Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura della custodia cautelare in carcere - adottata in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari, considerato che l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - nel testo modificato dall'art. 2 D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 2009 - dispone che sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere agli indiziati dei reati di cui all'art. 51, commi terzo bis e terzo quater cod. proc. pen., al cui novero appartiene quello previsto dal succitato art. 74, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari; con la conseguenza che, ove dette esigenze sussistano, ancorché in forma attenuata, non è consentito al giudice applicare una misura diversa da quella di massimo rigore, stante la sua obbligatorietà.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2010, n. 34003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34003 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
M
34 0 03 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/05/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: thePresidente ALDO GRASSI Dott. SENTENZA
- Consigliere - N.802 GENNARO MARASCA Dott.
- Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - N. 8584/2010 Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DE L'AQUILA nei confronti di:
1) DI NE AN N. IL 25/03/1959
avverso l'ordinanza n. 58/2010 TRIBUNALE de L'AQUILA, del 22/02/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Febbraro che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con ripristino della custodia cautelare in carcere di
Con ordinanza in data 22 febbraio 2010 il Tribunale del riesame de L'Aquila,
in accoglimento dell'appello proposto da ND Di MO, imputato del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e di tre reati fine, ha sosti- tuito la misura della custodia cautelare in carcere, cui l'imputato era soggetto, con quella degli arresti domiciliari;
a tanto si è indotto considerando il tempo trascorso dai fatti, nonché l'intervenuto patteggiamento su uno dei fatti ricompresi nella più ampia imputazione di cui al presente procedimento.
Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, denunciando viola- zione dell'art. 275 c. 3 c.p.p., come modificato dall'art. 3 L. 23 aprile 2009 n. 38, il quale rende obbligatoria l'applicazione della misura inframuraria, ove non risulti pro- vata l'insussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 275 c. 3 c.p.p., nel testo modificato dall'art. 2 D.L. 23 febbraio 2009 n.
11, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38, dispone che sia ap- plicata la misura della custodia cautelare a chi sia gravemente indiziato per taluno dei reati di cui all'art. 51 c. 3 bis e 3 quater c.p.p. - al cui novero appartiene il delitto ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, contestato al Di MO -, salvo che siano acqui- siti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, trattandosi di disposizione di carattere processuale, la sua area di operatività si estende ai procedimenti relativi a reati com- messi anteriormente alla sua entrata in vigore (da ultimo Cass. 24 marzo 2010 n.
18093; v. anche Cass. 17 novembre 2009 n. 8704/10; Cass. 20 ottobre 2009 n. 45846).
Il provvedimento del G.I.P. non si fonda su un giudizio di cessazione delle e- sigenze cautelari, ma soltanto sulla ritenuta attenuazione di esse, in considerazione del tempo trascorso e dell'intervenuto "patteggiamento” in ordine ad uno dei fatti ricom- presi nell'imputazione: tant'è che la misura cautelare non è stata revocata, ma soltanto sostituita con quella degli arresti domiciliari. Nella descritta situazione non era consen- tito al giudice di dar luogo all'applicazione di una misura diversa da quella di massimo rigore, stante l'obbligatorietà di questa ai sensi della norma dianzi citata.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, dispo-
-2- nendosi al contempo il ripristino della custodia cautelare in carcere.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di ese- cuzione al c.p.p..
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento per la esecuzione del c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
IL PRESIDENTE девс IL CONSIGLIERE EST.
Rob GS1. Рав
Depositata in Cancelleria Roma 21 SET. 2010
D. QUERE
Lanzuise
-3-