Sentenza 14 aprile 2001
Massime • 1
Alla luce della interpretazione data alla normativa che disciplina regola la materia del riposo settimanale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 1971, deve affermarsi che la regola secondo la quale detto riposo deve essere goduto dopo sei giorni di espletamento dell'attività lavorativa non assume valore assoluto, sicché non solo la legge, ma anche i contratti collettivi o individuali possono prevedere una disciplina difforme, alla condizione che sussistano situazioni che la rendano necessaria a tutela di interessi apprezzabili, e che, inoltre, non venga snaturato o eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro, e non vengano superati i limiti di ragionevolezza, soprattutto riguardo alla tutela della salute del lavoratore. (Fattispecie in tema di prestazione di attività lavorativa di addetti alla stampa di giornali quotidiani).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT AR, elettivamente domiciliato in Roma al viale Angelico n.35 presso l'avv. Domenico D'Amati, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ TIPOGRAFICA TIBURTINA s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 1 presso l'avv. prof. Giovanni Ghera, che unitamente agli avv. Salvatore de Francesco e Giorgio Cosmelli che lo rappresentano e difendono giusta procura per notaio Gianluca Napoleone in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di n. 20890 del 20.11.1997, reg. gen. 5604 del 1992.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 Dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.11.1997 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla Tipografica Tiburtina s.r.l. nei confronti di IE CC, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda di compensi per lavoro straordinario resi dal IE nel settimo giorno di lavoro. Osservava in motivazione che la prestazione di lavoro in turni che comportavano lavoro domenicale e a volte prestazioni di lavoro per sette giorni consecutivi, con fruizione di riposo settimanale in media ogni sei giorni, era avvenuta nel rispetto della normativa legale e contrattuale. Rilevava infatti che dalle sentenze n. 105 del 1972 e 146 del 1971 della Corte Costituzionale risultava per le aziende che stampano giornali era concessa la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la previsione di turni su più di sette giorni ove concorresse la necessità di apprezzabili interessi, non venissero superati limiti di ragionevolezza rispetto alle esigenze dei lavoratori, configurabili nella fattispecie dal fatto che una diversa organizzazione dei turni su sette giorni non avrebbe consentito mai ai turnisti di usufruire del riposo di domenica.
Osservava che la contrattazione collettiva aveva previsto per gli operai addetti alla stampa il lavoro in turni di sette giorni come poteva desumersi dalla qualificazione del riposo, previsto come compensativo, cioè diretto al recupero di riposo settimanale, terminologia che sarebbe stata impropria se la interpretazione da dare fosse quella del normale riposo settimanale. Rilevava, quindi, che nel contratto collettivo del 1982, che regola il periodo controverso del rapporto, era previsto per la specifica categoria, a differenza di quelli precedenti, solo un limite giornaliero e non anche settimanale, sicché l'unico limite era quello legale di 48 ore che i turni ultrasettimanali non superavano.
Concludeva che i turni di lavoro dal ricorrente non violavano alcun principio legale e contrattuale e non prevedevano prestazione di lavoro straordinario. Da questa legalità della prestazione derivava che nessun compenso di natura risarcitoria poteva competere per il lavoro nel settimo giorno, mentre non era stata dedotta l'inadeguatezza della retribuzione a compensare la natura più onerosa della prestazione nel settimo giorno.
Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi il IE, resiste con controricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi la Tipografica Tiburtina, cui resiste con controricorso il ricorrente. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 8, 15, della legge n. 370 del 1934, 112 c.p.c e 36 Cost. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente contesta, perché in contrasto con le norme indicate, l'affermazione del Tribunale che il riposo possa cadere anche dopo il settimo giorno lavorato. Deduce che l'art. 5 della legge n. 370 consente di lavorare di domenica ma non di spostare il riposo oltre il settimo giorno. Contesta, come non sorretta da prova, la circostanza affermata dal Tribunale che nella azienda sussistessero cicli lavorativi comprendenti anche la domenica.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione delle stesse norme e dei medesimi vizi motivazionali. il ricorrente deduce che la deroga alla periodicità settimanale può essere introdotta solo da norme di legge ordinaria che, direttamente o mediante il rinvio alla contrattazione collettiva, autorizzino la deroga e che nella specie tali norme mancano.
Con il terzo motivo, denunziando oltre ai vizi dei precedenti motivi anche la violazione dell'art. 1362 c.c., il IE censura la sentenza per avere interpretato il contratto collettivo desumendo dalla qualificazione di compensativo di un riposo la possibilità di spostarlo oltre il settimo giorno ed obliterando la clausola espressa che prevede espressamente all'art. 4 un orario di lavoro distribuito su sei giornate lavorative.
Con il quarto motivo, denunziando i medesimi vizi dei precedenti, il ricorrente contesta l'accertamento dei presupposti che secondo i principi affermati dalla sentenza n. 105 del 1972 autorizzerebbero una diversa cadenza della festività mancando nella specie la necessità di una diversa turnazione.
Con il quinto motivo, denunziando i medesimi vizi dei precedenti, il ricorrente contesta la interpretazione del Tribunale secondo la quale il contratto del 1982 non avrebbe previsto un orario settimanale con la conseguenza che le prestazioni del settimo giorno non sarebbero straordinarie, citando clausole che prevedono espressamente 36 ore settimanali.
Con il sesto motivo, denunziando i medesimi vizi e la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., il ricorrente assume erronea l'affermazione del Tribunale che la prestazione resa secondo un legittimo rapporto contrattuale non possa dar luogo ad un indennizzo, essendo esso invece dovuto in ragione della penosità della prestazione per il suo protrarsi oltre il settimo giorno come riconosciuto da numerose sentenze di legittimità nn. 342 del 1989, 9409 del 1991. Contestava quindi che con il ricorso introduttivo non fosse stato chiesto un compenso per la penosità, avendo chiesto, oltre che la maggiorazione per lo straordinario, in via subordinata anche a titolo di indennità per mancato riposo o risarcimento. Assumeva, infatti, che presupposto del compenso indennitario è una prestazione lecita ma penosa.
Si premette che sulla questione della ammissibilità di una periodicità del riposo settimanale diversa da quella di sei giorni la giurisprudenza di legittimità non è uniforme. Alcune sentenze, cfr. SS.UU. n. 1162 del 1969, n. 8514 del 1987, n. 10836 del 1997 negano tale possibilità con il conseguente riconoscimento di un diritto di natura risarcitoria per la prestazione nel settimo giorno, diritto distinto ed eventualmente cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e/o domenicale. Altre sentenze, cfr. n. 623 del 1995, n. 6446 del 1994, nn. 286 e 11419 del 2000, sulla scorta della interpretazione data alla normativa che regola la materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 1971 affermano questa possibilità ove concorrano i tre presupposti costituiti:
1 - stati di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi;
venga conservato il rapporto di un riposo a fronte di sei giorni lavorativi, non vengano superati limiti di ragionevolezza soprattutto riguardo alla tutela della salute del lavoratore.
Ritiene il Collegio di aderire a questa seconda interpretazione, uniformandosi ai principi affermati da questa Corte con sentenza n. 11419 del 2000 in una vertenza di identico oggetto nei confronti della medesima società, sul rilievo che le decisioni di segno contrario non tengono conto della interpretazione, in tema di periodicità del riposo settimanale è stata data dell'art. 36 della Costituzione, data dal giudice delle leggi.
Passando all'esame dei motivi di ricorso il primo ed il secondo di essi, affermando la inderogabilità assoluta della periodicità settimanale o la sua derogabilità soltanto per previsione di norma di legge, si pongono in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 1971, sia riguardo alla ammissibilità di turnazioni ultrasettimanali sia riguardo alla natura delle norme che possono disciplinare la turnazione dei riposi che nell'ambito dei tre limiti sopra indicati possono essere, secondo quanto affermato nella sentenza n. 148/71, anche contratti collettivi ed individuali o regolamenti.
Con il terzo e quinto motivo si censurano l'interpretazione data dal Tribunale al contratto collettivo del 1982 sia sulla periodicità del riposo settimanale e sul lavoro settimanale invocando a chiarimento della interpretazione proposta la lettera dei precedenti contratti collettivi. Con il terzo motivo si contesta che dal termine compensativo possa desumersi che il riposo così qualificato sia prevista la possibilità di spostare oltre il settimo giorno il riposo, con il quinto che non sia previsto un orario settimanale. Con il quinto motivo, anche sulla scorta di espresse previsioni della contrattazione precedente, si afferma che il contratto prevede espressamente la settimana di sei giorni e di 36 ore lavorative. Osserva il Collegio che le censure non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza che ha rilevato il venir meno nel contratto del 1982 del limite orario settimanale per lo straordinario e che ha ritenuto che la previsione di una settimana di 36 ore distribuiti in 6 giorni fosse per la generalità dei dipendenti ma non per gli addetti alla stampa del settimo numero, cui appartiene il IE. La possibilità di una diversa lettura delle clausole contrattuali prospettata dal ricorrente non implica necessariamente l'illogicità di quella adottata dal Tribunale e prospetta questioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità.
Identico rilievo deve farsi per il quarto motivo che censura l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per una turnazione ultrasettimanale. La censura riguarda solo la sussistenza del primo requisito dei tre sopra riportati. Il Tribunale ha ritenuto la necessità di derogare alla periodicità settimanale sul rilievo, non contestato in fatto, che una diversa turnazione avrebbe comportato per la categoria di non godere mai del riposo di domenica, mentre quella adottata lo consente per alcune volte. Si tratta di esigenza che concerne la qualità della vita di questi lavoratori, che essa prevalga sul disagio del turno ultrasettimanale e costituisca una necessità per adottarlo è palesemente una valutazione di fatto propria del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità. Con l'ultimo motivo il ricorrente contesta di non avere richiesto il compenso a titolo di adeguamento della retribuzione e che egli dovesse provare l'inadeguatezza di essa. Assume che accanto al titolo risarcitorio e retributivo vi è un terzo tipo di compensi di natura indennitaria collegata alla penosità della prestazione che sarebbe quello nella specie richiesto. La tesi non è condivisibile in quanto la penosità della prestazione costituisce uno degli aspetti della qualità del lavoro sui quali va parametrata la retribuzione. Infatti la particolare penosità del lavoro straordinario, notturno, domenicale, ovvero in particolari ambienti, quali trincee, gallerie etc. è normalmente compensata con maggiorazioni di retribuzione. Non è pertanto censurabile l'interpretazione del Tribunale che il IE abbia proposto solo azione risarcitoria. La questione è assorbente rispetto alla ulteriore censura sull'onere della prova dell'adeguatezza della retribuzione, in quanto, non essendo stata proposta tale domanda, diviene irrilevante stabilire a chi spettasse l'onere di provarla. Va comunque precisato che il Tribunale, premesso che è pacifico che la categoria cui appartiene il IE godesse di particolari trattamenti in relazione alle peculiarità della prestazione, ha sollevato la questione che nella specie non fosse stato allegato che detti trattamenti non fossero imputabili al disagio del turno ultrasettimanale, allegazione che costituisce la necessaria premessa per la liquidazione di un compenso per esso. Il ricorso principale va pertanto rigettato.
Il ricorso incidentale, proposto come condizionato, va dichiarato inammissibile in quanto il rigetto di quello principale ha fatto venir meno, per espressa ammissione della proponente, l'interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2001