Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10170 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 1 0 1 7 0 IN NOME DEL POPEED ITALIANO 10 PRE MA DI CASSAZIONE LA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 1265/99 Consigliere 1266/99 Dott. Luciano VIGOLO CELENTANO Rel. Consigliere Cron.22778 Dott. Attilio Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere Ud. 30/05/01 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: SPECIALE CONCETTA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LA MALFA EGIDIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA, SC DI AN LI, MA AL, AR EP, RI OM;
intimati e sul 2° ricorso n° 01266/99 proposto da: RI OM, elettivamente domiciliata in ROMA 2001 VIA TURATI 128, presso lo studio dell'avvocato MACCHIA 2607 -1- SILVANO, rappresentata e difesa dall'avvocato SPINELLO SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN LI, MA SA, SC DI AL, AR EP, SPECIALE CONCETTA;
intimati avverso la sentenza n. 12/98 del Tribunale di ENNA, depositata il 09/01/98 R.G.N. 5/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi i signori LI Di TA, SA ZA, ES RO e EP EN chiedevano al Pretore di Enna sequestro conservativo dei beni mobili appartenenti alla ditta CO.MA.P. di PE CO e alla ditta IN OM, fino all'ammontare dei crediti di lavoro indicati nei ricorsi stessi. Il sequestro veniva concesso. Con altri distinti ricorsi i lavoratori agivano per la convalida del sequestro e per la causa di merito, chiedendo la condanna delle predette ditte al pagamento di quanto loro dovuto. Le ditte convenute non si costituivano in giudizio. Disposta la riunione delle cause, con sentenza del 3 ottobre/22 novembre 1995 il Pretore, in accoglimento delle domande, condannava la ditta CO.MA.P. di PE CO e la ditta IN OM, in persona dei rispettivi titolari, a pagare ai ricorrenti i crediti per gli emolumenti non corrisposti. L'appello delle due ditte, cui resistevano gli appellati, veniva rigettato dal Tribunale di Enna con sentenza del 7 novembre 1997/9 gennaio 1998. I giudici di secondo grado condividevano la decisione pretorile, osservando che la stessa si fondava sulle dichiarazioni rese da IN OM nella fase cautelare, rafforzate dalla mancata risposta dei convenuti in primo grado all'interrogatorio formale loro deferito e dalla mancata contestazione della produzione documentale dei lavoratori. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono, con distinti ricorsi, ciascuno contenente tre motivi di censura, CO PE e OM 3 IN. LI Di TA, SA ZA, ES RO e EP EN non si sono costituiti. Motivi della decisione I due ricorsi, diretti contro la stessa sentenza (ed aventi altresì, per buona parte, lo stesso contenuto), vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo identico motivo la difesa dei due ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c., lamenta che il Tribunale, disattendendo l'apposita censura mossa con l'atto d'appello, ha ritenuto corretta la decisione pretorile che si fondava sulle dichiarazioni rese da OM IN in sede di procedimento cautelare. Assume che tali dichiarazioni potevano costituire solo elementi sussidiari di convincimento, ma non fondare, da soli, la decisione. Deduce che, in ogni caso, dall'esame delle dichiarazioni di OM IN si evince non che esistesse "fusione" fra le ditte individuali di cui si tratta, ma che ER IN, padre di OM IN e marito di CO PE, si occupava amministrativamente delle ditte. Sostiene, inoltre, che nessuna conseguenza poteva trarsi dalla contumacia nel giudizio di primo grado. Con il secondo (identico) motivo, denunciando violazione dell'art. 232 c.p.c., la difesa dei ricorrenti assume che erroneamente il Pretore prima ed il Tribunale poi hanno ritenuto che la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisse prova dell'assunto dei lavoratori, trattandosi solo di un elemento sussidiario. Aggiunge che l'interrogatorio formale, così come deferito ("sui punti di 4 cui ai capi della premessa di cui al ricorso introduttivo"), conteneva circostanze erronee, palesemente contrastanti con il contenuto dei documenti acquisiti al processo. Infatti nelle premesse di cui ai ricorsi introduttivi si assumeva che gli allora ricorrenti avevano lavorato fino al 31.8.1994 alle dipendenze della ditta IN OM e quindi, fino al 6.9.1994, alle dipendenze della ditta CO.MA.P. di PE CO. Assume che si trattava di premesse palesemente errate, in contrasto con le emergenze documentali assunte in processo. Lamenta che il Tribunale non ha accolto la relativa censura proposta con l'atto di appello. Con il terzo motivo, la difesa di CO PE assume che aveva evidenziato in appello che i lavoratori non avevano prestato attività lavorativa alle proprie dipendenze per tutto il periodo indicato e che, in ogni caso, erano stati soddisfatti delle loro legittime aspettative;
aveva prodotto "documentazione a sostegno". Lamenta vizio di motivazione, per avere il Tribunale disatteso l'esame di dette "risultanze documentali", che si riflettevano, in ogni caso, sull'ammontare delle somme liquidate a titolo di TFR dal Pretore. Deduce, in subordine, che sarebbe stato necessario accertare quanto dovuto ai lavoratori e ridimensionare le richieste avanzate, anche tenuto conto delle somme già corrisposte, giusta la documentazione in atti;
disponendo eventualmente consulenza tecnica di ufficio. Il terzo motivo del ricorso di OM IN ricorda, in premessa, che in sede di appello era stata eccepita l'intervenuta prescrizione delle richieste dei lavoratori ed erano state prodotte buste paga a firma dei lavoratori, 5 relative alle somme loro corrisposte, comprensive del TFR. Lamenta che il Tribunale ha disatteso immotivatamente tale documentazione, che si rifletteva, in ogni caso, sull'ammontare del TFR liquidato dal Pretore. I ricorsi non sono fondati. Il Tribunale ha rigettato l'appello perché ha ritenuto la decisione del Pretore rispondente alle risultanze degli atti processuali. Ha osservato che OM IN, nell'udienza del 21 ottobre 1992 (relativa alla trattazione della richiesta di sequestro conservativo), aveva precisato che era titolare dell'omonima ditta, che sua madre CO PE era titolare della CO.MA.P., altra ditta individuale, e che tali ditte, di fatto, erano gestite da suo padre ER IN. OM IN aveva inoltre riferito, secondo la decisione qui impugnata, che la CO.MA.P. aveva cessato l'attività nel settembre 1994 e che era a conoscenza del fatto che i ricorrenti vantavano crediti per emolumenti non corrisposti, dal mese di aprile al mese di settembre 1994; aveva aggiunto che le mensilità di gennaio e febbraio erano state pagate da suo padre, mentre quella di marzo era stata pagata da lui personalmente. Da tali circostanze, e dal “riconosciuto passaggio dei lavoratori dall'una all'altra ditta", ha dedotto che le due ditte individuali costituissero in realtà un'unica impresa (con implicita affermazione della conseguente unicità dei rapporti di lavoro prestati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle stesse). Ed ha tratto argomenti a sostegno di tale convincimento dalla mancata risposta all'interrogatorio formale e dalla mancata contestazione della 6 produzione documentale dei lavoratori. Si tratta di una motivazione esaustiva e priva di errori logici o giuridici, che non viene neppure censurata nella sua interezza (non viene censurata, ad esempio, l'affermazione relativa alla unicità dell'impresa), essendo evidente il tentativo di togliere valore ad alcuni degli elementi sui quali la stessa si fonda, considerandoli singolarmente, ma non tenendo conto che la sentenza da atto delle dichiarazioni rese da OM IN nella fase cautelare, ma le valuta unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale ed alla "produzione documentale dei lavoratori", non contestata dalle controparti. I primi due motivi sostengono infondatamente che la decisione non poteva fondarsi sulle dichiarazioni rese da OM IN in sede di procedimento cautelare, sulla contumacia in primo grado dei convenuti, sulla mancata risposta all'interrogatorio formale. Premesso che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di audizione per la concessione del sequestro, pur non potendo essere considerate come confessioni, costituiscono sicuramente fonti sussidiarie di convincimento, trattandosi di un libero interrogatorio effettuato nella prima fase del processo (quella cautelare) che poi è continuato, con le modifiche introdotte con la legge 26.11.1990, n. 353, con la successiva fase del solo merito (cfr. Cass., 29 maggio 1971 n. 1616), nella fattispecie in esame le dichiarazioni rese contra se da OM IN confortavano la produzione documentale dei lavoratori, produzione non contestata dalle controparti;
ed il convincimento dei giudici di appello era, altresì, rafforzato dalla mancata risposta all'interrogatorio formale. Si tratta, come già sopra evidenziato, della valutazione di una serie di 7 elementi, e non del solo libero interrogatorio o della sola mancata risposta all'interrogatorio formale (che pure rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice può riconnettere, valutato ogni altro elemento, valore di ammissione dei fatti dedotti: cfr. Cass., 13 novembre 1997 n. 11233). I ricorrenti non deducono, in particolare, di avere contestato in appello la produzione documentale dei lavoratori (produzione che il Tribunale ha ritenuto correttamente valutata dal Pretore). Quanto, poi, alla dedotta erroneità dei punti precisati nella premessa dei ricorsi introduttivi (sui periodi lavorativi di ciascuno, iniziati in varie date e terminati tutti il 6 settembre 1994, alle dipendenze dapprima della ditta IN OM e poi della ditta CO.MA.P. di PE CO) la difesa dei ricorrenti non spiega in cosa sia consistito l'errore, limitandosi a sostenere che tali premesse contrastavano con il contenuto dei documenti acquisiti al processo. Così come proposta la censura è inammissibile, non essendo stato indicato il contenuto dei documenti ritualmente prodotti in causa, idoneo a dimostrare la erroneità delle circostanze dedotte con l'interrogatorio. Va infatti ribadito che il ricorrente per cassazione che denunci un vizio di motivazione per l'omesso esame di un documento documento che, nella specie, sarebbe stato in contraddizione con le circostanze articolate nell'interrogatorio formale ha l'obbligo, se non di trascriverne - integralmente il contenuto nell'atto di impugnazione, quantomeno di riassumere in modo chiaro detto contenuto, atteso il principio di autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sé tutti gli elementi che 8 diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività del documento, nella specie per evidenziare la dedotta contraddittorietà del suo contenute con quanto indicato nelle premesse dei ricorsi introduttivi (v., fra le tante, Cass., 1° ottobre 1997 n. 9558). Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo del ricorso di CO PE. Non viene, infatti, descritto il contenuto della "documentazione a sostegno" che il Tribunale avrebbe omesso di valutare. Quanto al terzo motivo del ricorso di OM IN, la doglianza di omesso esame della eccezione di prescrizione proposta con l'atto di appello è palesemente infondata, atteso che l'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso proprio, va proposta, a pena di decadenza, nella memoria difensiva tempestivamente depositata in primo grado (art. 416 c.p.c.). Non può, pertanto, la parte rimasta contumace in primo grado proporre l'eccezione di prescrizione nel ricorso in appello. Quanto, poi, alle buste paga prodotte, non è spiegato a quali periodi lavorativi si riferissero e, quindi, se si trattasse di periodi per i quali veniva rivendicata l'intera retribuzione. Neppure viene specificata la somma asseritamente corrisposta a titolo di TFR, né viene precisato quanto era stato chiesto e concesso a tale titolo, né se i lavoratori avessero negato di avere ricevuto acconti. La genericità della censura di omesso esame delle buste paga prodotte la rende, pertanto, inammissibile. Per tutto quanto esposto i ricorsi di CO PE e di OM IN vanno rigettati. 9 Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese processuali, non essendosi le controparti costituite in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 maggio 2001. Il cons. estensore Il Presidente Intur left て IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 2.5 LUG 2001- IL CANCELLIERE I D , O L L O A B S 0 S Y 1 A D 3 . T 3 T A , 5 T R A S A . O ' L L E 1 D . 4 10