Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE IANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
OR SS
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 94/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 70041 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 22 luglio 2025, proposto da P.G. nata a [...] residente a [...]C.F. SS n.q. di titolare di pensione di reversibilità del sig. L. R. G., nato a SS e deceduto SS, elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell’avv. Francesca VA di AN IN, C.F.: [...], PEC:
francescavannidisanvincenzo@pecavvpa.it, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
contro
- l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica -Dipartimento Reg. della Funzione Pubblica e del Personale,
(C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti
RA AM (C.F.: [...]) e TO LO (C.F.:
[...]) dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura in atti pec:
laura.lamacchia1@pec.it e vitolongo@pecavvpa.it;
- parte resistente -
- FONDO SI IA (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MI NI ([...]) e RG SA (
[...]) giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 posta elettronica certificata: avv.b.lipani@pec.it e margheritasanfratello@pec.it.
- parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, per parte ricorrente l’avv. VA di AN IN e, per le parti resistenti, l’avv. NI in sostituzione degli avv.ti SA, AM e LO come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il patrocinio dell’avv. Isabella Casales Mangano, la sig.ra P.
n.q. di vedova titolare di pensione di reversibilità del sig. L. R. G., già
dipendente della Regione Siciliana in quiescenza dall’1/2/1992, ha incardinato il presente giudizio chiedendo: “Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni regionali, ognuna nell’ambito di propria competenza, al pagamento in suo favore delle relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Salvo ogni altro diritto”.
Parte ricorrente, anzitutto, ha evidenziato di aver diffidato il Fondo Pensioni chiedendo di provvedere alla rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (di seguito denominata R.I.A.) in godimento per il triennio 1991-1993 e la conseguente liquidazione delle differenze economiche maturate oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A fondamento dell’istanza, la ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza del quale era stata limitata al 31 dicembre 1990 l’operatività delle maggiorazioni della R.I.A.,
nonostante l’originaria proroga fino al 31 dicembre 1993 prevista dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la declaratoria di incostituzionalità avrebbe determinato la caducazione degli effetti giuridici della norma interpretativa, con conseguente riespansione della disciplina originaria e applicabilità delle maggiorazioni della R.I.A. anche per il triennio 1991-1993.
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che tale effetto si estenderebbe anche all’ordinamento regionale siciliano, in considerazione del costante parallelismo - tra la normativa statale e quella regionale di cui ha dato rassegna - teso a garantire il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico nazionale nonché la parità di trattamento tra personale statale e regionale.
In tale ottica, ha dedotto che gli incrementi retributivi previsti dalla legge regionale n. 19 del 1991 e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, originariamente riferiti all’ultima tranche del triennio 1988-1990, debbano ritenersi operanti anche per il successivo triennio 1991-1993, in conseguenza della proroga disposta a livello statale e della natura di riforma economico-sociale attribuita al D.L. 384/1992.
La ricorrente, nonostante la formale richiesta, non ha ricevuto alcun riscontro e, pertanto, ha incoato il presente giudizio.
II. Con memoria depositata il 16 febbraio 2026, l’avv. Francesca VA di AN IN si è costituito quale nuovo difensore della sig.ra G. P. sino a quel momento difesa dall’avv. Isabella Casales Mangano.
III. Con memoria del 17 febbraio 2026 si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. L’Amministrazione regionale ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto la pretesa in argomento non sarebbe stata azionata dal de cuius - suo dante causa - quando questi era ancora in vita.
L’Amministrazione regionale ha, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia, ritenendo la RIA sostanzialmente una maggiorazione stipendiale che compone il trattamento economico dei pubblici dipendenti nonché l’intervenuta decadenza.
Richiamate poi, alcune decisioni già intervenute su questioni ritenute sostanzialmente identiche, l’Assessorato ha rilevato come la citata declaratoria di incostituzionalità si riferisca al solo “comparto ministeri” e, pertanto, il ricorso risulti sostanzialmente infondato rilevando, al contempo, che il legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale, ha provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della R.I.A. regionale che risulta, pertanto, simile ma comunque diverso e autonomo rispetto a quello della R.I.A.
statale.
Tanto troverebbe, peraltro, conferma nella considerazione che lo Statuto della Regione Siciliana all’art. 14 comma 1, lettera q) prevede che lo "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" è materia di legislazione esclusiva della Regione.
Da ultimo, l’Assessorato ha eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. ed ha osservato come la pronuncia della Corte costituzionale non influisca sui rapporti esauriti.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo: “- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche alla luce della consolidata giurisprudenza menzionata”.
IV. Con comparsa debitamente depositata in data 18 febbraio 2026, si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni che, in primo luogo, analogamente a quanto argomentato dall’Assessorato regionale, ha rilevato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Nel merito, secondo l’Ente previdenziale, il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto la sentenza della Corte costituzionale richiamata si applicherebbe limitatamente ai dipendenti del “Comparto Ministeri”. Tale orientamento, peraltro, non risulterebbe smentito neanche dalla sentenza n. 7445 del 5/9/2024 emessa dal Consiglio di Stato, poiché riferita esclusivamente a personale dipendente dal Ministero della difesa.
È stato, inoltre, evidenziato che il legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale, ha provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità proprie e peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della RIA regionale, che risulta pertanto simile, ma comunque diverso e autonomo, rispetto a quello della RIA statale.
Da ultimo, eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale, il Fondo pensioni ha richiamato alcune decisioni di questa Sezione su questione analoga ed ha concluso chiedendo:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto; - in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso; -
rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
V. Nel corso della pubblica udienza del 19 marzo 2026, le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, verte sul diritto della stessa, quale titolare della pensione di reversibilità del sig. L.R. G. - dipendente della Regione Siciliana in quiescenza deceduto SS - alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in ragione dell’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale alla luce di quanto affermato dalla Sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.
2. In via del tutto pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte. La domanda di parte ricorrente attiene, infatti, come appena accennato, alla sola prestazione pensionistica. Al riguardo, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione “ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte” (cfr. S.U., sent. 16168/2011).
Inoltre, va rammentato che qualora si chieda un trattamento pensionistico maggiore giacché fondato su una migliore retribuzione rispetto a quella sulla cui base era stato liquidato, senza che ciò comporti alcuna incidenza sul rapporto di servizio, né alcuna delibazione sugli atti ad esso ricollegabili, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla parte riguarda, esclusivamente, la prestazione pensionistica “e la relativa quantificazione, presupponendo”, sì “diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest’ultimo bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega”
(Cassazione, Sezioni Unite, n. 16168/2011, n. 14/92007, n. 6404/2005, n.
12722/2005, n. 9343/2002, n. 10973/2001, n. 99/1999) (Cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 1185/2012).
Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierno giudizio.
3. Ancora, preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione attiva della sig.ra P. in quanto la richiesta della stessa attiene alla rideterminazione del proprio trattamento di reversibilità e non a benefici non invocati – pur potendo - dal coniuge deceduto. Al riguardo, occorre rilevare che il decesso del sig. L. R. è occorso prima della pronuncia della Corte costituzionale e, pertanto, i benefici economici in argomento non vennero (né avrebbero potuto essere)
rivendicati dal coniuge della ricorrente prima del suo decesso. Questo Giudicante, comunque, deve osservare in ordine alla legittimazione attiva - a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza nel merito del ricorso - che su questioni in parte analoghe, è stato evidenziato che la corretta attribuzione dei meri adeguamenti automatici annuali che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare d’ufficio, a prescindere ed anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato non equivale ad una pretesa avanzata dal coniuge ex novo di particolari benefici economici pretermessi e, pertanto, alla stessa pretesa non risultano applicabili le prospettazioni delle parti resistenti sulla mancata attivazione del diritto da parte del dante causa della ricorrente (cfr. ex multis Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent. 25/2018).
4. Nel merito, il ricorso va respinto.
Per esigenze di sinteticità ed ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. si richiamano le motivazioni, qui condivise, delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché delle Sezioni giur. Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025.
Con un orientamento, seppur di recente formazione ma uniforme, è stato, infatti, messo in evidenza come non risulti condivisibile il fulcro dell’impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della Consulta - riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati (o meglio ex impiegati) regionali che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della RIA estesi oltre il periodo normativamente previsto.
La prospettazione di parte ricorrente, inoltre, risulta inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Detta questione, peraltro, risulta indirettamente rilevata all’interno della stessa pronuncia della Corte costituzionale, come osservato dal Fondo pensioni resistente.
Convince infine, in particolare, quanto richiamato da entrambe le parti resistenti ed osservato nella citata decisione della Sezione giurisdizionale Sardegna ossia che - la maggiorazione a titolo di R.I.A. in precedenza richiamata deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento, alla quale tuttavia lo stesso è alieno, facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell’emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico, a tenore della prefata disposizione normativa di cui al D.P.R.
nr. 1092 del 1973, anche tenendo conto della circostanza che comunque il credito retributivo in rassegna risulta ormai prescritto In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto restando assorbita ogni altra questione.
5. La novità e la complessità delle questioni dibattute al momento del deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Giudice
OR SS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 7 aprile 2026 Pubblicata l’8 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)