Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2005, n. 4299
CASS
Sentenza 1 dicembre 2005

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In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. Pertanto, non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato la mancata considerazione da parte del giudice cautelare di elementi concreti a suo favore, quali l'assoluta incensuratezza, la giovane età, la regolare presenza nel territorio e l'attività lavorativa svolta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2005, n. 4299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4299
    Data del deposito : 1 dicembre 2005

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