CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Graffe° CO, n. ER (Tp) 20/01/1975 avverso la sentenza n. 1869/21 della Corte di appello di Palermo del 31/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Nicolò Clemenza, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di CO FE alla pena di undici mesi di reclusione in ordine Penale Sent. Sez. 6 Num. 1600 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/11/2022 alla ribadita affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un unico motivo di censura lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale inflitto la condanna tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., anziché fare riferimento al tenore della contestazione, contemplante la recidiva di cui all'art. 99, terzo comma, cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale requirente, <la difesa propone solo apparentemente una questione di diritto, in realtà recisamente superata dalla lettura integrale del capo incolpazione cui ciò che viene contestata all'imputato è la "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale", come tale rientrante nel disposto all'art. 99, quarto comma cod. pen. non sfugge, ovviamente, nell'indicazione numerica degli articoli contestazione si riporti dizione art. terzo comma, pen., ma meno pare dimenticare il difensore le fattispecie cd. recidiva aggravata al ben possono rappresentare specificazione delle ipotesi reiterata può presentarsi (potendo stessa, diversamente, rimanere nella forma "semplice" allorché soggetto, già recidivo, commette un ulteriore delitto colposo indole diversa dai precedenti), con conseguenza più ci lamentare un'incompletezza formale dato numerico, errore concettuale, posto integrano certo escludono. detto, caso esame, indipendentemente dal ricorre anche formula espressiva completa della circostanza 2 aggravante esame rispetto a quello dictum pronuncia condanna ("recidiva infraquinquennale"), elide ogni dubbio sulla correttezza ragionamento operato corte, incentrato sull'art. coerentemente íncolpazione (ove compare nelle forme aggravate ex pen.), né vi stato aumento pena esulerebbe da quanto contestato>. • I pertinenti rilievi dell'organo requirente vanno interamente condivisi, anche perché esauriscono compiutamente il ventaglio delle considerazioni richieste dal contenuto della doglianza formulata dal ricorrente. Vale, infatti, aggiuntivamente osservare che la natura qualificata della recidiva è stata correttamente enunciata nell'imputazione (capo A) come reiterata, specifica e infraquinquennale, mentre l'indicazione nell'editto di accusa dell'art. 99, terzo comma, cod. pen. costituisce mero refuso o errore materiale, del tutto ininfluente rispetto alle valutazioni e alle determinazioni svolte dai giudici di merito. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondata in rapporto ad una contestazione precisa e puntuale quanto alla recidiva, rispetto alla quale la tesi difensiva della modificazione del titolo del reato (pag. 3 ricorso) diviene quasi pretestuosa, meritando la sanzione dell'inammissibilità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 9 novembre 2022 Il consigliere esSensore Il Presid nte
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Nicolò Clemenza, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di CO FE alla pena di undici mesi di reclusione in ordine Penale Sent. Sez. 6 Num. 1600 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/11/2022 alla ribadita affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un unico motivo di censura lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale inflitto la condanna tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., anziché fare riferimento al tenore della contestazione, contemplante la recidiva di cui all'art. 99, terzo comma, cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale requirente, <la difesa propone solo apparentemente una questione di diritto, in realtà recisamente superata dalla lettura integrale del capo incolpazione cui ciò che viene contestata all'imputato è la "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale", come tale rientrante nel disposto all'art. 99, quarto comma cod. pen. non sfugge, ovviamente, nell'indicazione numerica degli articoli contestazione si riporti dizione art. terzo comma, pen., ma meno pare dimenticare il difensore le fattispecie cd. recidiva aggravata al ben possono rappresentare specificazione delle ipotesi reiterata può presentarsi (potendo stessa, diversamente, rimanere nella forma "semplice" allorché soggetto, già recidivo, commette un ulteriore delitto colposo indole diversa dai precedenti), con conseguenza più ci lamentare un'incompletezza formale dato numerico, errore concettuale, posto integrano certo escludono. detto, caso esame, indipendentemente dal ricorre anche formula espressiva completa della circostanza 2 aggravante esame rispetto a quello dictum pronuncia condanna ("recidiva infraquinquennale"), elide ogni dubbio sulla correttezza ragionamento operato corte, incentrato sull'art. coerentemente íncolpazione (ove compare nelle forme aggravate ex pen.), né vi stato aumento pena esulerebbe da quanto contestato>. • I pertinenti rilievi dell'organo requirente vanno interamente condivisi, anche perché esauriscono compiutamente il ventaglio delle considerazioni richieste dal contenuto della doglianza formulata dal ricorrente. Vale, infatti, aggiuntivamente osservare che la natura qualificata della recidiva è stata correttamente enunciata nell'imputazione (capo A) come reiterata, specifica e infraquinquennale, mentre l'indicazione nell'editto di accusa dell'art. 99, terzo comma, cod. pen. costituisce mero refuso o errore materiale, del tutto ininfluente rispetto alle valutazioni e alle determinazioni svolte dai giudici di merito. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondata in rapporto ad una contestazione precisa e puntuale quanto alla recidiva, rispetto alla quale la tesi difensiva della modificazione del titolo del reato (pag. 3 ricorso) diviene quasi pretestuosa, meritando la sanzione dell'inammissibilità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 9 novembre 2022 Il consigliere esSensore Il Presid nte