CASS
Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2023, n. 39185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39185 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sen e le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI Penale Sent. Sez. 4 Num. 39185 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2017, la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AC PP avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2016. Il Presidente coordinatore della Sezione Settima di questa Corte, a seguito di richiesta pervenuta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2023, ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta al fine di provvedere alla revoca dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso, essendosi accertato che il ricorrente era deceduto il 22 maggio 2017, anteriormente alla emissione della ordinanza . 2. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del giudizio penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore Ci fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata senza rinvio (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207).
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza n. 47171/17 emessa il 5 luglio 2017 dalla Sezione Settima penale della Corte di Cassazione nei confronti di AC PP e, per l'effetto, annulla la sentenza emessa a carico dei medesimo dalla Corte di appello di Roma il 10 marzo 2016, per essere il reato estinto per morte del reo. Così deciso il 28 giugno 2023 DEPOSITATOINCANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Preifijite
lette/sen e le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI Penale Sent. Sez. 4 Num. 39185 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2017, la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AC PP avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2016. Il Presidente coordinatore della Sezione Settima di questa Corte, a seguito di richiesta pervenuta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2023, ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta al fine di provvedere alla revoca dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso, essendosi accertato che il ricorrente era deceduto il 22 maggio 2017, anteriormente alla emissione della ordinanza . 2. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del giudizio penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore Ci fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata senza rinvio (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207).
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza n. 47171/17 emessa il 5 luglio 2017 dalla Sezione Settima penale della Corte di Cassazione nei confronti di AC PP e, per l'effetto, annulla la sentenza emessa a carico dei medesimo dalla Corte di appello di Roma il 10 marzo 2016, per essere il reato estinto per morte del reo. Così deciso il 28 giugno 2023 DEPOSITATOINCANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Preifijite