Sentenza 4 maggio 1998
Massime • 2
In tema di reati edilizi l'interesse protetto è non soltanto quello formale della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione, ma anche quello della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. La concessione, costituendo un elemento normativo delle fattispecie tipiche di cui all' art 20 legge 28 febbraio 1985 n.47, va sottoposta a verifica di legalità da parte dell'autorità giudiziaria, la quale deve accertare che il provvedimento sia conforme al modello legale previsto, anche con riferimento all'osservanza della normativa vigente in materia.
In tema di reati edilizi, qualora la zona sia sottoposta a vincolo paesaggistico la relativa autorizzazione si inserisce nel procedimento di rilascio della concessione e ne condiziona l'emanazione, assumendo il ruolo di presupposto. Ne consegue che la concessione è priva di efficacia qualora il Sindaco l'abbia rilasciata in assenza del c.d. nulla osta.
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con istanza inoltrata al Comune di Asti in data 10 dicembre 2004 l'originaria ricorrente chiedeva il rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003, in relazione alle opere abusive di sua dichiarata proprietà su area identificata al foglio 107 AT, particella n. 976. 2. Il Comune di Asti negava l'accesso al richiesto condono poiché l'immobile ricadrebbe in area soggetta a vincoli ambientali e, segnatamente, nella fascia di rispetto del fiume Tanaro, a elevata pericolosità geomorfologica, inidonea a subire un ulteriore carico urbanistico il quale sarebbe pure precluso dal vigente strumento urbanistico comunale. 3. A sostegno della domanda di …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 31 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO 1. Con istanza inoltrata al Comune di Asti in data 10 dicembre 2004 l'originaria ricorrente chiedeva il rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003, in relazione alle opere abusive di sua dichiarata proprietà su area identificata al foglio 107 AT, particella n. 976. 2. Il Comune di Asti negava l'accesso al richiesto condono poiché l'immobile ricadrebbe in area soggetta a vincoli ambientali e, segnatamente, nella fascia di rispetto del fiume Tanaro, a elevata pericolosità geomorfologica, inidonea a subire un ulteriore carico urbanistico il quale sarebbe pure precluso dal vigente strumento urbanistico comunale. 3. A sostegno della domanda di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1998, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo presidente del 4 maggio 1998
2. Dott. Savignano Giuseppe consigliere .. SENTENZA
3. Dott. Postiglione Amedeo consigliere N. 1568
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Imposimato Ferdinando consigliere N. 45119/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la corte d'appello di Bari c/
LO VITO, n. 01.08.41 Triggiano
TRAETTA DIEGO, n. 18.02.57 Cassano delle Murge
LOSACCO MICHELE, n. 03.08.56 Triggiano
avverso la sentenza 1.10.97 della corte d'appello di Bari;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, B. Frangini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore Giorgio Stefano
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il 1^ ottobre 1997 la corte d'appello di Bari ha confermato, su impugnazione del pubblico ministero, la sentenza del pretore locale sezione Acquaviva delle Fonti, che in data 11.10.1996 aveva assolto IT IT, EG TA e EL CC dal reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per avere " realizzato dodici ville in Cassano in assenza di concessione edilizia, perché la citata n. 91/92 macroscopicamente illegittima in quanto rilasciata per una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto compresa nell'elenco dell'area sottoposta a vincolo dal D.M 1 agosto 1985 in violazione delle procedure autorizzative vigenti (art.1 legge n. 431 del 1985 e 25 RD. n. 1357 del 1940) e comunque in contrasto con i vincoli d'immodificabilità imposti dalle leggi di tutela ambientale e paesaggistica l. n. 431 del 1985 e l.r. n. 30 del 1990 ed art. 7 della l. n. 7 del 1939, acc. in Cassano il 9 maggio 1994".
Ricorre il procuratore generale, deducendo quattro motivi. Con il primo si duole dell'erronea affermazione resa dai magistrati di merito circa l'asserita impossibilità di disapplicare la concessione edilizia, con esclusione del caso di collusione tra pubblico amministratore e destinatario dell'atto. Con il secondo rappresenta violazione degli artt. 1 lett. g) della legge n. 431 del 1985 con riferimento all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 ed 1 della legge Regione Puglia n. 30 del 1990,
per non avere - la corte territoriale - rilevato l'inefficacia della concessione per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica. Con il terzo motivo rappresenta che erroneamente sarebbe stato escluso il vincolo paesaggistico nella zona in quello assoluto e temporaneo determinato dalla legge regionale n. 30 del 1990 e quello relativo di cui al menzionato art. 1 lett. g) della legge n. 431 del 1985. Con l'ultimo motivo evidenzia omessa motivazione sulla sussistenza del vincolo, sia relativo sia assoluto. Quest'ultimo deriverebbe dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, la quale prevede che nei territori coperti da bosco e nelle fasce contermini di cento metri è vietata qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio fino all'approvazione dei P.U.T.. Detti piani non sarebbero ancora esistenti.
Il 17 aprile 1998 gli imputati hanno presentato una memoria difensiva.
Con il primo motivo assumono l'impossibilità di disapplicare la concessione. Aggiungono che non esisterebbe la macroscopica violazione dell'interesse protetto, derivante dalla ubicazione dell'immobile posto a meno di cento metri dal bosco, poiché non v'è stata la contestazione del reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985. Con il secondo osservano che il pubblico ministero non poteva proporre ricorso deducendo che vi sarebbe violazione del vincolo derivante dal D.M. 1 agosto 1985, in quanto il pretore aveva ritenuto tardiva la pubblicazione di questo decreto e sul punto non v'era stata impugnazione.
Con il terzo, in ordine alla sussistenza del vincolo dipendente dall'individuazione dell'area come coperta da bosco, fanno presente che il pubblico ministero ricorrente avrebbe omesso di specificare le ragioni per le quali si tratterebbe di "bosco". L'indicata vicinanza al bosco medesimo non sarebbe di per sè sufficiente per dimostrare che vi sia ostacolo al suo ampliamento od alla sua salvaguardia. Con il quarto motivo asseriscono che, esclusa la violazione della regola (divieto di edificazione nei territori coperti da bosco) è esclusa anche l'eccezione a quella regola (caso in cui la costruzione è, invece, consentita). Precisano, poi, che un'area non è vincolata, quando è inclusa in un piano pluriennale di attuazione:
nella specie il piano di lottizzazione è stato approvato con delibera del consiglio comunale di Cassano n. 136 del 1972 ed i suoli furono compresi nel primo e nel secondo piano pluriennale d'attuazione, approvati il 3.2.83 (e scaduto dopo la vigenza della legge n. 431 del 1985) e l'11.12.87. Ne deriverebbe l'esclusione dal vincolo. Con l'ultimo motivo affermano che il vincolo imposto dall'art. 1 lett. d) della legge regionale n. 30 del 1990 non si riferisce, in virtù del successivo art. 2 comma 3 agli "interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) approvati alla data del 6.6.90": nella specie il piano di lottizzazione è stato approvato il 27.6.1972.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
La corte territoriale non ha esaminato alcuno dei profili prospettati dal pubblico ministero ricorrente, aderendo ad un orientamento di questa corte, attualmente superato dal più recente indirizzo della giurisprudenza.
Il dibattito culturale sulla c.d. disapplicazione dell'atto amministrativo ha conosciuto il suo massimo approfondimento nella materia edilizia, poiché, intorno agli anni settanta e cioè poco dopo le modifiche apportate alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, per accentuare la tutela dei centri urbani dallo sviluppo di un incontrollato abusivismo, taluni pretori iniziarono un'attività di penetrante controllo anche su quella parte di edilizia, realizzata in base a licenze, che, come si desume dalla lettura delle sentenze del tempo, erano rilasciate in violazione della disciplina urbanistica generale e locale.
Passaggio indispensabile, per giungere, in questi casi, all'incriminazione di coloro che costruivano sulla base di atti abilitativi illegali, fu quello di esaminarne il contenuto, allo scopo di verificare la legittimità.
A tale risultato si pervenne in base all'interpretazione della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che all'art. 2 stabilisce: "Sono
devoluto alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni"; all'art. 4 dispone: "Quando la contestazione cade sopra un diritto che sì pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto.. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative ..."; ed infine all'art. 5 recita: "In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi ".
Fondandosi proprio sull'espressione "in questo come in ogni altro caso" si individuarono gli "altri casi" in tutte le vicende penali, nelle quali si fosse in presenza di atti amministrativi illegittimi. ovviamente, poi, pur disapplicando la licenza edilizia e considerando il privato come costruttore abusivo in quanto privo di titolo giustificativo, molto spesso si perveniva al proscioglimento sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo (c.d. buona fede). Alla metà degli anni ottanta, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, vi fu una pronuncia, con la quale si affermò che (Cass. sez. 3, n. 576, c.c. 13/03/85, ric. Meraviglia, mass. 168422):
"Il controllo di legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice penale deve essere rigorosamente limitato agli atti che incidono negativamente sui diritti soggettivi ed a condizione che si tratti di accertamento incidentale, che lasci persistere gli effetti di cui l'atto è capace all'esterno dei giudizio. L'istituto della disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario non riguarda quegli atti che rimuovono un ostacolo al libero esercizio dei diritti (nulla-osta, autorizzazione) ovvero costituiscono diritti soggettivi (concessioni). In particolare il giudice penale non ha cognizione della legittimità della concessione edilizia neppure sotto il diverso profilo che la questione costituisca l'oggetto diretto del giudizio, perché tra i presupposti della disposizione incriminatrice non è previsto che la concessione edilizia debba essere stata "legalmente" data. La cognizione del giudice penale è limitata, nel caso considerato, al controllo dell'esistenza della concessione sulla base della esteriorità formale dell'atto e della sua provenienza dall'organo investito della correlativa potestà"
Nella pronunzia n. 3, c.c. 31/01/87, ric. Giordano le Sezioni Unite, pur inserendosi in questo filone volto a contenere la possibilità di controllo del contenuto del provvedimento, affermarono il principio, secondo cui il giudice penale non ha il potere di disapplicare un atto amministrativo, quando quest'ultimo ampli il diritto soggettivo dell'interessato ovvero lo costituisca ex novo, tranne che tale possibilità sia disciplinata in modo espresso dall'ordinamento giuridico ovvero la valutazione della legittimità dell'atto rappresenti l'oggetto del reato od ancora se il rilascio del medesimo sia frutto di attività illecita del soggetto pubblico (funzionario o amministratore) o privato.
La massima è così formulata:
Il reato di costruzione in assenza della concessione di cui all'art.17 lett. b della legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è configurabile nel caso che la concessione rilasciata prima dello inizio dei lavori sia illegittima, si verte invece in ipotesi di assenza dell'atto non solo quando l'atto in questione sia stato emesso da organo assolutamente privo del potere di provvedere, ma anche qualora il provvedimento sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia o del soggetto privato che lo consegue e, quindi non sia riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, oltre la quale non è dato operare ai pubblici poteri.
La questione però non è stata definitivamente risolta, poiché si è nuovamente affermato (Class. sez. 3, n. 2766, ud. 09/01/89, ric. Bisceglia mass. 182411) che
"in virtù dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. e al giudice penale è affidato un generale controllo di legalità su tutti gli atti amministrativi limitatamente al processo in corso:
egli ha quindi il potere-dovere di non applicare gli atti illegittimi per violazione di legge non soltanto quelli illeciti, frutto cioè di collusione tra pubblico amministratore e privato. Ne deriva che al reato di costruzione senza concessione deve essere parificato quello di costruzione con provvedimento illegittimo e quindi da disapplicare. Il principio di tassatività in tal caso non viene violato, poiché esso trova fondamento in quello di legalità". Sul tema, successivamente, non si rinvengono molte altre decisioni, poiché i giudici di merito si sono, in maggioranza, attenuti al principio fissato dalle Sezioni Unite e la corte non si è più interessata del problema.
Vi sono, invece, numerose pronunzie sulla concessione in sanatoria, che, però, non interessano per la specificità della questione, attinente alle ipotesi estintive del reato, che - come tali - non possono essere sottratte alla "conoscenza" del giudice ordinario. Sul quesito principale si deve osservare che l'illegittimità dell'atto può venire in rilievo - oltre che nell'ipotesi di collusione tra soggetto pubblico ed interessato - anche quando ad essa espressamente si riferisca il legislatore, come per esempio nel caso dell'art. 650 cod. pen. In quest'ultima ipotesi è la stessa disposizione incriminatrice ad indicare tale requisito, tra i presupposti del reato.
Sostengono i fautori dell'opposto orientamento che, quando, invece, la struttura della fattispecie tipica non prevede un espresso controllo sulla legalità dell'atto, quest'ultimo non sarebbe consentito al giudice.
La corte condivide l'opinione, secondo cui la tesi, precedentemente affermata in ordine alla "disapplicazione dell'atto amministrativo" in base all'art. 5 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo risulta superata nel più recente sviluppo della scienza del diritto penale. Quest'ultima utilizza propri strumenti ermeneutici, adeguati alla specificità della materia. È improprio, quindi, il richiamo alla legge del 1865 n. 2248, che mira a regolare rapporti nel campo del diritto civile. In materia penale, come è noto, vige, in virtù dell'art. 25 della Costituzione, il principio di legalità, dal quale deriva quello di tassatività della fattispecie.
L'indagine sulla legittimità dell'atto amministrativo, però, può venire in rilievo, non soltanto qualora sia formalmente statuita, ma anche quando dalla ricostruzione dell'ipotesi tipica in relazione alle finalità legislative, si desume che tale verifica è un passaggio indispensabile, per la stessa configurabilità del reato. La "concessione edilizia" fa parte della fattispecie tipica ed è un elemento normativo, in quanto la sua nozione è stabilita dall'ordinamento giuridico, non corrispondendo ad un concetto naturalistico (es. animale).
È quindi, necessario che vi sia perfetta coincidenza tra l'atto e la fattispecie tipica del diritto amministrativo, per ritenere che il soggetto agisca lecitamente nel porre in essere l'opera. Se manca tale coincidenza l'atto soltanto formalmente è catalogabile tra i provvedimenti amministrativi, essendo nel suo contenuto contra ius. Tale contrarietà rende l'atto invalido sotto il profilo penale, atteso che nel settore edilizio la violazione delle norme vigenti integra gli estremi del reato di cui all'art. 20 lett. a) della legge n. 47 del 1985 ed appartiene al campo dell'illecito, sanzionato come contravvenzione.
V'è, inoltre, da rilevare che la legge edilizia non riserva all'amministrazione il compito esclusivo ed assoluto di controllo del territorio, sottraendo al magistrato qualsiasi possibilità di accertamento.
Le sezioni unite nella ricordata sentenza n. 4 del 1987 evidenziavano che la ratio della disciplina sarebbe volta ad assegnare soltanto all'Amministrazione l'esercizio del potere di verifica e concludevano che, in caso diverso, diversa doveva essere la soluzione del quesito. Due sono le affermazioni di quella pronuncia da sottoporre ad una nuova valutazione.
La prima è la seguente "l'equiparazione tra mancanza di concessone e concessione illegittimamente rilasciata potrebbe ritenersi valida in quanto fosse possibile ritenere che la disposizione dell'art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 20 lett. b l. 28 febbraio 1985, n. 47) sia funzionale alla tutela dell'interesse all'osservanza delle norme di diritto sostanziale che disciplinano l'attività edilizia".
La seconda consiste nell'individuazione dell'interesse tutelato soltanto in quello pubblico di assoggettare l'attività edilizia al controllo preventivo della pubblica amministrazione, per cui il reato sussiste anche se si è costruito nel rispetto della normativa sostanziale, che la disciplina.
Al riguardo va osservato che la sentenza delle sezioni unite concerneva una vicenda realizzata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 e le osservazioni su quest'ultima normativa era un obiter dictum.
Sotto il profilo dell'approfondimento critico, già con la decisione n. 00 614 del 1987 (sez. 3 cc. 13/03/87 rv. 175671 ric. Ginevoli) si osservò che il rilascio di qualsiasi concessione - sia ordinaria che in sanatoria - è attualmente - in virtù delle modifiche apportate alla normativa urbanistica dagli artt. 6, 13, 15 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive") - subordinato all'indagine di conformità agli elementi normativi che consentono l'edificabilità del suolo: l'interesse protetto non è più soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo dell'autorità amministrativa, ma che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico.
Tale tesi nel 1993 è stata ripresa con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) della legge n. 47 del 1985 (inosservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici) ed ha trovato l'autorevole avallo delle sezioni unite con la decisione n. 11635 del 1993 (ud. 12/11/93 rv. 195358 ric. P.M. in proc. Borgia), nella quale è stato
"rilevato che l'accertamento che il giudice penale è chiamato a compiere con riferimento alla suddetta fattispecie contravvenzionale consiste nel verificare la conformità tra l'ipotesi di fatto, ossia l'opera eseguenda od eseguita, e la fittispecie legale." Ha, poi "escluso che, sussistendo difformità dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia," in quanto "la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio." Questo profilo deve essere attualmente vieppiù valorizzato. Nella decisione n. 4 del 1987 le sezioni unite non poterono condurre un'esame meditato sulla legge n. 47 del 1985 per i limiti imposti dalla fattispecie concreta;
omisero, quindi, di porre in modo adeguato l'accento sugli articoli 4, 6, 7, 13, 14 e 22. Vanno, in senso contrario, svolte le seguenti considerazioni. Se, in virtù dell'art. 6 della legge n. 47 del 1985, l'accertamento sulla conformità dell'opera alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano rientra tra i doveri di committente, titolare della concessione e costruttore, la medesima verifica non può essere sottratta all'autorità giudiziaria.
Gli artt. 13 e 22, poi, prevedono che un'opera sorta in assenza di concessione, ma conforme a quella disciplina sostanziale, di cui parlavano le sezioni unite, può ed anzi, sussistendone i presupposti, deve essere sanata.
Ciò dimostra che non è il solo dato formale dell'atto abilitativo ad avere rilevanza, ma la concreta rispondenza alle previsioni edilizie.
Nè va trascurato di rilevare che l'aspetto sostanziale è considerato tanto prevalente dal legislatore del 1985, che è frequentissimo l'uso delle espressioni "abuso", abusivo", "abusivamente" (artt. 7, 12, 13, 14, 19).
Infine l'art. 7 ha assegnato anche al giudice penale il potere-dovere di disporre ed eseguire la demolizione.
L'interesse protetto ha, dunque, natura sostanziale e non meramente formale;
si è, quindi, verificato proprio l'estremo indicato dalle sezioni unite (già innanzi riportato) : "L'equiparazione tra mancanza di concessione e concessione illegittimamente rilasciata potrebbe ritenersi valida in quanto fosse possibile ritenere che la disposizione dell'art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10 - ora art. 20 lett. b l. 28 febbraio 1985, n. 47 - sia funzionale alla tutela dell'interesse all'osservanza delle norme di diritto sostanziale che disciplinano l'attività edilizia". Ne deriva, in conclusione, che la concessione integra un elemento normativo e deve essere sottoposta ad accertamento di legalità sostanziale.
Nella vicenda in esame v'è, poi, un altro aspetto da considerare: lo stretto collegamento, che la legge n. 47 del 1985 ha creato tra edilizia da un lato e vincoli storici, archeologici e paesaggistici dall'altro.
Già l'art. 25 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (menzionato nel capo d'imputazione) stabilisce che "... i sindaci non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente soprintendenza".
In base a questa disposizione, l'autorizzazione paesaggistica s'inserisce come elemento indispensabile nel procedimento di rilascio della concessione in modo da incidere sulla sua efficacia: soltanto con il provvedimento abilitativo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo la concessione medesima spiega interamente tutti i suoi effetti.
Tale intima connessione, già statuita dal r.d. n. 1357 del 1940, è stata ulteriormente rafforzata nella legge n. 47 del 1985, che all'art. 4 ha assegnato al sindaco il dovere di "provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa" "qualora si tratti ... delle aree di cui alle leggi ... 29 giugno 1939, n. 1497 ..".
Quest'ultima statuizione attribuisce all'amministrazione comunale ampio potere d'intervento anche in materia di vincoli. È evidente che il sindaco (o il soggetto da lui delegato) non può e non deve ignorare tale aspetto anche quando rilascia la concessione. Quest'ultima s'inserisce come atto conclusivo di un procedimento articolato, nel quale l'autorizzazione paesaggistica, pur avendo natura diversa, assume un ruolo fondamentale. Essa si pone come presupposto, che garantisce l'indispensabile coordinamento tra le autorità preposte al controllo del territorio. A volte queste sono rappresentate dallo stesso sindaco, al quale per delega o subdelega è attribuita la competenza con riferimento alla tutela dei vincoli. Le osservazioni svolte inducono a considerare il provvedimento dell'autorità preposta al controllo dei vincoli medesimi, quanto meno, requisito d'efficacia della concessione, la cui operatività è sempre subordinata alla sussistenza dell'autorizzazione predetta. In tal senso si è più volte espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui (sez. 6 sent. 000 51 del 13/02/87 pd. 870118) "a norma dell'art. 25 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, l'esecuzione di una costruzione in una zona vincolata ai piani territoriali paesaggistici non puo, essere autorizzata dal sindaco se non previo favorevole avviso della competente soprintendenza la quale, in quanto preposta alla tutela dei valori ambientali, svolge una funzione condizionante nei confronti della concessione comunale ad edificare." (conf : sez. 5 sent. 00 100 del 20/02/85 pd. 850208; sez. 6 sent. 00 394 del 07/07/81 pd. 811004; sez. 5 sent. 00 376 del 28/08/81 pd. 810981; sez. 5 dec. 00 969 del 04/11/77 pd. 772967; sez. 5 dec. 000 92 del 08/02/72 pd. 720234).
In conclusione, va fissato il seguente principio di diritto:
In tema di reati edilizi l'interesse protetto è non soltanto quello formale della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione, rilasciata dall'amministrazione comunale, ma anche quello della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. La concessione costituisce un elemento normativo delle fattispecie tipiche di cui agli artt. 20 lett. b) e c) . Essa va sottoposta a verifica di legalità da parte dell'autorità giudiziaria, la quale deve accertare che il provvedimento sia conforme al modello legale previsto anche con riferimento all'osservanza della normativa vigente in materia.
Nell'ipotesi in cui la zona sia soggetta a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione relativa s'inserisce nel procedimento di rilascio della concessione e ne condiziona l'emanazione, assumendo il ruolo di presupposto.
Consegue che la concessione è priva d'efficacia, qualora il sindaco l'abbia rilasciata in assenza del c.d. nullaosta.
(v. sez. 3 n. 01053 del 20/11/93 cc. 04/05/93 rv. 195559; conf. sez. 3 n. 00 113 ce. 13/01/95 rv. 201960 imp. Cutonilli;
sez. 3 sent. 0 1756 ud. 12/05/95 rv. 202077 imp. Di Pasquale;
sez. 3 n. 11988 ud. 28/10/97 rv. 209194 imp. Controzzi)
È superfluo aggiungere perché rientra nelle regole generali fissate in tema di elemento soggettivo - che tale verifica è limitata al solo caso in cui l'illegittimità sia macroscopica od eclatante e sia tale da non sfuggire a un soggetto normalmente informato a livelli minimi di conoscenza normativa.
Nella specie, dunque, la corte d'appello ha fondato la sua pronunzia su un'affermazione superata, che questa corte ritiene di non dovere condividere.
Ne è conseguito il mancato esame dell'intera vicenda processuale. In questa sede, dunque, non devono essere prese in considerazioni le osservazioni prospettate dalla difesa, in quanto alla loro valutazione provvederà il giudice di rinvio, che dovrà decidere sulla base del principio innanzi formulato.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998