Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione del giudice, il contrasto negativo tra i due giudici del medesimo tribunale nelle due diverse composizioni, collegiale o monocratica, in merito all' ambito delle rispettive attribuzioni deve essere risolto alla stregua delle norme sui conflitti di competenza, applicabili a norma dell'art.28, comma 2, c.p.p. anche ai casi analoghi di stasi processuale. (Nella specie, la Corte ha espressamente richiamato la relazione ministeriale al d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51 nella parte in cui evoca la disciplina sui conflitti per la soluzione dei casi analoghi di stasi processuale.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 16668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16668 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI RENATO - Presidente -
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere -
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO "
3. Dott. CAMPO STEFANO "
4. Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE TERAMO - CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel procedimento a carico di:
2) DE OS ZO N. IL 07/06/1953
avverso ORDINANZA del 19/10/2000 TRIBUNALE di TERAMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Frasso, il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale monocratico di Teramo;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Il tribunale di Teramo in composizione collegiale, ritenuto che, nel procedimento a carico di De OS EN imputato del reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, il reato appartenesse alla cognizione del medesimo giudice in composizione monocratica, con ordinanza del 5.6.2000 disponeva la trasmissione degli atti al giudice competente.
Il giudice del tribunale di Teramo in composizione monocratica, con ordinanza in data 19.10.2000, premesso che per i reati commessi col mezzo della stampa sussisteva, per la particolare rilevanza della materia, una specifica riserva di attribuzione collegiale desumibile dalla norma dell'art. 21 l. n. 47 del 1948, rilevava il conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione dello stesso.
2. - Il contrasto negativo tra giudice monocratico e giudice collegiale in merito alla riconducibilità del procedimento alle rispettive "attribuzioni" dev'essere risolto alla stregua delle norme sui conflitti di competenza, applicabili ai sensi dell'art. 28 comma 2 c.p.p. anche ai "casi analoghi" di stasi processuale (Relazione
ministeriale al d.lgs. n. 51 del 1998, p. 33). Il decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, nel ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico giusta le direttive della legge delega 16.7.1997 n. 254, ha realizzato, nei suoi aspetti essenziali, una riforma di tipo ordinamentale, poiché l'unificazione in un solo ufficio della giurisdizione ordinaria di primo grado ha comportato la contemporanea soppressione della figura del pretore e il trasferimento delle sue competenze al tribunale ordinario (art. 1 comma 1).
Quanto alle "attribuzioni" dell'organo giudicante, risulta ampliato notevolmente e in via ormai prevalente il numero dei casi in cui esso è chiamato a giudicare in composizione monocratica anziché collegiale.
Da un lato, l'art. 48 comma 1 ord. giud., sost. dall'art. 14 d.lgs. n. 51/98, enuncia la regola generale della composizione monocratica del tribunale, fuori dei casi in cui sia diversamente previsto dalla legge.
Dall'altro, la disciplina processuale elenca le puntuali riserve di collegialità nell'art. 33 - bis c.p.p., sost. dall'art. 10 l. n.479 del 1999, ribadendo con il successivo art. 33 - ter comma 2 che il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti i casi non previsti dall'art. 33 - bis o "da altre disposizioni di legge" (sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali "il tribunale giudica sempre in composizione collegiale", a norma dell'art. 48 comma 2 ord. giud.; secondo l'art. 309.7 c.p.p., il tribunale della libertà decide sulla richiesta di riesame "in composizione collegiale").
Considerate la ratio legis e l'univoca formulazione letterale tanto della disposizione ordinamentale quanto di quelle codicistiche, circa la natura derogatoria e tassativa delle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, ritiene pertanto il Collegio che non vi sia spazio per un'interpretazione giurisprudenziale estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità in riferimento a talune fattispecie di reato, ancorate non alla specifica previsione normativa di siffatta riserva, bensì alla "particolare rilevanza" della materia o del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, rispetto alle quali disposizioni di leggi speciali prevedevano espressamente la competenza del tribunale anziché del pretore.
Anche per il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa, la cui cognizione è attribuita dall'art. 21 l. n. 47 del 1948 "al tribunale", l'obbligatorio riferimento alla versione pluripersonale dell'organo prima della riforma del giudice unico risulta ormai superata dalla modifica della norma generale sulla competenza per materia del "tribunale", che viene a ricomprendere l'ipotesi sia della composizione collegiale che di quella unipersonale, quest'ultima disciplinata anzi con carattere generale e ordinario.
Deve pertanto dichiararsi la competenza del tribunale di Teramo in composizione monocratica.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del tribunale di Teramo in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001