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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1851/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160010529987000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037794187000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026002460000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180000067049000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190000137283000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160031899266000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di San Felice A Cancello - Piazza Municipio 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170017771034000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011762712000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011762712000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011762712000 TARES 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028 76202500000550000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5490/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 impugnava una intimazione di pagamento, rectius comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata dall'Agente della riscossione in relazione ad numero otto, al netto delle riscontrate duplicazioni, cartelle riportate in atto, più precisamente alla:
1. numero 02820160010529987000, asseritamente notificata l'1 settembre 2016;
2. numero 02820140037794187000, asseritamente notificata il 26 – rectius 25 - settembre 2015;
3. numero 02820160031899266000, asseritamente notificata il 28 – rectius 27 - novembre 2017;
4. numero 02820160026002460000, asseritamente notificata il 21 marzo 2018;
5. numero 02820180000067049000, asseritamente notificata il 15 novembre – rectius 25 giugno - 2018;
6. numero 02820170017771034000, asseritamente notificata l'1 agosto – il 28 maggio – 2018;
7. numero 02820190000137283000, asseritamente notificata il 3 marzo 2020;
8. numero 02820180011762712000, asseritamente notificata il 24 aprile 2019.
Al riguardo, nel convenire in giudizio:
1. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. l'Agenzia delle Entrate;
3. la Regione Campania;
4. il Comune di San Felice a Cancello;
eccepiva:
1. la mancata notifica delle indicate cartelle;
2. l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato atto. Spese vinte da attribuire al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite si costituivano in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludevano per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'Agente della riscossione ha provato la regolare notifica di sei delle otto cartelle indicate ad eccezione:
1. della numero 02820160026002460000; 2. della numero 02820190000137283000.
Tale circostanza comunque non depone circa l'eccepita mancata notifica di tali ultimi due atti essendo la parte a conoscenza degli stessi in quanto indicati:
1. nel modello di definizione agevolata del 22 marzo 2023, cd rottamazione ter, da cui risulta decaduta per mancato pagamento delle rate dovute secondo il piano di ammortamento;
2. nella intimazione di pagamento numero 02820249009262007000 notificata in data 1 agosto 2024 e non oggetto di impugnazione.
Circa la prescrizione dei crediti sottolinea che non risulta, attesa la natura del credito, la data di notifica delle cartelle ovvero della successiva intimazione di pagamento, da intendersi quale atto interruttivo della stessa, oltre che dell'impugnato atto alcuna estinzione:
1. decennale in relazione alle cartelle numeri 028 2016 00105299 87 000, 028 2014 00377941 87 000, 028
2016 00260024 60 000, 028 2018 00000670 49 000 e 028 2019 00001372 83 000;
2. quinquennale in relazione alle cartelle numeri 028 2017 00177710 34 000 e 028 2018 00117627 12 000.
Evidenzia, infine, l'intervenuta prescrizione triennale della sola cartella numero 028 2016 00318992 66 000 per tasse automobilistiche.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura del 75 per cento del minimo della tariffa applicabile.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso come da motivazione. Lo rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto in euro 166,80 per compenso tabellare ed in euro 25,02 per spese generali oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1851/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160010529987000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037794187000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026002460000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180000067049000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190000137283000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160031899266000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di San Felice A Cancello - Piazza Municipio 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170017771034000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011762712000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011762712000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011762712000 TARES 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028 76202500000550000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5490/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 impugnava una intimazione di pagamento, rectius comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata dall'Agente della riscossione in relazione ad numero otto, al netto delle riscontrate duplicazioni, cartelle riportate in atto, più precisamente alla:
1. numero 02820160010529987000, asseritamente notificata l'1 settembre 2016;
2. numero 02820140037794187000, asseritamente notificata il 26 – rectius 25 - settembre 2015;
3. numero 02820160031899266000, asseritamente notificata il 28 – rectius 27 - novembre 2017;
4. numero 02820160026002460000, asseritamente notificata il 21 marzo 2018;
5. numero 02820180000067049000, asseritamente notificata il 15 novembre – rectius 25 giugno - 2018;
6. numero 02820170017771034000, asseritamente notificata l'1 agosto – il 28 maggio – 2018;
7. numero 02820190000137283000, asseritamente notificata il 3 marzo 2020;
8. numero 02820180011762712000, asseritamente notificata il 24 aprile 2019.
Al riguardo, nel convenire in giudizio:
1. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. l'Agenzia delle Entrate;
3. la Regione Campania;
4. il Comune di San Felice a Cancello;
eccepiva:
1. la mancata notifica delle indicate cartelle;
2. l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato atto. Spese vinte da attribuire al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite si costituivano in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludevano per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'Agente della riscossione ha provato la regolare notifica di sei delle otto cartelle indicate ad eccezione:
1. della numero 02820160026002460000; 2. della numero 02820190000137283000.
Tale circostanza comunque non depone circa l'eccepita mancata notifica di tali ultimi due atti essendo la parte a conoscenza degli stessi in quanto indicati:
1. nel modello di definizione agevolata del 22 marzo 2023, cd rottamazione ter, da cui risulta decaduta per mancato pagamento delle rate dovute secondo il piano di ammortamento;
2. nella intimazione di pagamento numero 02820249009262007000 notificata in data 1 agosto 2024 e non oggetto di impugnazione.
Circa la prescrizione dei crediti sottolinea che non risulta, attesa la natura del credito, la data di notifica delle cartelle ovvero della successiva intimazione di pagamento, da intendersi quale atto interruttivo della stessa, oltre che dell'impugnato atto alcuna estinzione:
1. decennale in relazione alle cartelle numeri 028 2016 00105299 87 000, 028 2014 00377941 87 000, 028
2016 00260024 60 000, 028 2018 00000670 49 000 e 028 2019 00001372 83 000;
2. quinquennale in relazione alle cartelle numeri 028 2017 00177710 34 000 e 028 2018 00117627 12 000.
Evidenzia, infine, l'intervenuta prescrizione triennale della sola cartella numero 028 2016 00318992 66 000 per tasse automobilistiche.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura del 75 per cento del minimo della tariffa applicabile.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso come da motivazione. Lo rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto in euro 166,80 per compenso tabellare ed in euro 25,02 per spese generali oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.