Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14527
CASS
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errore materiale nel calcolo della pena inflitta

    Il GIP ha ritenuto che non vi fosse un errore materiale da correggere con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., ma una contraddittorietà nella motivazione che, una volta passata in giudicato la sentenza, non poteva essere risolta con tale procedura. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, ritenendo che il contrasto tra dispositivo e motivazione, se non dedotto in fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con richiesta di correzione di errore materiale, salvo casi specifici non ricorrenti nella fattispecie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14527
    Data del deposito : 21 aprile 2026

    Testo completo