Sentenza 24 settembre 2003
Massime • 1
In tema di documentazione degli atti, allorché il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, ma un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto, non essendo necessaria anche la sottoscrizione da parte dell'ausiliario, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2003, n. 40117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40117 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Zumbro Presidente
Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Carlo M. Grillo Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 5382/02 dell'8-15/7/2002 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale G. Izzo, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con la decisione indicata in premessa, pronunziandosi sulla impugnazione, da parte dell'imputata, di due distinte sentenze del Tribunale di Torre AN (del 20/2/2001 e del 9/5/2001), in parziale riforma delle stesse, condannava NE RO alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed ? 1.000,00 di multa, oltre alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, in ordine ai reati, ritenuti in continuazione, di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985, 2-13-4-14 L. n. 1086/1971, 1-sexies L. n. 431/1985 (divenuto poi art. 163 D. L.vo n. 490/1999), 349 c.p., commessi fino all'8/4/99.
Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 6 e 20 L. n.47/1985, essendo la Corte del merito pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità solo perché proprietaria dell'immobile, senza alcun accertamento in ordine alla effettiva commissione della contravvenzione de qua;
2) violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p., con riferimento agli artt. 135, 137, 142 e 483 c.p.p., avendo la Corte erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del verbale stenotipico (dell'udienza dibattimentale del 13/2/2001), per omessa sottoscrizione dello stesso da parte del giudice e dell'ausiliario, ritenendola una semplice irregolarità non incidente sulla rilevanza dell'atto.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto concerne la doglianza di natura processuale, ribadisce il Collegio l'orientamento di questa Corte (tra le altre: Cass. Sez. VI, 5 giugno 2000, n. 8128, Del Prete), secondo cui, in tema di documentazione degli atti, quando il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, bensì un tecnico autorizzato, come nella fattispecie in esame, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto (dovendosi considerare il tecnico - limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto - pubblico ufficiale), non essendo necessaria la sottoscrizione anche dell'ausiliario del giudice.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, il verbale di udienza è stato redatto e trascritto dalla stenotipista Loredana CO, che ha provveduto a sottoscrivere tutte le pagine del verbale stesso, per cui, alla luce della richiamata giurisprudenza, la doglianza è manifestamente infondata.
Per quanto concerne la prima doglianza, rileva il Collegio che essa attiene sostanzialmente alla valutazione delle emergenze processuali effettuata dai giudici del merito, per cui è inammissibile. È d'uopo ribadire, innanzi tutto, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, invero, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Ciò premesso, si ricorda che l'imputata, anche in appello, ha eccepito la carenza di prove in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, sostenendo che la sua condanna era stata determinata esclusivamente dalla circostanza di essere proprietaria dell'immobile. Dalla lettura delle sentenze di primo grado, la cui motivazione è richiamata dai giudici distrettuali, risulta però cosa ben diversa: l'imputata è stata condannata non soltanto perché proprietaria dell'immobile, ma perché, oltre a tale rapporto giuridico con le opere abusive, è stata esplicitamente chiamata in causa dal convivente marito CO EL, anch'egli originariamente imputato degli stessi reati, ma poi assolto in primo grado per non aver commesso i fatti de quibus. Ebbene il predetto, in regime di separazione dei beni col coniuge, aveva dimostrato la propria estraneità ai fatti in questione, asserendo che gli stessi erano stati commessi dalla moglie e dal suocero;
risulta peraltro che il verbale di sequestro dei beni venne firmato dalla sola NE, quantunque entrambi i coniugi fossero stati nominati custodi giudiziari.
Quindi la motivazione dei giudici del merito, in punto responsabilità della prevenuta, una volta esclusa quella del coniuge che con lei abitava l'immobile abusivo, appare corretta e congrua, e pertanto sottratta al vaglio di legittimità. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
A mente dell' art.616 c.p.p., a tale declaratoria consegue, non potendo escludersi che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di ? 500,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.