Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9406 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
094 05 / 02 In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Ha dai seguenti Magistrati: Oggetto: lavoro. dr. Massimo Genghini Presidente R.G.n. 195/2000 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron. 25260 Consigliere Rep. dr. Guido Vidiri Consigliere Ud. 20.03.2002 dr. Pasquale Picone Consigliere dr. Paolo Stile ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: Poste Italiane S.p.A., già ente pubblico economico $ Ente Poste Italiane, in persona del Presidente e le- gale rappresentante pro-tempore prof. Enzo Cardi, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luigi Fioril- lo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Plinio n. 21 in virù di procura speciale a margine del ricorso, 1161 ricorrente%;B
CONTRO
DR ET, ZA CL e IG AU, intimati;
1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma in data 10 - 29 dicembre 1998, n. 132/98, n. 101/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 marzo 2002; udito l'avv. Luigi Fiorillo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Com ricorso per decreto ingiuntivo diretto al Pretore del lavoro di Parma, depositato in data 22 luglio 1997, il si- gnor ET DR esponeva di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane, inquadrato nell'Area Operativa ex IV Catego- ria, con la qualifica di operatore di esercizio, addetto al recapito della posta ordinaria. Proseguiva esponendo che giornalmente esso ricorrente, nel- l'espletamento della propria prestazione lavorativa, effettua- va sistematicamente quantomeno 17 minuti di lavoro straordi- nario in relazione al percorso affidatogli di recapito della приве corrispondenza nella zona allo stesso assegnata. Ciò nonostante l'E.P.I., pur riconoscendo l'effettuazione di lavoro straordinario da parte di esso ricorrente come da "Mod.RC" allegato, non aveva mai riconosciuto il pagamento dello straordinario, nonostante le richieste avanzate in tal senso. Chiedeva, quindi, l'emissione di decreto ingiuntivo per le pre- dette causali e per l'importo meglio specificato in ricorso. Il Pretore del lavoro di Parma accoglieva integralmente tale ricorso, emettendo il relativo decreto ingiuntivo. Avverso tale provvedimento presentava tempestiva opposizione l'Ente Poste Italiane S.p.A.., chiedendo la revoca del d.i. e la reiezione della domanda di controparte. Il DR si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione - 3 - di tale opposizione. Domande del tutto analoghe presentavano pure CL PE AN e AU IG e pure contro il relativo d.i. propo- neva opposizione l'Ente Poste Italiane s.p.a. Le cause venivano riunite e decise all'udienza del 12 giugno 1998, con reiezione delle proposte opposizioni. Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello la spa Poste Italiane, insistendo nelle conclusioni già assunte in primo grado. Si costituivano in giudizio le parti appellate, chiedendo la conferma della impugnata sentenza. 29 dicembre 1998 il Tribunale di found Con sentenza in data 10 - Parma rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che nel prospetto denominato "modello valutazione recapito" tutti i fattori presi in considerazione venivano ridotti a unità di misura temporale. La datrice di lavoro non aveva indicato alcun modo di rilevazione dell'ope- ra prestata oltre le sei ore giornaliere previste dal con- tratto collettivo e l'affermazione contenuta nella guida ope- rativa dalla stessa predisposta era finalizzata al solo fine della istituzione o soppressione di zone o della loro perequa- zione, così da far tendere le singole prestazioni al valore d'obbligo di 360 minuti. Ciò non implicava peraltro la mancanza di corrispettivo per l'eccedenza rispetto al limite delle 36 ore settimanali. - 4 - Avverso detta sentenza la società Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico com- plesso motivo, ed illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione. Com l'unico complesso motivo si denunzia, con implicito ri- ferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 414 c.p.c., nonchè il vizio di moti- vazione. Si osserva che la determinazione dell'orario secondo i criteri indicati nella guida è una quantificazione di massima, utilizza- selt ta al solo scopo di studiare il servizio reso all'utenza e ciò significa che l'orario di lavoro è quello occorrente per il recapito la consegne postale a tutti i punti di consegna siti nella zona, circostanza questa che in pratica non si verifica mai. Le censure risultano fondate. Va premesso che si verte in tema di interpretazione del modello RC denominato modello valutazione recapito, invocato dai lavo- ratori e posto dal Tribunale a fondamento della riconosciuta ri- chiesta economica di compenso per lavoro straordinario, in rela- zione all'eccedenza rispetto ai 360 minuti giornalieri nell'e- spletamento del percorso assegnato nel recapito della corrispon- denza, quale prova della durata della prestazione lavorativa svolta e della conseguente individuazione dell'orario in supero - 5 - da compensarsi con le relative maggiorazioni. L'operazione interpretativa percorsa dal giudice di appello non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale e presenta evidenti vizi di motivazione. Ed invero, argomenta il Tribunale: a) nel modello valutazione recapito la prestazione è espressamente valutata in termini temporali, di minuti ed ore, ragguagliati a 360 minuti giorna- lieri, corrispondenti alle sei ore giornaliere di lavoro ordi- nario, ancorchè nella determinazione del relativo punteggio si faccia riferimento ad un criterio unitario complesso, com- prensivo del tempo occorrente, degli oggetti da recapitare, приво dei numeri civici da visitare;
b) tale determinazione, effet- tuata in via preventiva ed a priori anche in previsione orga- nizzativa per la determinazione del tempo medio necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa dei singoli portalette- re, rende superfluo il controllo di fatto, che non è effettuato e neanche previsto, sulla durata in concreto della prestazione la- vorativa;
c) nel caso relativo agli attori la valutazione media e preventiva riconduce alla durata della loro prestazione lavo- rativa oltre i 360 minuti cui deve essere rapportata;
d) tale lavoro eccedente, costituendo secondo il criterio prefissato dal datore di lavoro, prestazione extra ordinem, va compensa- to con la maggiorazione prevista dal contratto collettivo per il lavoro straordinario. Orbene, la tesi del Tribunale, così argomentata, non sottintende - 6 certo l'indagine assolutamente necessaria della individuazione del superamento anche dell'orario ordinario giornaliero, otte- nuto attraverso la divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale. Non sussistono elementi agli atti che indichino in qualche modo la disciplina contrattuale del lavoro straordinario, se non che esso sembra superare le 36 ore settimanali e le sei ore giornaliere. Ed allora, tenuto conto che solo "la prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato fra le parti in una misura in- feriore a quella massima stabilita dalla legge o dal contratto collettivo, e fino al raggiungimento di questa, va qualificata co- me straordinario e retribuita a norma dell'art. 2108 c.c., a meno che non venga provata l'esistenza di un accordo fra le stesse parti avente per oggetto il prolungamento dell'orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale o pattuito in sede collettiva" (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1773), non trova spiegazione, in relazione al detto principio, l'affermazione, costituente fra l'altro vero e proprio salto logico nella moti- vazione della sentenza impugnata, secondo cui le asserite presta- zioni, risultanti dal modello valutazione recapito come svolte quotidianamente in supero a quelle corrispondenti alla durata del lavoro ordinario in eccedenza ai 360 minuti vanno remunerate quale lavoro straordinario. Tale affermazione, in realtà, non spiega da quale disposizione, - 7 - sia essa legale o contrattuale, emergerebbe il principio secondo cui le dette prestazioni, pur ricadendo nell'orario massimo (36 ore settimanali e/o 6 giornaliere) andrebbero comunque compensate e anche con la maggiorazione contrattual- mente prevista del lavoro straordinario. In tal senso la sentenza merita le censure proposte, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa come in dispositivo, al quale va demandato il compito di riesaminare la disciplina applicabile alla presente controversia, accertando in particolare se, con il menzionato modello cd. di valutazione recapito, si sia inteso prevedere un qualche compenso nel caso in cui al di- pendente venga affidata la distribuzione di corrispondenza rag- guagliata a più di 360 minuti giornalieri;
provvederà inoltre il giudice di rinvio in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione (v. Cass. 9 gennaio 2002 n. 173).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. Il Presidente The fulle (dr. Massimo Genghini) Il Consigliere estensore (dr. Donate Figurelli) 8 "prat Cube farselle IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 27815 N 2. CANCELLED i weHazelle D E I A D L L O E D