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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2026, n. 17621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17621 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la misura alternativa della detezione domiciliare, concessa il 19 dicembre 2024 in relazione a un provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con fine pena al 20 ottobre 2026. Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della disposta revoca i fatti occorsi nella giornata del 20 agosto 2025, allorquando alle ore 9:55 XXXXXXXXX veniva controllato dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria alla guida della propria autovettura, a circa un chilometro dall’abitazione, dalla quale era autorizzato ad uscire dalle 10:00 alle 12:00. Apparendo nervoso e riluttante al controllo delle forze dell’ordine, il condannato veniva Penale Sent. Sez. 1 Num. 17621 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ES NT RA Data Udienza: 12/03/2026 sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Sul terrazzo dell’abitazione, in una stanza chiusa adibita a magazzino, era rinvenuta una scatola artigianale in legno con tracce di cocaina, collocata in uno scaffale unitamente a un rotolo di pellicola trasparente per il confezionamento;
tracce della medesima sostanza erano presenti su due oggetti a forma di stella e su un frullatore a immersione posti nelle vicinanze;
nel sito era reperita anche una macchina per confezionamento sottovuoto. Nel cortile di un immobile attiguo, appartenente alla madre del condannato, che risultava in stato di abbandono e al quale era possibile accedere tramite una tavola dal terrazzo dell’abitazione del controllato, erano trovati una cartuccia cal. 12, nonché un sacchetto della spesa con all’interno un bilancino di precisione e circa 11 gr. di marijuana, sostanza che il figlio minore affermava di detenere per uso personale Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto gli esiti della perquisizione indicativi della persistente dedizione del condannato - gravato da precedenti per furto e per reati in materia di armi, già destinatario di misura di prevenzione personale e di condanna per estorsione con l’aggravante speciale mafiosa - a traffici illeciti e di contatti con ambienti criminali in grado di procurare sostanze stupefacenti da destinare al commercio, ravvisando un’incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito al condannato la detenzione della sostanza stupefacente, della cartuccia e del bilancino, trascurando che il ricorrente conviveva con altri familiari, tra cui il figlio minore, il quale aveva ammesso la detenzione per uso personale della marijuana. Rilevato che l’unica trasgressione attribuibile all’assistito è rappresentata dall’uscita dal domicilio cinque minuti prima dell’orario autorizzato, lamenta l’omessa individuazione di specifici comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il sesto comma dell'art. 47-ter Ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Ne consegue che la revoca non opera automaticamente in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma può essere disposta solo quando il condannato abbia tenuto condotte inconciliabili con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio. Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione congrua ed esente da fratture logiche, ha autonomamente valutato le risultanze del controllo e delle perquisizioni eseguite dalle forze dell’ordine, concludendo che fosse ascrivibile al condannato la detenzione non solo dello stupefacente sequestrato, del quale il figlio aveva ammesso il possesso per uso personale, ma anche della strumentazione per la lavorazione, la pesatura e il confezionamento della 2 droga, in parte recante tracce di cocaina. La predetta detenzione, considerata sintomatica di persistenti collegamenti con gli ambienti del narcotraffico, da parte di soggetto portatore di pericolosità soggettiva desunta dai precedenti penali e dalla sottoposizione a misura di prevenzione personale, si è inserita in un più ampio quadro comportamentale, connotato dall’accertata inosservanza dell’orario stabilito per le uscite dal domicilio, dalla concorrente illegale detenzione della cartuccia e di volatili di specie protetta, rivelatore di persistente refrattarietà all’osservanza della legge Da tali evidenze i giudici della sorveglianza hanno inferito il mancato avvio di un percorso di revisione critica e l’incapacità del ricorrente di sottostare a un regime auto- contenitivo, enucleando un rischio di recidiva incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. Alle argomentazioni esposte il ricorrente oppone censure di merito, incentrate su una generica riferibilità a terzi, non meglio individuati, della disponibilità della sostanza e degli strumenti rinvenuti nel terrazzo della propria abitazione e nel limitrofo cortile in stato di abbandono, cui aveva accesso tramite una tavola.
3. L’impugnazione deve essere pertanto rigettata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT RA ES IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la misura alternativa della detezione domiciliare, concessa il 19 dicembre 2024 in relazione a un provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con fine pena al 20 ottobre 2026. Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della disposta revoca i fatti occorsi nella giornata del 20 agosto 2025, allorquando alle ore 9:55 XXXXXXXXX veniva controllato dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria alla guida della propria autovettura, a circa un chilometro dall’abitazione, dalla quale era autorizzato ad uscire dalle 10:00 alle 12:00. Apparendo nervoso e riluttante al controllo delle forze dell’ordine, il condannato veniva Penale Sent. Sez. 1 Num. 17621 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ES NT RA Data Udienza: 12/03/2026 sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Sul terrazzo dell’abitazione, in una stanza chiusa adibita a magazzino, era rinvenuta una scatola artigianale in legno con tracce di cocaina, collocata in uno scaffale unitamente a un rotolo di pellicola trasparente per il confezionamento;
tracce della medesima sostanza erano presenti su due oggetti a forma di stella e su un frullatore a immersione posti nelle vicinanze;
nel sito era reperita anche una macchina per confezionamento sottovuoto. Nel cortile di un immobile attiguo, appartenente alla madre del condannato, che risultava in stato di abbandono e al quale era possibile accedere tramite una tavola dal terrazzo dell’abitazione del controllato, erano trovati una cartuccia cal. 12, nonché un sacchetto della spesa con all’interno un bilancino di precisione e circa 11 gr. di marijuana, sostanza che il figlio minore affermava di detenere per uso personale Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto gli esiti della perquisizione indicativi della persistente dedizione del condannato - gravato da precedenti per furto e per reati in materia di armi, già destinatario di misura di prevenzione personale e di condanna per estorsione con l’aggravante speciale mafiosa - a traffici illeciti e di contatti con ambienti criminali in grado di procurare sostanze stupefacenti da destinare al commercio, ravvisando un’incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito al condannato la detenzione della sostanza stupefacente, della cartuccia e del bilancino, trascurando che il ricorrente conviveva con altri familiari, tra cui il figlio minore, il quale aveva ammesso la detenzione per uso personale della marijuana. Rilevato che l’unica trasgressione attribuibile all’assistito è rappresentata dall’uscita dal domicilio cinque minuti prima dell’orario autorizzato, lamenta l’omessa individuazione di specifici comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il sesto comma dell'art. 47-ter Ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Ne consegue che la revoca non opera automaticamente in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma può essere disposta solo quando il condannato abbia tenuto condotte inconciliabili con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio. Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione congrua ed esente da fratture logiche, ha autonomamente valutato le risultanze del controllo e delle perquisizioni eseguite dalle forze dell’ordine, concludendo che fosse ascrivibile al condannato la detenzione non solo dello stupefacente sequestrato, del quale il figlio aveva ammesso il possesso per uso personale, ma anche della strumentazione per la lavorazione, la pesatura e il confezionamento della 2 droga, in parte recante tracce di cocaina. La predetta detenzione, considerata sintomatica di persistenti collegamenti con gli ambienti del narcotraffico, da parte di soggetto portatore di pericolosità soggettiva desunta dai precedenti penali e dalla sottoposizione a misura di prevenzione personale, si è inserita in un più ampio quadro comportamentale, connotato dall’accertata inosservanza dell’orario stabilito per le uscite dal domicilio, dalla concorrente illegale detenzione della cartuccia e di volatili di specie protetta, rivelatore di persistente refrattarietà all’osservanza della legge Da tali evidenze i giudici della sorveglianza hanno inferito il mancato avvio di un percorso di revisione critica e l’incapacità del ricorrente di sottostare a un regime auto- contenitivo, enucleando un rischio di recidiva incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. Alle argomentazioni esposte il ricorrente oppone censure di merito, incentrate su una generica riferibilità a terzi, non meglio individuati, della disponibilità della sostanza e degli strumenti rinvenuti nel terrazzo della propria abitazione e nel limitrofo cortile in stato di abbandono, cui aveva accesso tramite una tavola.
3. L’impugnazione deve essere pertanto rigettata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT RA ES IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3