Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2010, n. 40008
CASS
Sentenza 27 ottobre 2010

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Massime1

In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, osservando che le lettere inviate dal denunciante al pubblico ufficiale non contenevano diffide ad adempiere, ma istanze dirette ad ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia).

Commentario1

  • 1Diffida ad adempiere e rifiuto di atti d’ufficioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2010, n. 40008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40008
Data del deposito : 27 ottobre 2010

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