Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 59700 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 6 8 N 9 A 1 5 O I / I . 4 Z R 'E SUPREMA DI CASSAZIONE 7 A Oggetto 5 A 2 R T B . T U R . . I SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria B L P . G I I D I Z R P , N T E dacli Ili.mi Siog.ri. Magistrati: B D A A R D O A 1 N I E Brun CU E Pres e R.G.N. 7966/98 T 1 R S N I E o E A T N S Dott. Massimo ODDO Consigliere 10483/98 A E M Cron..3102 Cott. Vittorio Glauco EBNER Rel Consigliere RUGGIERO Consigliore Dott. Francesco Rep. CECCHERONI Consigliere Ud.14/05/02 DOLL Aldo ha pronunciato la seguente JORTE SUPREMA DI C-SSAZIONE CAMPION CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 59700 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Miñistro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OM NR;
- intimato e sul 2° ricorso n 10483/98 proposto da: OM NR, elettivamento domiciliato in ROMA 2002 VIALE MAZZINI 6, presso lo studic dell'avvocato LUFIS 2080 STEFANO, difeso dall'avvocato DE RISO GIOVANNI, giusta -1-- procura a margine;
+ controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE;
- intimato -
avvers0 La decisione Π. 47/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata 22/04/97; udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il resistente, 1'Avvocato LUFI3 (con delega), che ha chiesto 1'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale riportandosi aqli scritti e deposita copie de la sentenza della Commissione tributaria Centrale;
udito i] P.M. ir. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO cho ha concluso per principale;
assorbito il l'accoglimento del ricorso ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo LO NR rivolgeva in data 21.9.1988 alla Intendenza di Finanza di Milano un'istanza di rimborso della somma di £. 55.800,000 oggetto di ritenuta operata in data 21.4.1988, ai fini Irpef, dal datore di lavoro - CU Georgi Imes spa a fronte di quanto corrisposto ad esso LO, a titolo - di indennità supplementare per ingiustificato licenziamento,a seguito di conciliazione della relativa vertenza di lavoro innanzi al Pretore di Milano. Il ricorso proposto dal LO avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio finanziario sull'istanza di rimborso, veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano,con decisione n.367/34/91,sul rilievo della natura risarcitoria e non reddituale di siffatta erogazione, e quindi sulla non imponibilità della stessa ai fini dell'irpef. L'appello proposto dall'Ufficio finanziario avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.47/26/97, depositata il 22.4.1997. Ritenevano infatti i Giudici del gravame che l'importo riconosciuto al LO in sede di conciliazione fosse unicamente finalizzato a reintegrare patrimonialmente il lavoratore in conseguenza dell'inadempimento det datore di lavoro,e pertanto non assoggettabile ad alcuna ritenuta d'imposta Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo,con due mezzi di gravame,rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt.6,46 e 48 DPR 917/1986 nonchè dell'art.38 DPR 602/1973; ed altresì omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si è costituito e resiste con controricorso il LO il quale ha, con il medesimo atto,proposto ricorso incidentale. Con il controricorso il LO eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva notifica dello stesso, oltre il termine di gg.60 dalla data 5.6.1997) di notifica della sentenza da parte del contribuente. -Con il ricorso incidentale,poi deduce con un unico mezzo di gravame omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al quantum della somma ritenuta rimborsabile. Motivi della decisione Preliminanmente,deve essere disposta la riunione, ai sensi dell'art.335 cpc,dei ricorsi trattandosi di impugnazione proposte separatamente avverso la medesima sentenza. Ciò posto ritiene la Corte fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. Invero,dall'esame degli atti di causa emerge in modo certo che la sentenza di appello venne notificata dal LO all'Amministrazione finanziaria in data 5 giugno 1997.Da tale data decorreva quindi il termine breve di sessanta giorni ex art.325 comma secondo cpc per proporre il ricorso per cassazione. Invece,detto ricorso risulta notificato al LO in data 23.04.1998. L'inutile decorrenza del termine( perentorio,ai sensi dell'art.326 comma primo cpc) per impugnare determina la decadenza della parte soccombente ل ه dal diritto di impugnare la sentenza ed il conseguente passaggio in giudicato della stessa. Deve quindi essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,tardivamente proposto. Tale declaratoria comporta,ai sensi dell'art.334 cpc,la inefficacia del ricorso incidentale,da ritenere anch'esso tardivamente proposto in quanto notificato alla controparte solo in data 2.6.1998. Tali statuizioni,per il loro carattere assorbente, precludono ovviamente l'esame di ogni altra questione introdotta dalle parti in questa sede. Quanto alle spese del presente giudizio la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione.
PQM
La Corte,riuniti i ricorsi,dichiara inammissibile il ricorso principale nonché quello incidentale e compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore BrunolaczuciЗимо AverAhable O ارات 30 EL 2005 5 S 0 / A 3 6 I I / N G 9 8 E A R . T L R . L P U A . A S D D . I B L E R E A T T T D A I N I 1 E S R 3 S N E 1 E E S T . 3 I N A A M