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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
EL OB, EL
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 90020240018835000 TARI 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 90020240018834891 TARI 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 90020240018834992 TARI 2016
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 270470 TARI 2015
contro
Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 270472 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 270471 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 08.07.2025, la ricorrente sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso n. 3 solleciti di pagamento n. 90020240018834891, n. 90020240018835000, n.
90020240018834992 e sottese ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento relativi a TARI, annualità
2015, 2016 e 2017, emesse dalla S.O.G.E.T. S.p.a.”, quale concessionario della riscossione del comune di
Mercato San Severino, deducendo la nullita' degli stessi per omessa notifica degli atti presupposti (I), carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione (II), carenza motivazionale (III), prescrizione (IV) e concludeva per dichiarare nulli gli atti della riscossione.
Si costituiva in giudizio la concessionaria S.O.G.E.T. S.p.a.”, che in via preliminare eccepival'avvenuta notifica delle sottostanti ingiunzioni di pagamento, e nel merito l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Ilcomune di Mercato San Severino, ritualmente evocato non si costituiva in giudizio.
Con memorie integrative del 09.01.2026 la ricorrente contestava la validità delle notifiche effettuate non avendo parte resistente dato prova che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza camerale del 21 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti ai solleciti di pagamento n. 90020240018834891, n. 90020240018835000 e n. 90020240018834992, sono idonei, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente GE SpA, prima della notifica dei solleciti di pagamento, ha correttamente notificato i sottostanti avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento n. 270470, n.
270471 e n. 270472 del 04.11.2024, tutte notificate a mezzo A/R il 14.11.2024, aventi ad oggetto il mancato pagamento della TARI e della TARES per le annualità 2015, 2016, 2017, a mezzo servizio postale ordinario con consegnaa del plico a familiare convivente, nel qual caso trovano applicazione le norme che regolano il servizio postale e non quelle in tema di notificazioni (senza necessità pertanto dell'invio della raccomandata informativa), come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza della contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalla resistenti, non idoneamente contestata dalla ricorrente e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
II Con secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione per non aver fornito prova documentale del potere conferitogli, nonchè della prova che l'ente impositore lo avesse legittimamente incaricato di procedere in tale qualità.
Tale motivo risulta inconferente. La Soget agisce nella sua qualità di concessionaria della riscossione tributi per il Comune di Mercato San Severino, in forza di regolare affidamento contrattuale n. 9474011932 del
20.04.2023; tale qualità espressamente riportata negli atti emessi dalla Soget SpA, non necessita preventivamente di alcuna prova documentale in occasione della notifica degli atti al contribuente, in quanto in primo luogo l'affidamento del predetto servizio, costituiendo atto generale dell'ente locale è soggetto alle previste forme di pubblicità (e quindi facilmente conoscibile alla contribuente) e in secondo luogo, a seguito della contestazione, la ricorrente ne ha fornito prova documentale.
III Va inoltre osservato che con gli impugnati solleciti di pagamento n. 90020240018834891, n.
90020240018835000 e n. 90020240018834992, venivano richiesti gli importi originati da diversi avvisi di pagamento per imposte dovute dalla ricorrente. Nei solleciti di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza riportanti la quantificazione del dovuto. Gli impugnati solleciti di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del
Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questa Corte, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nel sollecito di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, il sollecito costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione del sollecito successiva ad un atto prodromico, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in euro 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
EL OB, EL
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 90020240018835000 TARI 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 90020240018834891 TARI 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 90020240018834992 TARI 2016
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 270470 TARI 2015
contro
Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 270472 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 270471 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 08.07.2025, la ricorrente sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso n. 3 solleciti di pagamento n. 90020240018834891, n. 90020240018835000, n.
90020240018834992 e sottese ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento relativi a TARI, annualità
2015, 2016 e 2017, emesse dalla S.O.G.E.T. S.p.a.”, quale concessionario della riscossione del comune di
Mercato San Severino, deducendo la nullita' degli stessi per omessa notifica degli atti presupposti (I), carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione (II), carenza motivazionale (III), prescrizione (IV) e concludeva per dichiarare nulli gli atti della riscossione.
Si costituiva in giudizio la concessionaria S.O.G.E.T. S.p.a.”, che in via preliminare eccepival'avvenuta notifica delle sottostanti ingiunzioni di pagamento, e nel merito l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Ilcomune di Mercato San Severino, ritualmente evocato non si costituiva in giudizio.
Con memorie integrative del 09.01.2026 la ricorrente contestava la validità delle notifiche effettuate non avendo parte resistente dato prova che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza camerale del 21 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti ai solleciti di pagamento n. 90020240018834891, n. 90020240018835000 e n. 90020240018834992, sono idonei, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente GE SpA, prima della notifica dei solleciti di pagamento, ha correttamente notificato i sottostanti avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento n. 270470, n.
270471 e n. 270472 del 04.11.2024, tutte notificate a mezzo A/R il 14.11.2024, aventi ad oggetto il mancato pagamento della TARI e della TARES per le annualità 2015, 2016, 2017, a mezzo servizio postale ordinario con consegnaa del plico a familiare convivente, nel qual caso trovano applicazione le norme che regolano il servizio postale e non quelle in tema di notificazioni (senza necessità pertanto dell'invio della raccomandata informativa), come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza della contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalla resistenti, non idoneamente contestata dalla ricorrente e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
II Con secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione per non aver fornito prova documentale del potere conferitogli, nonchè della prova che l'ente impositore lo avesse legittimamente incaricato di procedere in tale qualità.
Tale motivo risulta inconferente. La Soget agisce nella sua qualità di concessionaria della riscossione tributi per il Comune di Mercato San Severino, in forza di regolare affidamento contrattuale n. 9474011932 del
20.04.2023; tale qualità espressamente riportata negli atti emessi dalla Soget SpA, non necessita preventivamente di alcuna prova documentale in occasione della notifica degli atti al contribuente, in quanto in primo luogo l'affidamento del predetto servizio, costituiendo atto generale dell'ente locale è soggetto alle previste forme di pubblicità (e quindi facilmente conoscibile alla contribuente) e in secondo luogo, a seguito della contestazione, la ricorrente ne ha fornito prova documentale.
III Va inoltre osservato che con gli impugnati solleciti di pagamento n. 90020240018834891, n.
90020240018835000 e n. 90020240018834992, venivano richiesti gli importi originati da diversi avvisi di pagamento per imposte dovute dalla ricorrente. Nei solleciti di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza riportanti la quantificazione del dovuto. Gli impugnati solleciti di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del
Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questa Corte, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nel sollecito di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, il sollecito costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione del sollecito successiva ad un atto prodromico, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in euro 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Catia Nola