Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5592
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Sentenza 14 aprile 2001

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Alla luce della interpretazione data alla normativa che disciplina regola la materia del riposo settimanale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 1971, deve affermarsi che la regola secondo la quale detto riposo deve essere goduto dopo sei giorni di espletamento dell'attività lavorativa non assume valore assoluto, sicché non solo la legge, ma anche i contratti collettivi o individuali possono prevedere una disciplina difforme, alla condizione che sussistano situazioni che la rendano necessaria a tutela di interessi apprezzabili, e che, inoltre, non venga snaturato o eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro, e non vengano superati i limiti di ragionevolezza, soprattutto riguardo alla tutela della salute del lavoratore. (Fattispecie in tema di prestazione di attività lavorativa di addetti alla stampa di giornali quotidiani).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5592
    Data del deposito : 14 aprile 2001

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