Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, osservando che le lettere inviate dal denunciante al pubblico ufficiale non contenevano diffide ad adempiere, ma istanze dirette ad ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia).
Commentario • 1
- 1. Diffida ad adempiere e rifiuto di atti d’ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2010, n. 40008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40008 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1796
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 33658/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile IO LO;
avverso la sentenza 21.5.2008 n. 509/2008 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro;
nel processo a carico di:
AP BI;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, respinta l'impugnazione della parte civile IO LO, confermava la decisione di primo grado che, assolvendo AP BI dall'imputazione di cui all'art. 328 c.p., comma 2 con la formula "perché il fatto non sussiste ", non aveva accolto la domanda di risarcimento del danno presentata dal nominato IO LO.
Osservava la Corte territoriale che nelle lettere indirizzate da AC NI (amministratore del condominio Vannella) e dall'avv. IO (procuratore e difensore del predetto condominio) a AP BI, responsabile del Servizio urbanistico del Comune di Tortora, per ottener il rilascio di atti relativi alle opere di recinzione dei fondi confinanti e per sollecitare il sopralluogo del pubblico ufficiale e l'emissione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, non era contenuta la necessaria diffida ad adempiere, ragion per cui, mancando la messa in mora del pubblico ufficiale, non era configurabile la commissione del reato rubricato. Contro la sentenza ricorre la parte civile che denuncia:
1. erronea interpretazione della norma penale, assumendo che il reato in discorso si perfezione con il mancato compimento dell'atto di ufficio nel termine di trenta giorni dalla richiesta, senza che sia necessario l'invio di una diffida ad adempiere;
2. erronea applicazione della norma penale, perché la pretesa diffida ad adempiere, contrariamente all'opinione della Corte di merito, sarebbe rinvenibile sia nella lettera 8.8.2002, che alla richiesta di rilascio degli atti relativi alle pratiche edilizie dei proprietari confinanti e di sopralluogo diretto ad accertare eventuali abusi faceva seguire il seguente ammonimento: "in caso di mancata risposta verranno poste le condizioni per esperire azioni di tutela nei confronti di questo organo comunale competente", sia nella lettera del 15.1.2003, che alla richiesta di sopralluogo con adozione dell'ordine di sospensione dei lavori faceva seguire l'avvertimento: "si ammonisce questo Responsabile a voler provvedere, nei termini di legge dalla ricezione della presente, allo svolgimento delle doverose attività e conseguenti emanazione di atti necessitanti ... avvisando premurosamente che qualora si avesse un non ulteriore riscontro a quanto ribadito, si formalizzerà doverosa denuncia agli Organi di Giustizia". Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Con memoria difensiva del 9.10.2010 l'imputato, assumendo che la decisione assolutoria con il relativo accertamento dell'inesistenza dei fatti contestati ha acquistato autorità di giudicato, chiede sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, il rigetto dello stesso.
p.
2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Nell'impugnazione il ricorrente reitera le censure già esposte nei motivi d'appello, nonostante esse siano state adeguatamente confutate dalla Corte territoriale con il puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla corretta interpretazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 328 cod. pen., comma 2 e con una motivazione logicamente impeccabile.
Infatti questa Corte ha da tempo chiarito che la richiesta scritta, dalla cui ricezione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il pubblico ufficiale deve compiere l'atto del suo ufficio o rispondere esponendo le ragioni del ritardo, non va confusa con l'istanza che il privato rivolge al pubblico ufficiale per chiedere o sollecitare il compimento dell'atto amministrativo, ma è la diffida ad adempiere che, una volta scaduti invano i termini previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 viene indirizzata al pubblico ufficiale per intimargli il compimento dell'atto e metterlo in mora. I giudici del merito hanno escluso la sussistenza del reato contestato, osservando che le lettere prodotte dal denunciante non contenevano diffide ad adempiere, ma richieste, anche reiterate, dirette a ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia.
Il ricorrente tuttavia insiste nel sostenere che le missive datate 8.8.2002 e 15.1.2003 conterrebbero la diffida in questione, ma l'assunto è manifestamente infondato.
In ordine alla prima missiva, va preliminarmente rilevato che l'espressione usata dal mittente non è esattamente quella citata dal ricorrente (in verità nella lettera sta scritto: "Si auspica lo svolgimento di quanto in ultimo sollecitato (cioè una verifica dei luoghi, n.d.e.), nei tempi adeguati, diversamente verranno poste le condizioni per esperire azioni di tutela nei confronti di questo organo comunale", e non già: "In caso di mancata risposta verranno poste le condizioni per esperire azioni ...").
Orbene la missiva, letta secondo il senso comune delle parole, contiene una sollecitazione ad effettuare un sopralluogo e ad adottare i provvedimenti repressivi di eventuali abusi, ammonendo che, se l'atto sollecitato non sarà compiuto "nei tempi adeguati", "verranno poste le condizioni per esperire azioni di tutela", ossia, cercando di tradurre in termini concreti la generica oscurità del linguaggio usato, si procederà alla messa in mora del pubblico ufficiale rimasto inerte. È mancata, dunque, quella diffida ad adempiere che costituisce il necessario presupposto del delitto previsto dall'art. 328 c.p., comma 2. Aggiungasi che la lettera in discorso è sottoscritta dall'amministratore condominiale AC NI e non dall'odierno ricorrente, il quale ultimo, essendosi costituito parte civile in proprio e non in rappresentanza del condominio, non può pretendere di aver subito danni dalla mancata risposta;
e pertanto il ricorso, per questa parte, è inammissibile anche per carenza di interesse. L'altra missiva, quella del 15.1.2003, è vergata dal ricorrente, ma - come ha già esattamente rilevato il giudice del merito - non è contemplata dal capo d'imputazione. Comunque la sollecitazione ad eseguire il sopralluogo è stata evasa e il pubblico ufficiale ne da conto al privato con nota del 7.3.2003. E non vale l'obiezione che detta nota è stata scritta a distanza superiore ai trenta giorni dalla richiesta, perché l'atto d'ufficio nella specie richiesto va individuato nel compimento del sopralluogo, e non già nella nota che ne riferiva l'esito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata la colpa con cui ha determinato l'inammissibilità, anche al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010