Art. 10. 1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 33-bis - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609quater e 644 del codice penale ;
d) delitti previsti dagli articoli 2621 , 2628 , 2629 e 2637 del codice civile , nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall' articolo 1136 del codice della navigazione ;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ;
g) delitti previsti dagli articoli 216 , 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall' articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
1) delitto previsto dall' articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall' articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall' articolo 29 secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646 , in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall' articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall' articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496 , in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
ART. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge".
"ART. 33-bis - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609quater e 644 del codice penale ;
d) delitti previsti dagli articoli 2621 , 2628 , 2629 e 2637 del codice civile , nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall' articolo 1136 del codice della navigazione ;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ;
g) delitti previsti dagli articoli 216 , 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall' articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
1) delitto previsto dall' articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall' articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall' articolo 29 secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646 , in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall' articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall' articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496 , in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
ART. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge".