Versione
27 marzo 2014
27 marzo 2014
Art. 12. Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta 1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonche' alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle societa' controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilita' dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonche' al regime di rilevanza delle perdite di societa' del gruppo residenti all'estero;
c) revisione dei regimi di deducibilita' degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle societa' di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonche' delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprieta', con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di societa' di comodo e, dall'altro, di dare continuita' all'attivita' produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche tra familiari;
e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.
a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonche' alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle societa' controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilita' dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonche' al regime di rilevanza delle perdite di societa' del gruppo residenti all'estero;
c) revisione dei regimi di deducibilita' degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle societa' di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonche' delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprieta', con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di societa' di comodo e, dall'altro, di dare continuita' all'attivita' produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche tra familiari;
e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.
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- 1. Circolare del 26/09/2016 n. 39 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 26 settembre 2016 · 1.2840494
INDICE Premessa 1. Il regime vigente fino al periodo d\'imposta 2014 2. Regime in vigore nel periodo d\'imposta 2015 2.1 Deducibilit\à dei costi black list nei limiti del valore normale 2.2 Valore normale 2.3 Esimente per la deduzione dei costi eccedenti il valore normale 2.4 Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell\'articolo 110 del TUIR 2.5 Obblighi dichiarativi 2.6 Novit\à in materia di istanze di interpello costi black list 2.7 Rapporti con la normativa convenzionale 2.8 Rapporti con la CFC rule 3. L\'individuazione dei regimi fiscali privilegiati: l\'evoluzione normativa 3.1 I regimi fiscali privilegiati vigenti fino al periodo di imposta 2014 …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 31/03/2015, n. 55Provvedimento: […] 4.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali impugnate, promosse in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a) dello statuto regionale, sono fondate, salvo che per l'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e per gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014.Leggi di più...
- norme della regione abruzzo·
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