Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA UP 6-5 2 1 2 1 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR SS ZION Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE e ગ infruntin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3279/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Dott. Giovanni Silvio Coco - Consigliere Consigliere - Cron. 14583 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 2374 Dott. LU Francesco DI NANNI - Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. S 24 sul ricorso proposto da: 1800 per diritti !.. TI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA イインの 11 11.05.20 IL CANCELLIERE DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PIZZOLI, difeso dall'avvocato PIETRO € 0,77 1.1500 TRABACE, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA -
contro
MA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE - - MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, difeso dall'avvocato MAURO GADALETA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 988/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 17/10/97 e depositata il 04/11/97 (R.G. 2001 96 1377/95); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Brunoudienza del 19/01/01 dal DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. Rileva in fatto ed in diritto: Riunendo due ricorsi, proposti l'uno da TE Lui- gi in proprio e l'altro dallo stesso TE quale socio accomandatario della s.a.s. C.I.M., il presidente del tribunale di Bari ha ingiunto a TI AT il paga- mento della complessiva somma di L. 13.935.029 oltre accessori. L'ingiunto si è opposto, deducendo che l'intera Rom ant sommatoria era stata estinta. L'opposto ha resistito e ha chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento del maggiore danno. Il Tribunale di Bari ha revocato il decreto opposto e condannato il TI al pagamento della complessiva somma di lire 10.466.537 con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Su gravame principale del TE ed incidentale del TI, la Corte di appello di Bari, con sentenza resa il 17.10.1997, ha rigettato l'opposizione e condannato il TI al pagamento dell'ulteriore somma di L. 2 1.169.550 in favore della società con gli interessi dall 1.1.1992. Per la cassazione di tale sentenza il TI ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi;
ha resi- stito con controricorso il TE. Con ordinanza emessa all'udienza del 7.2.2000 que- sta Corte ha disposto l'integrazione del contradditto- rio nei confronti di TE LU in qualità di socio accomandatario della società in accomandita semplice C.I.M. La cancelleria di questa Corte ha attestato che l'atto di integrazione del contraddittorio non è stato depositato. L'art. 371 bis c.p.c. prevede che, qualora l'atto di integrazione del contraddittorio non sia depositato entro venti giorni dalla scadenza del termine assegna- to, il ricorso è improcedibile. Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile. Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19.1.2001 Il Presidente Il Consigliere est. In counte ست Fiducia Вчино IL CANCELLARE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 10 MAG. 2001 A M IL CANCELLIERE E R P Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 21.0f. 11 Ufficio di Roma 2 20000 1565 Art. 270000