Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. Pertanto, non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato la mancata considerazione da parte del giudice cautelare di elementi concreti a suo favore, quali l'assoluta incensuratezza, la giovane età, la regolare presenza nel territorio e l'attività lavorativa svolta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2005, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 01/12/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2109
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37786/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI RE, nato in [...] l'[...];
contro l'ordinanza 26 luglio 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO
Che FI RE propone ricorso contro l'ordinanza 26 luglio 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti al fine di spaccio;
che il Giudice cautelare ha convalidato l'arresto in flagranza di reato e, su richiesta del Pubblico Ministero, applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo incontrovertibile il quadro indiziario e il pericolo di reiterazione dimostrato dalla gravità dei reati e dalle modalità esecutive dei fatti e, in particolare, dal considerevole quantitativo di stupefacente di diverso tipo e dalla notevole somma di danaro trovata in suo possesso dai quali plausibilmente discende che l'indagato era in collegamento con trafficanti di alto livello;
che il ricorrente, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c) bis e rileva la mancata considerazione da parte del Giudice cautelare di elementi concreti, quali l'assoluta incensuratezza, la giovane età, la regolare presenza nel territorio dello Stato e l'altrettanto regolare attività lavorativa svolta;
che il Giudice cautelare non avrebbe valutato tali circostanze e non avrebbe eseguito la doverosa comparazione con gli elementi prospettati dal Pubblico Ministero, omissione che al pari di quanto previsto per gli elementi indizianti dovrebbe comportare la nullità dell'ordinanza cautelare;
che, ad avviso del ricorrente, l'indirizzo giurisprudenziale che esclude l'operatività di sanzioni di nullità per la violazione del preciso dovere di tenere conto della deduzione di elementi di favore riguardanti l'esigenze cautelari, limitando la sanzione soltanto alla prognosi indiziaria, non è conforme alla ratio della novella 1995 che ha introdotto uno schema di motivazione dei provvedimenti cautelari coerente con il sistema processuale e in particolare con il dovere imposto al Pubblico Ministero di svolgere attività investigative dirette alla ricerca di elementi di favore non ragionevolmente limitabili agli indizi ma estesi alla fattispecie cautelare, come peraltro l'art. 292 c.p.p. nella nuova formulazione imporrebbe;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO
Che il ricorrente propone questioni di diritto delle quali ha posto in rilievo la soluzione di questa Corte e ha argomentato su di essa per giungere ad una conclusione opposta, il cui insuperabile ostacolo giuridico è la regola di tassatività delle nullità;
che questo Collegio condivide l'indirizzo secondo cui la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura e, dunque, non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2^, 28 settembre 1999, Portogallo, rv. 215086);
che il difetto di completezza della motivazione relativa alle esigenze cautelari ha una sua specifica tutela con la procedura di riesame nel cui ambito al Tribunale è riconosciuto il ruolo di Giudice collegiale e di merito sulla vicenda de libertate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva;
che la scelta di stabilire soltanto per la prognosi indiziaria la sanzione di nullità nel caso in cui non abbia affatto considerato gli oggettivi e non congetturali elementi di favore risultanti dagli atti di indagine o, in ogni caso, anticipatamente dedotti dall'indagato ha una sua plausibile, ragionevole giustificazione di limitare l'invalidità a violazioni di maggior rilievo, lasciando la verifica di altri elementi trascurati dal giudice cautelare al rimedio ordinario del riesame nel corso del quale la vicenda cautelare è valutata da un giudice collegiale cui è attribuita la medesima cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo;
che il ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza, e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006