Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
Poiché il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale in sede di appello o di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali spetta sia al pubblico ministero presso il predetto tribunale, sia a quello che ha chiesto l'applicazione della misura, nei procedimenti per uno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in cui la competenza ad esercitare le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e a richiedere, quindi, le misure coercitive spetta al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e detto tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell'appello "de libertate", legittimato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311 stesso codice, è solo l'organo del P.M. individuato come sopra, e non anche quello del P.M. presso il giudice territorialmente competente a conoscere del reato, a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento a norma dell'art. 51, comma 3-ter cod. proc. pen., stante il principio di tassatività delle impugnazioni, operante non solo relativamente ai casi e ai mezzi di impugnazione, ma anche con riguardo ai soggetti titolari del relativo diritto. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso "ex" art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce, proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi - nel cui circondario era stata commessa l'associazione per delinquere di stampo mafioso, per la quale si procedeva - incaricato di sostenere l'accusa nel giudizio in corso per detto reato. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/2000, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente Cam. Cons.
Dott. Brunello DELLA PENNA Componente del 19/01/00
Dott. Luciano DI NOTO Componente
Dott. Mariano BATTISTI Componente R.G.N. 13830/99
Dott. Carlo COGNETTI Componente
Dott. Giuseppe COSENTINO
Dott. Giovanni SILVESTRI
Dott. Pierluigi ONORATO
Dott. Adalberto ALBAMONTE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi;
avverso l'ordinanza 5 - 8 marzo 1999 del Tribunale di Lecce pronunciata nei confronti di RL GU, n. a Mesagne, il 22 agosto 1975.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere dr. Luciano Di Noto;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso. Assente il difensore.
Osserva 1. Il g.i.p. del Tribunale di Lecce, competente a norma dell'art. 328, 1 bis, cod. proc. pen., con ordinanza in data 19 novembre 1996, applicava a ZU GU, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 416 bis, 1,2,4 ed ult. comma c.p., la misura coercitiva della custodia in carcere, ritenendo sussistere a suo carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. Il provvedimento sottoposto a riesame, con istanza depositata il 28 novembre 1996, veniva confermato dal Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 16 dicembre 1996. All'esito delle indagini, con decreto in data 10 marzo 1997, il g.i.p. del Tribunale di Lecce disponeva il giudizio nei confronti dello ZU dinanzi al Tribunale di Brindisi, competente per territorio.
2.Con istanza in data 2 febbraio 1999 ZU GU chiedeva al Tribunale di Brindisi, quale giudice del dibattimento, che fosse dichiarata la perdita di efficacia dell'ordinanza 19 novembre 1996 con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia in carcere, poiché la stessa, all'esito del riesame, era stata confermata oltre i termini indicati dall'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. E ciò per effetto del principio affermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 232 del 1-22 giugno 1998, fatto proprio anche dalle S.U. della Corte Suprema di Cassazione (16 dicembre 1998, Alagni), secondo il quale il termine perentorio per la trasmissione degli atti decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta di riesame.
Termine che nella specie non risultava essere stato rispettato. L'istanza di riesame era stata presentata, infatti, il 28 novembre 1996; la relativa decisione era stata depositata, invece, il 16 dicembre 1996, e dunque oltre il termine di 15 giorni.
3. L'istanza veniva rigettata con ordinanza in data 8 febbraio 1999, avverso la quale l'imputato proponeva appello.
4. Il tribunale di Lecce pronunciando, ex art. 310 cod. proc. pen., dichiarava l'inefficacia della misura cautelare a suo tempo applicata a ZU GU e ne ordinava la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Fondava la decisione sul rilievo che pur non essendo stata sollevata la relativa questione nel corso del procedimento del riesame, la pronuncia adottata all'esito di tale procedimento, siccome idonea a coprire soltanto il dedotto ma non anche il deducibile, non poteva precludere la riconoscibilità, da parte del giudice procedente, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., della mancata osservanza del termine entro il quale detta decisione doveva intervenire, con conseguente diritto dell'imputato alla scarcerazione. E ciò in adesione, per un verso, al criterio di individuazione del dies a quo del termine in questione dettato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 232/1998; per altro verso, al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 15 gennaio 1999, ID ed altri, secondo il quale il c.d. "giudicato cautelare" non opera con riguardo alle questioni deducibili ma non dedotte.
5. Avverso questa decisione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione e denuncia violazione di legge, in particolare dell'art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen., e contraddittorietà della motivazione. Il tribunale, infatti, pur avendo riconosciuto, in linea di principio, l'assenza di efficacia retroattiva delle sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale - quale era nella specie quella invocata - avrebbe poi di fatto deciso in senso contrario, senza tenere conto del fatto che la presunta violazione dei termini previsti per il procedimento di riesame si era verificata in una fase precedente a quella nella quale era stata denunciata, di tal che essa era da ritenersi coperta ormai da "giudicato cautelare ed endoprocessuale".
6. Il ricorso veniva assegnato alla sezione VI penale di questa Corte.
La VI sezione penale, rilevata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla deducibilità, ora per allora, della perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, con ordinanza in data 18 novembre 1999 ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.
7. Il Primo Presidente di questa Corte Suprema, assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissava l'odierna udienza per la sua trattazione.
8. La questione sulla quale le Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi, atteso che proprio con riguardo ad essa si è formato il contrasto segnalato dalla Sezione rimettente, è la seguente: se la mancata deduzione o rilevazione, nel procedimento di riesame, di vizi relativi alla procedura stessa determinanti la perdita di efficacia della misura cautelare (art. 309, commi 5, 9, 10 cod. proc. pen.), ovvero la mancata impugnazione dell'ordinanza adottata dal Tribunale del riesame, siano da considerare preclusive alla proposizione di autonoma richiesta al giudice, di cui all'art. 306 cod. proc. pen., di liberazione da parte della persona sottoposta alla misura.
9. Trattandosi di procedimento per uno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., in via preliminare, occorre esaminare l'ammissibilità dell'impugnazione, essendo stato il ricorso presentato non già dal pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato: Tribunale di Lecce, ma da un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dinanzi al quale si svolge il giudizio di merito.
10. In materia de libertate l'art. 311, comma primo, cod. proc. pen. attribuisce il diritto di proporre ricorso per cassazione, contro le decisioni emesse dal tribunale a norma degli artt. 309 e 310, al "pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura" ed "anche (d)al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309"; vale dire al pubblico ministero presso il tribunale che giudica, in sede di riesame o di appello, in materia di libertà - costituito nel "luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza" -.
Nel caso di specie, è del tutto pacifico, trattandosi di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis c. p. (associazione di tipo mafioso), commesso nel territorio del circondario del Tribunale di Brindisi, che competente ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari ed a richiedere, quindi, la misura coercitiva, era il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, ex art. 51, 3 bis cod. proc. pen., essendo questo il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente: il tribunale di Brindisi. Ne consegue che il diritto di impugnazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Lecce, a norma dell'art. 310, comma secondo, che, a sua volta, richiama espressamente il comma 7 dell'art. 309 cod. proc. pen., spettava unicamente al procuratore della Repubblica presso quel tribunale. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce aveva, infatti, chiesto ed ottenuto dal g.i.p. di quel tribunale, competente ex art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen., l'applicazione della misura coercitiva, oggetto di ricorso;
egli era, inoltre, il pubblico ministero "presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309 cod. proc. pen.". Nè rileva che il sostituto della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi che ha sottoscritto il ricorso abbia agito quale "p.m. designato ex art. 51, comma 3 ter, cod. proc. pen.". In tema di impugnazioni vige il principio di tassativà, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., che disciplina non solo "i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e ... il mezzo con cui possono essere impugnati" ma anche i soggetti cui è espressamente conferito dalla legge il diritto di impugnazione. L'art. 51, comma 3 ter, cod. proc. pen., attribuisce al procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta del procuratore distrettuale, il potere di disporre, per giustificati motivi, "che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente". Trattandosi di norma eccezionale che deroga al principio di ordine generale sancito dall'art. 51, 3 bis, cod. proc. pen. secondo il quale nei procedimenti di primo grado per i delitti di all'art. 416 bis c.p. le funzioni di pubblico ministero "sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente", la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva, sì da far ricomprendere nelle "funzioni di pubblico ministero per il dibattimento", anche l'attribuzione del diritto di impugnazione nell'ambito del procedimento incidentale in materia de libertate che l'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. conferisce, invece, al "pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura" ed "anche (d)al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309":il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. In questo senso, sia pure con riferimento all'ipotesi prevista dall'art 570, 3 comma, cod. proc. pen. si sono già pronunciate le Sezioni Unite penali di questa Corte, avendo esse escluso la legittimazione all'impugnazione della sentenza di appello del rappresentante del p.m. autorizato a partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello (S.U.- 2.7.97, Dessimone, rv. 207941). Aggiungasi che il legislatore allorché ha modificato, con l'art. 3, comma 1, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 1 dell'art. 311 cod. proc. pen.,
specificando quali uffici del pubblico ministero erano legittimati a proporre ricorso per cassazione contro le decisioni emesse dal tribunale a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., non ignorava di certo il disposto dell'art. 51 comma 3 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositata in cancelleria il 29 febbraio 2000 .