Sentenza 9 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14435 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN 1. ME 16 POPOLO ITALIAN144 35 02 PRIMA DI CAM ONE Oggetto Assicurazione contro i SEZIONE TERZA CIVILE danni. Debito di valore. Rivalutazione ed interes- si Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5343/99 FIDUCCIA - Presidente Dott. Gaetano - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Cron. 33541 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio Rep. 3779 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto Ud. 06/06/02 MANZO Consigliere Dott. Gianfranco - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. JL SOLE 24 ORE GIORGIO D'ALESSIO, difeso dagli avvocati ENZO LIGUORI per diritu 9 OTT. 2002 e MICHELE LIGUORI, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente contro ६ S.A.I. SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato 2002 MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende anche 1309 1 T disgiuntamente insieme all'avvocato EMILIO CIGLIANO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 824/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 25/02/98 e depositata il 10/04/98 (R.G. 1670/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni IA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4/1/ 1994, AL SI conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società S.p.A. SAI Società Assicuratrice Industriale, esponendo: - che era locatario di una autovettura Opel Kadett intestata alla Fiscambi Leasing Sud ed assicurata contro il furto con detta S.A.I.; - che detta auto era stata rubata il 12.7.91; -che per accelerare le procedure egli attore aveva estinto anticipatamente, previo versamento dei relativi importi, il contratto di locazione finanziaria e la società Fiscambi Leasing Sud l'aveva autorizzato ad incassare in proprio il relativo indennizzo;
- che in seguito, previa la nomina dei rispettivi periti, questi avevano concordato in data 7.7.93 la misura del danno da risarcire in complessive £. 18 milioni;
- che questa somma era stata determinata in base ai valori correnti all'epoca del furto (12/7/1991), ed era stata pagata dalla S.A.I. il 27.7.93; che nell'assicurazione contro i danni, avendo il debito dell'assicuratore - natura di credito di valore, sull'importo di quest'ultimo avrebbero dovuto essergli riconosciuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi legali dalla data dell'evento. Pertanto l'PO chiedeva la condanna della società SAI convenuta al pagamento in suo favore, in via principale, della somma di £.
1.830.600 per svalutazione e di quella di £.
3.678.904 per interessi legali, oltre agli suddetti interessi da calcolare anche sull'importo di £.
1.830.600 dall'evento al soddisfo oppure, in subordine, al pagamento delle somme, maggiori o minori, ritenute secondo giustizia, il tutto con vittoria delle spese processuali, con distrazione. Resisteva in giudizio la SAI. Il Tribunale di Napoli con sentenza 12.4 - 22.5.95, rigettava la domanda e compensava integralmente le spese processuali. Il Tribunale rilevava che, sebbene la domanda attrice fosse proponibile, non 3 essendo la questione degli accessori sul credito tardivamente soddisfatto devoluta agli arbitri, il debito dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo pur avendo avuto inizialmente natura di debito di valore, per effetto della sua liquidazione ad opera dei periti, si era trasformato in un debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico ed alla disciplina di cui all'art. 1224 C.C., con la conseguenza che in difetto della relativa prova, che l'istante aveva l'onere di fornire, al medesimo non potevano esser riconosciuti i suddetti accessori. Proponeva appello AL PO. Resisteva in giudizio la SAI. chiedendo anche, in via d'impugnazione incidentale, la condanna della controparte al pagamento in suo favore delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Con sentenza 25.2 10.4.98 la Corte d'Appello di Napoli rigettava entrambi gli appelli e confermava, pertanto, integralmente la sentenza impugnata;
dichiarava integralmente compensate tra le parti anche le speso processuali del secondo grado di giudizio. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione PO AL, con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso la SAI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1175, 1176, 1224, 1° comma, 1226, 1277, 1 0 comma, 1282, 1337, 1362,1366, 1367, 1369, 1375, 1460, u.c., 1905, 1908, 2056, 2230, 2727 e segg. c.c. ; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c)" esponendo tra l'altro le seguenti tesi. L'art. 1175 4 c.c. dispone che "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza". Nel contratto in questione le "Condizioni Generali di Assicurazione" stabiliscono, tra l'altro, che: "Mancando l'accordo (diretto tra le parti) sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti persistendo il disaccordo, ne eleggono un terzo: le decisioni sono rese a maggioranza". Clausole siffatte non attenuano o elidono l'obbligo dell'assicuratore di fare tutto il necessario, non appena ricevuta la denuncia di sinistro, per stimare, con la necessaria perizia e celerità, il danno subito dall'assicurato. Pertanto l'assicuratore il quale, ricevuta dall'assicurato la denuncia di furto, la richiesta di indennizzo e la richiesta di attivazione della c.detta perizia contrattuale, rimane inerte per un periodo di tempo superiore a quello ragionevolmente necessario per nominare il proprio perito e per procedere, secondo il modello astratto dell'assicuratore professionale, alla stima e liquidazione del danno, si rende inadempiente. Per quanto concerne la rivalutazione monetaria, si osserva che con riguardo all'assicurazione contro i danni il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale configura comunque un debito di valore e non di valuta, assolvendo a funzione reintegrativa della perdita subita dall'assicurato. Il Collegio peritale, regolarmente concordava il danno nella misura di £. 18.000.000 (v. verbale del 77/1993), con riferimento al valore del veicolo all'epoca dell'avvenuto evento (12/7/1991) e, quindi, con espressa determinazione della somma in base ai valori monetari correnti della stessa epoca. Non può ritenersi, come erroneamente sostenuto dai giudici di appello, che con l'accordo dei periti il danno si è trasformato da debito di valore in debito di valuta in quanto nel caso in esame, sia dal senso letterale del contratto assicurativo, sia dal senso letterale adottato dai periti e sia dalla loro comune intenzione, risulta evidente che gli stessi facevano espresso riferimento al valore del veicolo al momento dell'avvenuto evento e quindi concordavano il danno in base ai valori monetari correnti della stessa epoca (12/7/1991). I periti correttamente eseguivano il mandato loro affidato stabilendo il valore del veicolo rubato riferendosi all'epoca dell'evento ed omettendo di pronunciarsi, per loro dichiarata incompetenza, sia sulla natura del debito dell'assicuratore sia sulla eventuale dovutezza di rivalutazione monetaria del credito e di interessi legali ritenendo la questione di competenza del Giudice ordinario (v. verbale del 7/7/1993). Infatti, la clausola compromissoria prevista per il solo importo risarcitorio, non poteva automaticamente estendersi ad interessi e svalutazione. Dalla natura del debito dell'assicuratore, pacificamente, di valore, dall'obbligo assunto dall'assicuratore con la polizza di reintegrare, in caso di danno, il valore commerciale dei beni danneggiati e dalla volontà chiaramente espressa dai periti, perfettamente in linea, come già visto, con quanto previsto nel contratto e con quanto stabilito dalla Legge, ne discende l'ovvia conseguenza che l'importo concordato con riferimento al valore del veicolo al momento dell'evento furto era suscettibile di automatico adeguamento dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo in relaziono alla sopravvenuta svalutazione monetaria. La durata delle operazioni inerenti la cosiddetta perizia contrattuale, che potrebbe protrarsi anche per periodi considerevolmente lunghi, non può essere posta a carico dell'assicurato. Per quanto concerne poi gli interessi, la parte ricorrente cita tra l'altro Cass. a Sez. Un. 17/2/95 n. 1712. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. Occorre anzitutto procedere all'interpretazione della motivazione dell'impugnata sentenza ed alla valutazione della medesima dal punto di vista logico. In detta decisione la Corte d'Appello cita (v. in particolare a pag. 6) e sembra condividere (v. in particolare a pag. 11) la tesi (del Tribunale) che gli “arbitri”, 6 conformemente alla "...clausola di polizza.." ed "...al disposto dell'art. 1908 del C.C...." avevano limitato la loro valutazione al valore dell'auto alla data dell'evento lesivo. Successivamente (v. in particolare a pag. 14) assume che, pur essendo vero ttche non era stata presa in esame la svalutazione, “una volta che tali esperti avevano raggiunto l'accordo, secondo quanto quivi si legge espressamente, essendosi le parti impegnate ad accettare l'operato dei medesimi come proveniente dalla loro stessa volontà, non vi sono più margini per un intervento sul punto del giudice, specie se il ritardo con il quale venne attivata la tale procedura non era neppure imputabile alla società assicuratrice...". Deve ritenersi sussistente anzitutto il vizio logico denunciato in quanto, se si afferma che l'opera degli esperti (in base sia alla legge che al contratto, e cioè alla volontà delle parti contraenti) doveva avere ad oggetto solo il valore dell'auto all'epoca del sinistro e non gli "...accessori sul credito..." (ed è significativo che proprio da ciò conseguiva, secondo il giudizio del Giudice di primo grado, chiaramente condiviso dal Giudice dell'appello, l'ammissibilità della domanda dell'PO in ordine a detti "...accessori.."; cfr. a pag. 6 della sentenza impugnata), non si comprende come l'impegno (v. il brano sopra citato:"... essendosi le parti impegnate...") dei contraenti (di accettare l'operato dei medesimi come proveniente dalla loro stessa volontà...") potesse avere un oggetto più ampio (ed estendersi pertanto anche agli accessori del credito che non dovevano essere considerati e non erano stati considerati); in altri termini la Corte non ha (sufficientemente) chiarito come l'impegno ad accettare la valutazione all'epoca del sinistro (e cioè, come si vedrà, una sola delle voci di credito in questione) potesse implicare anche l'impegno a rinunciare a detti accessori (e cioè ad altre voci di credito in questione). Ciò premesso occorre valutare le tesi della Corte (per la parte in cui appare sufficientemente univoca) dal punto di vista giuridico. Occorre anzitutto ricordare per chiarezza (anche se sul punto sembra concordare l'impugnata sentenza) che "L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni e' un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 cod. civ.. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed e' pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilita' dell'assicuratore e' inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata” (Cass. n. 4753 del 30/03/2001). Va poi ribadito che ogni obbligazione di valore è assoggettata (in linea generale;
ed in particolare quanto alla rivalutazione ed agli interessi) alla disciplina più volte enunciata da questa Corte Suprema con riferimento alle obbligazioni (di valore) derivanti da atto illecito (artt. 3043 e segg. c.c.) e cioè a quella esposta da Cass. SEZ. U n. 1712 del 17/02/1995 (anche dalla motivazione di detta sentenza appare emergere la tesi che ogni debito di valore sia derivante da fatto illecito, sia derivante da altra fonte, deve essere assoggettato alla medesima disciplina quanto a rivalutazione ed interessi) e poi da numerose altre sentenze di questa Corte: "Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioe', al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di 8 rinvio), e' dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova puo' essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre e' possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio" (ed è ovviamente irrilevante, nell'economia della presente decisione, stabilire se a tale conclusione si debba pervenire in base all'assunto che l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito deve costituire il paradigma dell'obbligazione di valore in genere nel senso che va affermata l'applicazione analogica delle sue regole a tutte le obbligazioni di valore, come afferma parte della dottrina;
ovvero in base all'assunto che l'obbligazione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale è assoggettata alla predetta disciplina in quanto species del più ampio genus “obbligazione di valore", come sembrano sostenere, sia pure in modo parzialmente implicito, taluni precedenti giurisprudenziali come ad es. Cass. n. 10043/2000 e Cass. n. 7298/1998). Una volta assodato che si è di fronte ad un debito di valore, con le conseguenze ora esposte, perde rilevanza ogni argomentazione della Corte basata genericamente su ritardi dell'assicurato, in quanto rivalutazione ed interessi sono dovuti (in linea generale) dal momento del sinistro (proprio in base a detta natura del debito); e un eventuale concorso del comportamento colposo del creditore può 9 assumere rilevanza solo nei limiti previsti dall'art. 1227 c.c. (norma da ritenersi certamente applicabile anche in tema di debito di valore sulla base dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. in tema di illecito extracontrattuale, e di quanto sopra esposto circa l'applicabilità della disciplina relativa a detto illecito ad ogni debito di valore). Non sembra inutile aggiungere che quanto sopra esposto appare particolarmente convincente in tema di contratto di assicurazione contro i danni in quanto con tale istituto giuridico il Legislatore ha chiaramente inteso prevedere la possibilità per l'assicurato di essere tenuto completamente indenne rispetto ad ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal sinistro (e quindi indipendentemente da eventuali ritardi nel pagamento). Da ciò deriva la necessità che il danneggiato ottenga (sia pure nei limiti suddetti) rivalutazione ed interessi dal momento del sinistro (in quanto ogni eventuale ritardo nel pagamento non deve comunque defraudarlo di tale integrale rifusione;
quantomeno in linea generale, dato che van fatti salvi sempre gli effetti dell'art. 1227 cit.). Va peraltro rilevato a questo punto che in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti devolvano ad arbitri non soltanto la determinazione del valore del pregiudizio sofferto dall'assicurato, ma anche la sua quantificazione in espressione monetaria, con la liquidazione della somma di denaro dovuta dall'assicuratore a titolo d'indennita', l'obbligazione di quest'ultimo si trasforma, per effetto di detta liquidazione, da debito di valore in debito di valuta, in quanto ha ad oggetto una entita' pecuniaria certa e determinata, con la conseguenza che la obbligazione medesima non e' piu' soggetta alla disciplina delle obbligazioni di valore, ma resta disciplinata dal regime normativo delle obbligazioni pecuniarie (cfr. tra le altre cass. n. 2105 del 05/05/1989). 10 P AT DAM 30 MOS. 200storie .
4.. Gala aln. 20673 160.10 (euro CENTO /10 p. 21 (Dottosa) IlResponente Cadiziari (Dr. M. RACCAPA Di conseguenza, dal momento in cui interviene detta quantificazione in espressione monetaria, e solo da tale momento, il debito de quo diviene di valutare quindi si trova ad essere assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. In altri termini, contrariamente a quanto sembra affermare la sentenza in esame, il debito diventa di valuta solo dal momento in cui si verifica tale quantificazione mentre conserva fino alla medesima la sua natura di debito di valore;
la Corte d'Appello di Napoli sembra dare per scontata una efficacia retroattiva di tale quantificazione, che produrrebbe la trasformazione della natura del debito (da debito di valore in debito di valuta) sin dal suo sorgere, ma appare evidente che tale efficacia retroattiva va senz'altro esclusa in quanto non trova alcuna valida base nella normativa in questione e nei principi di diritto sopra esposti (il motivo di gravame concerne, anche se in forma parzialmente implicita, tutti gli aspetti sopra considerati e tra l'altro anche l'applicabilità della norma predetta). L'impugnata decisione va dunque cassata in quanto non rispettosa di tali principi di diritto (oltre che logicamente viziata per le ragioni sopra indicate). La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che applicherà detti principi. A tale Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso a Roma il 6.6.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Fiducia Gañan IL CANCELLIERE C1 109T12911 11 DEPOSITATO IN CANCELLENIA Jonocer po Battista ❤9 OTT. 2002 4567 здерJepp Oggi TOT. 16010 D ista