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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14527 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IL NI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Agrigento udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Agrigento con ordinanza in data 26/02/2025, rigettò la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di AN OI in ordine alla sentenza del medesimo Tribunale del 5/11/2024, che lo aveva condannato ad anni undici di reclusione, pur essendo partito – in motivazione – dalla pena-base stabilita per altro coimputato pari ad anni dieci di reclusione.
1.1. Avverso detta ordinanza propose ricorso per cassazione, a mezzo difensore, AN OI deducendo violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la violazione dell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi proceduto in camera di consiglio, e l’errato Penale Sent. Sez. 1 Num. 14527 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 26/02/2026 trattamento sanzionatorio subito.
1.2. Questa Corte (Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, dep. il 15/07/2025, AN), accolse il ricorso con riferimento alla doglianza preliminare della violazione dell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen. e annullò senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso, rispetto alla proposta istanza, precisando – in motivazione – che: «Rimane assorbito l’ulteriore rilievo sulla asserita sussistenza di un errore materiale in motivazione, che in ragione della predetta violazione rimane in valutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto […]». 2. In sede di rinvio il GIP del Tribunale di Agrigento, con l’ordinanza epigrafata n. 174 in data 26/09/2025 (SIGE 128/2025), ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale. A fondamento del diniego, in motivazione il GIP ha rilevato che nella specie non vi è tanto (o non solo) un contrasto tra motivazione e dispositivo ma piuttosto una contraddittorietà nella stessa motivazione della sentenza che avrebbe dovuto essere denunciato dall’interessato nella fase di cognizione con il mezzo di impugnazione dell’appello sicché, una volta passata in giudicato la sentenza, tale contraddittorietà non può essere più risolta con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. Ad ogni modo, il giudice ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale (tratto da Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215790-01) per cui il dispositivo, che attraverso la lettura in pubblica udienza acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione, sicché in caso di difformità, esso prevale sulla seconda. 3. Avverso quest’ultima ordinanza del 26/09/2025 ricorre per cassazione AN OI, a mezzo difensore abilitato, che, con unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per non essersi il giudice dell’esecuzione confrontato con alcuna delle motivazioni evidenziate dalla Difesa nell’istanza, con cui si chiedeva di disporre correzione dell’errore materiale presente nel calcolo della pena inflitta all'imputato AN,atteso che l’entità della pena posta a base del calcolo di quella finale (anni 11 di reclusione) risultava errata, alla luce del percorso argomentativo seguito dal giudice in sentenza, ove si faceva riferimento alla stessa pena-base (anni 10) stabilita per il coimputato IK DE. Difatti, se la parte dispositiva della motivazione assolve alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione, sicché l’applicata regola generale secondo la quale in caso di difformità prevale il dispositivo sulla motivazione incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, come nel caso di specie, palesemente rilevabile dall’esame della motivazione. 2 Diversamente opinando, il difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione, limitatamente alla correzione del calcolo sanzionatorio, così pregiudicando la possibilità di rinunciare all’impugnazione e beneficiare della riduzione pari al sesto della pena inflitta. Si invoca il principio che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. 4. Il Sostituto Procuratore generale in sede Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta del 13/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato. 1. Come statuito da questa Corte in occasione del precedente ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, cit.), l’asserita sussistenza di un errore materiale nella motivazione della sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente «rimane[va] in valutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto». Il GIP di Agrigento, in sede di invio, nel pieno rispetto dell’ambito valutativo rimessogli da questa Corte, ha escluso la sussistenza di un errore materiale da correggere con la procedura di cui all’art. 130 disp. att. cod. proc. pen., rettamente rilevando una contraddittorietà tra motivazione e dispositivo che, tuttavia, una volta passata in giudicato la sentenza, non può [più] essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale, tanto più che essa non ha comportato l’applicazione di alcuna pena illegale. Trattasi di motivazione conforme a diritto – con conseguente infondatezza (mera) dell’odierno ricorso – dovendosi dare continuità al principio, bene evocato (ed applicato) dallo stesso giudice dell’esecuzione, secondo il quale l’eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503-01; Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv. 253630-01; conf. Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215769-01). D’altra parte, più in generale, sui rapporti tra dispositivo e motivazione, questa Corte da tempo afferma che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su elemento giustificativo (cfr. Sez. 6, n 7980 del 3 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01 e Sez. 6, n 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01), salvo specificità del caso di specie, quale ad esempio la presenza di un errore materiale nel dispositivo (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, Paliumbo, Rv. 266660-01, e Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402-01). E vanno altresì ricordati gli autorevoli principi affermati da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01) secondo i quali, in tema di correzione degli errori materiali, deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione;
viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché non suscettibili di incidere sulla decisione già assunta". Questa Corte è ben consapevole che in altre decisioni, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, è stata ritenuta non assoluta, ma da contemperare, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690-01, relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stata omessa la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena, i presupposti della quale, invece, erano stati riconosciuti in motivazione;
cfr. altresì Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2024, Raimondi, Rv. 283516-01, secondo cui nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.; conf. Sez. 6, n. 8916 del 08/02/2011, P.). Tuttavia si tratta di ipotesi del tutto diverse da quella di specie, in cui non si è verificata alcuna discrasia tra dispositivo e motivazione rilevabile dagli atti, ma un errore nell’indicazione della pena base (analoga a quella applicata per gli altro coimputato); ad onta dei rilievi difensivi, nessun elemento indica un’erronea determinazione in dispositivo della pena inflitta al condannato. 4 2. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Agrigento con ordinanza in data 26/02/2025, rigettò la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di AN OI in ordine alla sentenza del medesimo Tribunale del 5/11/2024, che lo aveva condannato ad anni undici di reclusione, pur essendo partito – in motivazione – dalla pena-base stabilita per altro coimputato pari ad anni dieci di reclusione.
1.1. Avverso detta ordinanza propose ricorso per cassazione, a mezzo difensore, AN OI deducendo violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la violazione dell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi proceduto in camera di consiglio, e l’errato Penale Sent. Sez. 1 Num. 14527 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 26/02/2026 trattamento sanzionatorio subito.
1.2. Questa Corte (Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, dep. il 15/07/2025, AN), accolse il ricorso con riferimento alla doglianza preliminare della violazione dell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen. e annullò senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso, rispetto alla proposta istanza, precisando – in motivazione – che: «Rimane assorbito l’ulteriore rilievo sulla asserita sussistenza di un errore materiale in motivazione, che in ragione della predetta violazione rimane in valutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto […]». 2. In sede di rinvio il GIP del Tribunale di Agrigento, con l’ordinanza epigrafata n. 174 in data 26/09/2025 (SIGE 128/2025), ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale. A fondamento del diniego, in motivazione il GIP ha rilevato che nella specie non vi è tanto (o non solo) un contrasto tra motivazione e dispositivo ma piuttosto una contraddittorietà nella stessa motivazione della sentenza che avrebbe dovuto essere denunciato dall’interessato nella fase di cognizione con il mezzo di impugnazione dell’appello sicché, una volta passata in giudicato la sentenza, tale contraddittorietà non può essere più risolta con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. Ad ogni modo, il giudice ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale (tratto da Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215790-01) per cui il dispositivo, che attraverso la lettura in pubblica udienza acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione, sicché in caso di difformità, esso prevale sulla seconda. 3. Avverso quest’ultima ordinanza del 26/09/2025 ricorre per cassazione AN OI, a mezzo difensore abilitato, che, con unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per non essersi il giudice dell’esecuzione confrontato con alcuna delle motivazioni evidenziate dalla Difesa nell’istanza, con cui si chiedeva di disporre correzione dell’errore materiale presente nel calcolo della pena inflitta all'imputato AN,atteso che l’entità della pena posta a base del calcolo di quella finale (anni 11 di reclusione) risultava errata, alla luce del percorso argomentativo seguito dal giudice in sentenza, ove si faceva riferimento alla stessa pena-base (anni 10) stabilita per il coimputato IK DE. Difatti, se la parte dispositiva della motivazione assolve alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione, sicché l’applicata regola generale secondo la quale in caso di difformità prevale il dispositivo sulla motivazione incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, come nel caso di specie, palesemente rilevabile dall’esame della motivazione. 2 Diversamente opinando, il difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione, limitatamente alla correzione del calcolo sanzionatorio, così pregiudicando la possibilità di rinunciare all’impugnazione e beneficiare della riduzione pari al sesto della pena inflitta. Si invoca il principio che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. 4. Il Sostituto Procuratore generale in sede Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta del 13/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato. 1. Come statuito da questa Corte in occasione del precedente ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, cit.), l’asserita sussistenza di un errore materiale nella motivazione della sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente «rimane[va] in valutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto». Il GIP di Agrigento, in sede di invio, nel pieno rispetto dell’ambito valutativo rimessogli da questa Corte, ha escluso la sussistenza di un errore materiale da correggere con la procedura di cui all’art. 130 disp. att. cod. proc. pen., rettamente rilevando una contraddittorietà tra motivazione e dispositivo che, tuttavia, una volta passata in giudicato la sentenza, non può [più] essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale, tanto più che essa non ha comportato l’applicazione di alcuna pena illegale. Trattasi di motivazione conforme a diritto – con conseguente infondatezza (mera) dell’odierno ricorso – dovendosi dare continuità al principio, bene evocato (ed applicato) dallo stesso giudice dell’esecuzione, secondo il quale l’eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503-01; Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv. 253630-01; conf. Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215769-01). D’altra parte, più in generale, sui rapporti tra dispositivo e motivazione, questa Corte da tempo afferma che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su elemento giustificativo (cfr. Sez. 6, n 7980 del 3 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01 e Sez. 6, n 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01), salvo specificità del caso di specie, quale ad esempio la presenza di un errore materiale nel dispositivo (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, Paliumbo, Rv. 266660-01, e Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402-01). E vanno altresì ricordati gli autorevoli principi affermati da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01) secondo i quali, in tema di correzione degli errori materiali, deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione;
viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché non suscettibili di incidere sulla decisione già assunta". Questa Corte è ben consapevole che in altre decisioni, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, è stata ritenuta non assoluta, ma da contemperare, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690-01, relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stata omessa la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena, i presupposti della quale, invece, erano stati riconosciuti in motivazione;
cfr. altresì Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2024, Raimondi, Rv. 283516-01, secondo cui nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.; conf. Sez. 6, n. 8916 del 08/02/2011, P.). Tuttavia si tratta di ipotesi del tutto diverse da quella di specie, in cui non si è verificata alcuna discrasia tra dispositivo e motivazione rilevabile dagli atti, ma un errore nell’indicazione della pena base (analoga a quella applicata per gli altro coimputato); ad onta dei rilievi difensivi, nessun elemento indica un’erronea determinazione in dispositivo della pena inflitta al condannato. 4 2. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5