Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
La ricusazione è atto personale dell'interessato sicché deve escludersi un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore; quest'ultimo, tuttavia, può proporre istanza di ricusazione a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Peraltro, il fatto che il mandato non abbisogni di forme determinate non significa che il difensore sia esonerato dall'onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli. Ne consegue che - al fine di ritenere la sussistenza di un mandato specifico a ricusare - non è sufficiente l'espressione "nell'interesse dell'assistito" contenuta nella dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2002, n. 6441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6441 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Franco MARRONE Presidente
Dott. Carlo COGNETTI Consigliere
Dott. Pierfrancesco MARINI Consigliere
Dott. Nicola COLAIANNI Consigliere
Dott. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 19.7.2002 dall'avv. Pasquale Ciampa difensore di:
EL DA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 4.7.2002 della Corte di Appello di Roma;
lette le conclusioni del P. M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nell'interesse di EL DA nei confronti del magistrato OT UP, rilevando che la dichiarazione medesima risultava proposta direttamente dal difensore, che era privo di autonoma legittimazione. In linea con un'affermazione giurisprudenziale di legittimità, formatasi sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite 27.1.100 5, n. 18, Battaglia, il giudice di merito sosteneva che il difensore, ai fini della valida proposizione dell'atto di ricusazione, avrebbe dovuto essere munito di apposito mandato, anche se non necessariamente redatto nelle forme della procura speciale. Nel caso di specie, non vi era alcuna prova o documentazione relativa a tale mandato ne' del suo conferimento vi era, quanto meno, menzione nella dichiarazione anzidetta.
2. - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 38, comma quarto, del codice di rito. Sostiene, al riguardo, che l'apposito mandato per la proposizione dell'atto di ricusazione non abbisogna di forme particolari e può essere conferito anche verbalmente. Nel caso di specie, l'espressione introduttiva del ricorso, per la quale la ricusazione era proposta nell'interesse dell'assistito, lasciava presupporre l'esistenza di un apposito mandato conferito al difensore ricusante. Ad ogni buon conto, non occorrendo l'allegazione della prova del mandato, il giudice chiamato a provvedere avrebbe potuto accertarne l'esistenza, invitando la parte a fornire idonea dimostrazione, anziché ritenere senz'altro inammissibile la dichiarazione. 3. - La censura è manifestamente infondata.
È pacifica affermazione giurisprudenziale di legittimità, maturata proprio nel solco della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, che la dichiarazione di ricusazione è atto strettamente di parte e, più precisamente, atto personale dell'interessato, per cui deve escludersi un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore. Quest'ultimo può certamente proporre istanza di ricusazione a condizione, però, che sia munito di espresso mandato, pure se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Se, dunque, il mandato non abbisogna di forme determinate, ciò non significa, però, che il difensore possa ritenersi esonerato dall'onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli, si da consentire, in ogni momento, l'eventuale verifica dell'effettiva riconducibilità della decisione di ricusare alla parte personalmente.
Orbene, nel caso di specie, è corretta la statuizione della Corte di merito che ha rilevato il difetto di legittimazione del difensore sull'ineccepibile rilievo che, nella specie, non solo mancava la prova del mandato, ma il suo conferimento non era neppure allegato nell'atto di ricusazione, che, sottoscritto dal solo difensore, risultava proposto nell'interesse dell'assistito. Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, la formula anzidetta non è univocamente rivelatrice dell'esistenza di un apposito mandato, stante la sua evidente genericità ed equivocità, non sembrando dubbio che anche un'autonoma iniziativa del difensore - che è l'esatto contrario di un incarico espressamente conferitogli dall'assistito, che intenda davvero ricusare il suo giudice - è pur essa azione - anche dichiaratamente - intrapresa nell'interesse di altri.
4. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 FEBBRAIO 2003.