione a contratto, il cui iter formativo, avviato al momento dell'esecuzione, non si perfezioni per ostacoli non riconducibili ad alcuna delle parti. E' viceversa, fondato il secondo motivo, con il quale l'INPDAP, denunciando violazione dell'art. 2041 4 C.C. in relazione all'art. 360, nn. 3 e c.p.c., la- menta che la Corte di merito, dopo aver escluso che ri- corrano gli estremi dell'azione risarcitoria, ha anche escluso che sia proponibile l'azione di indebito arric- chimento per difetto del requisito della sussidiarietà. E' ben vero, difatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, criticata dalla dottrina, la proponi- bilità dell'azione di arricchimento deve essere valuta- ta in astratto, sicchè va esclusa tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione per farsi b indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa о sia rimasto soccombe, te in giudizio per ragioni di ito o di merito, purchè tali ragioni non attengano all'originaria esercitabilità dell'azione, come nel caso in cui la pretesa, fondata i su un contratto, sia respinta per nullità dello stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa al- вашший mancongr la carenza originaria dell'azione per difetto del tito- fondamento (Cass. 8.8.1996,lo posto a n. 7285; suo Cass. 4.11.1996, n. 9531). Senonchè, nella specie l'azione risarcitoria è sta- "ab ta giustamente rigettata per insussistenza ✓origine" dell'elemento soggettivo della responsabilità e non è in astratto configurabile alcuna altra azione che con- senta di ottenere l'indennizzo, da parte della pubblica 5 amministrazione, del pregiudizio dipendente dall'averla immessa nel godimento dell'immobile nella previsione della stipula del contratto di locazione, di poi manca- ta per ostacoli connessi alla legge sulla contabilità A dello Stato, sicchè l'azione di arricchimento avrebbe dovuto essere ritenuta proponibile. E, pertanto, in base al criterio della soccombenza virtuale le spese del giudizio di cassazione vanno po- ste a carico del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese....924. oltre onorari liquidati in € 10.000,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 25.2.2002. 2' IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. диганы Bruno 7 2 2 0 E T 0 A DIRETTORE DI CANCELLERIA A R DELLE T N Umberto Cicero E 109T 129,11 Depositata in Cancelleria oggi, 25 LUG. 2002 456T20, 66 הג IL DIRETTORE DI CANCELLERIA וון TOT. 149,77 Umberto Cicero