Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
L'abrogazione dell'art. 644-bis cod. pen. ad opera della legge 7 marzo 1996 n. 108 e il contestuale inserimento della relativa fattispecie criminosa nel terzo comma dell'art. 644 cod. pen. non incide sulla competenza per materia per quanto attiene ai reati anteriormente commessi i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., con pena superiore a quella prevista al tempo della loro commissione, continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art. 7, nella competenza del pretore (oggi tribunale in composizione monocratica).
Commentario • 1
- 1. Abnormità dell'ordinanza del GUP che restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2022
Quando è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, rilevando che per le ipotesi di reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle quali erano chiamati a rispondere gli imputati, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12/01/2000
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 172
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 27355/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB.MILANO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) ST AO n. il 14.09.1938
2) MB UI n. il 24.12.1945
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe FEBBRARO il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 8 luglio 1997 il Pretore di Milano - sezione distaccata di Rho dichiarava la propria incompetenza per materia relativamente al processo
contro
CA AO e CO UI, imputati del reato di cui agli artt. 81, 110 e 644-bis c.p. commesso dal luglio 1992 sino al 31 ottobre 1994 e disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Il pretore affermava che, nonostante la vigenza della fattispecie penale contestata al tempo della loro violazione da parte degli imputati, l'abrogazione compiutane dall'art. 1 co. 2^ della legge 7.3.1996 n. 108 e l'innovazione in tema di pena - superiore nel massimo a quella di competenza pretorile ex art. 7 c.p.p. - in essa stabilita per la medesima fattispecie trasfusa nel terzo comma dell'art. 644 c.p. configuravano norme di legge processuali di immediata applicabilità secondo il principio del tempus regit actum, tanto più che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso in epoca - 10 dicembre 1996 - successiva all'entrata in vigore della succitata legge.
2. Con ordinanza in data 6 maggio 1999 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, investito dal competente pubblico ministero della richiesta di rinvio a giudizio dei sunnominati imputati per il reato in questione, sollevava conflitto di competenza per materia, rilevando che, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 644-bis c.p. e dell'inserimento della condotta prevista dal medesimo nell'art. 644 c.p., come terzo comma dello stesso, sanzionata con pena massima detentiva sino a sei anni di reclusione, la competenza per materia rimaneva del pretore in quanto per i fatti commessi anteriormente - come nella specie - all'entrata in vigore della legge 108/1996 doveva intendersi operante la norma processuale, di cui all'art. 7 c.p.p., che stabilisce la competenza pretorile in relazione al massimo - sino a quattro anni - della sanzione detentiva in tale misura prevista per la violazione dell'art. 644-bis c.p. prima delle sue abrogazione e modificazione.
3. Il conflitto, ammissibile in rito in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione di un medesimo fatto attribuite, alle stesse persone, va risolto nel termini indicati dal confliggente g.i.p.
Invero, questa Corte ha più volte affermato (cfr., Sez. I, 28.2.1997, confl. comp. in proc. Tralucco;
idem, 5.6.1999, confl. comp. in proc. Trabucco), pur se in casi non identici ma soltanto similari a quello che ci occupa, il principio di diritto secondo il quale l'abrogazione dell'art. 644-bis c.p. da parte della legge 7.3.1996 n. 108 e il contestuale inserimento della relativa fattispecie criminosa nel terzo comma dell'art. 644 c.p., sanzionata con pena rientrante nella competenza tribunalizia, non incide sulla determinazione della competenza per materia per quanto attiene i reati anteriormente commessi - come nella specie che ci occupa -, i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2 co. 3^ c.p.p. con pena superiore a quella prevista al tempo della loro commissione, continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art. 7 c.p.p., nella competenza del pretore.
Pertanto va dichiarata per il reato in esame la competenza per materia del pretore, che a seguito del d.lv. 19.2.1998 n. 51 e succ. mod. (istituzione del giudice unico di primo grado), si identifica nel Tribunale di Milano in composizione monocratica. Per completezza va chiarito che alla fattispecie in esame non è applicabile la disposizione di cui all'art. 33-bis co. 1^ lett. c) c.p.p. così come modificato dall'art. 10 della legge 16.12.1999 n.479 (attributivo della competenza per materia del reato di cui all'art. 644 c.p. al tribunale in composizione collegiale), poiché, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 219 del succitato d.lg. 19.2.1998 n. 51 la sentenza di incompetenza del pretore era stata emessa dopo la verifica della rituale costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.: fase processuale che, ai sensi della sopra indicata norma transitoria, comporta che "..i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante..".
P. Q. M.
dichiara la competenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000