Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DECHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI RIETI, in persona del prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TA OR;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di RIETI, emesso il 19/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2266 udienza del 03/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 19 aprile 2001, il Tribunale di Rieti annullava il decreto di espulsione emesso il precedente 9 aprile dal Prefetto del luogo nei confronti dello straniero OR AN privo di permesso di soggiorno. Osservava il giudice che il mancato ottenimento del permesso non legittima, di par sè, l'espulsione, dato il carattere non perentorio del termine per la relativa domanda e atteso che l'interesse pubblico alla sicurezza dell'ordinato vivere civile, il quale giustifica le limitazioni alla libertà di ingresso e soggiorno nello Stato, non è compromesso dalla mera inottemperanza agli oneri in proposito facenti carico allo straniero, allorché la condotta di quest'ultimo sia (come nella specie) "improntata ad una vita normale e dignitosa".
Ricorre per Cassazione il Prefetto di Rieti, articolando due motivi. Non svolge difese l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deduce, con il primo motivo, la nullità del provvedimento impugnato per non essere stato il Prefetto informato della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale, in violazione dell'art. 13-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113: del ricorso avverso il decreto di espulsione,
infatti, il Prefetto aveva avuto conoscenza soltanto con la trasmissione, da parte del Tribunale, a mazzo telefax, della decisione finale.
Il motivo e fondato.
A norma dell'art. 13-bis D.Lgs. 286/1998, cit., il ricorso dello straniero, con in calce il decreto di fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, deve essere notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. Nella specie, invece, risulta dagli atti (qui consultabili data la natura processuale del vizio in esame) che nessuna comunicazione del ricorso e dell'udienza fu data al Prefetto di Rieti, che aveva emesso il decreto di espulsione impugnato, mentre è, ovviamente, all'uopo irrilevante la comunicazione fattagli solo dopo la conclusione del processo.
L'accertata violazione dell'art. 13-bis, cit., comporta violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), con conseguente nullità dell'udienza e del decreto del Tribunale, che va pertanto cassato con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano in ciò assorbite le restanti censure, attinenti al contenuto della decisione del Tribunale, proposte con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spesa, al Tribunale di Rieti in persona di altro giudice. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004