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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5147/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via EP Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1638/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 25/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962002013126906
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020160749461
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620031002292389 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060064937553
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060100594258
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070013038680
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070146840313
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080019996780
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080052235739
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090014904815
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100022426874
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100031126826
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100072056934
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100095742216
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110019002942
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110027288636
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110050296836
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120056369214
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962015044073444
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170026323649
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo le Cartelle di pagamento notificatele da Riscossione Sicilia s.p.a. deducendo di esserne venuta a conoscenza attraverso la copia dell' ”estratto di ruolo” notificatole il 10/10/2018 a seguito ad “istanza di accesso” (cfr. ricorso introduttivo).
Articolava plurimi motivi di ricorso (in breve): omessa notifica delle cartelle;
omessa sottoscrizione dei ruoli;
violazione degli artt. 7 e 17 dello Statuto dei diritti del contribuente;
violazione art. 7, c. 1 L. n. 212/2000 e art. 3 d.L. n. 241/1990; illegittimità della procedura di riscossione;
intervenuta decadenza/prescrizione nonché illegittimità degli aggi (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Concludeva per l'annullamento.
Si costituivano l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali contro deducevano, per quanto di rispettiva competenza, concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n. 1638 del 2022, ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” limitatamente ai ruoli nn. 810/2002, 1030/2003, 377/2007, 393/2010 e 925/2010 (c.d. “stralcio” - art. 4, c.
1, D.l. 119 del 2018).
Per il resto, il Collegio di prima istanza, ritenendo di aderire alla tesi interpretativa della c.d. “natura sostanziale” del c. 4 bis dell'art. 12, D.p.r. 602/73 (“impugnabilità dell'estratto di ruolo”) e, dunque, dell'
“inefficacia retroattiva della stessa”, ha rilevato la mancata produzione della procura ad litem dell'Agente della riscossione ed ha accolto il ricorso introduttivo (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone la riforma (cfr. atto di appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha controdedotto ed ha proposto appello incidentale concludendo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. controdeduzioni in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale fondati: viene richiesta la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 19, D.lgs 546/92 e 12, c. 4 bis, D.p.r. 602/73.
1.- Il primo Giudice ha – erroneamente - dichiarato “ammissibile” il ricorso proposto dalla Contribuente, ritenendo che la disposizione appena citata non avesse “natura interpretativa” e che, quindi, non potesse essere applicata “retroattivamente”.
2.- Il D.L. n. 146/2021, convertito in legge (n. 215/2021), ha introdotto il c.
4-bis all'art. 12, del Dpr n.
602/1973, che ha escluso espressamente l'impugnabilità dell' ”estratto di ruolo”.
La disposizione in parola, difatti, prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma in parola si applica anche ai rapporti ed ai giudizi in corso avviati precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge (Cassazione, n. 14073/2020).
La Contribuente non ha dimostrato la sussistenza di una delle fattispecie previste dalla norma in esame.
3.- La pronuncia di “inammissibilità” del ricorso introduttivo deve ritenersi “assorbente” rispetto alle questioni di merito: “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cassazione, Ordinanza, 3 febbraio 2025 n. 2522).
4.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida”, corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le novità introdotte dalle disposizioni in parola e le oscillazioni interpretative che ne hanno caratterizzato l'applicazione giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra tutte le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado integralmente compensate tra tutte le Parti.
Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO EN EP La EC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5147/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via EP Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1638/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 25/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962002013126906
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620020160749461
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620031002292389 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060064937553
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060100594258
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070013038680
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070146840313
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080019996780
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080052235739
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090014904815
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100022426874
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100031126826
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100072056934
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100095742216
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110019002942
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110027288636
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110050296836
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120056369214
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962015044073444
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170026323649
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo le Cartelle di pagamento notificatele da Riscossione Sicilia s.p.a. deducendo di esserne venuta a conoscenza attraverso la copia dell' ”estratto di ruolo” notificatole il 10/10/2018 a seguito ad “istanza di accesso” (cfr. ricorso introduttivo).
Articolava plurimi motivi di ricorso (in breve): omessa notifica delle cartelle;
omessa sottoscrizione dei ruoli;
violazione degli artt. 7 e 17 dello Statuto dei diritti del contribuente;
violazione art. 7, c. 1 L. n. 212/2000 e art. 3 d.L. n. 241/1990; illegittimità della procedura di riscossione;
intervenuta decadenza/prescrizione nonché illegittimità degli aggi (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Concludeva per l'annullamento.
Si costituivano l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali contro deducevano, per quanto di rispettiva competenza, concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n. 1638 del 2022, ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” limitatamente ai ruoli nn. 810/2002, 1030/2003, 377/2007, 393/2010 e 925/2010 (c.d. “stralcio” - art. 4, c.
1, D.l. 119 del 2018).
Per il resto, il Collegio di prima istanza, ritenendo di aderire alla tesi interpretativa della c.d. “natura sostanziale” del c. 4 bis dell'art. 12, D.p.r. 602/73 (“impugnabilità dell'estratto di ruolo”) e, dunque, dell'
“inefficacia retroattiva della stessa”, ha rilevato la mancata produzione della procura ad litem dell'Agente della riscossione ed ha accolto il ricorso introduttivo (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone la riforma (cfr. atto di appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha controdedotto ed ha proposto appello incidentale concludendo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. controdeduzioni in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale fondati: viene richiesta la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 19, D.lgs 546/92 e 12, c. 4 bis, D.p.r. 602/73.
1.- Il primo Giudice ha – erroneamente - dichiarato “ammissibile” il ricorso proposto dalla Contribuente, ritenendo che la disposizione appena citata non avesse “natura interpretativa” e che, quindi, non potesse essere applicata “retroattivamente”.
2.- Il D.L. n. 146/2021, convertito in legge (n. 215/2021), ha introdotto il c.
4-bis all'art. 12, del Dpr n.
602/1973, che ha escluso espressamente l'impugnabilità dell' ”estratto di ruolo”.
La disposizione in parola, difatti, prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma in parola si applica anche ai rapporti ed ai giudizi in corso avviati precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge (Cassazione, n. 14073/2020).
La Contribuente non ha dimostrato la sussistenza di una delle fattispecie previste dalla norma in esame.
3.- La pronuncia di “inammissibilità” del ricorso introduttivo deve ritenersi “assorbente” rispetto alle questioni di merito: “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cassazione, Ordinanza, 3 febbraio 2025 n. 2522).
4.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida”, corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Le novità introdotte dalle disposizioni in parola e le oscillazioni interpretative che ne hanno caratterizzato l'applicazione giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra tutte le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado integralmente compensate tra tutte le Parti.
Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO EN EP La EC