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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1565/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Silvia Puccini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. con l'Avv. Silvia Puccini;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2025 e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale one
[...] civili del matrimonio da essi contratto in PI (LU) in data 11.07.2010.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
a RE (LU) il 14.09.2010 e che esse si sono separate consensualmente Persona_1 con decreto di omologa n. 5404/2017 del 05.05.2017.
Con decreto del 12/05/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21.08.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 02.05.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PI (LU) in data 11.07.2010 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civ n nio dell'Anno 2010 Parte 2 Serie B n. 33.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 residenza prevalente presso la madre.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano quindi entrambi ad ogni reciproca richiesta di contributo al mantenimento per sé stessi.
3) La figlia minore avrà diritto di trascorrere con il padre tre pomeriggi a settimana Per_1
(lunedì dalle ore 1 ore 19,00 – mercoledì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00), oltre ad un fine dal sabato mattina alle ore 12,00 alla domenica sera alle ore 18,00, sempre compatibilmente con i turni di lavoro del padre e gli impegni ed i desideri della ragazza. Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia, da comunicare con congruo anticipo all'altro genitore, il quale dovrà altresì esser informato di eventuali viaggi in Italia o all'estero. Per_1 trascorrerà inoltre metà delle festività natalizie e metà di quelle pasquali con la madre, l'altra metà con il padre, ad anni alterni. La stessa alternanza varrà per le altre festività previste dal calendario. Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i genitori in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro, anche e soprattutto in considerazione delle esigenze e della volontà della minore, nonché delle esigenze lavorative dei genitori stessi. Ogni esigenza contingente di variazione delle modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i genitori, con obbligo reciproco di comunicazione tempestiva delle rispettive necessità. 4) Il Sig. verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla Sig.ra la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre Per_1 aggiornamento ISTAT. L'assegno unico per la figlia sarà percepito integr dalla madre.
5) Le spese mediche, scolastiche, sportive, extrascolastiche, ludiche ed eventuali ulteriori spese straordinarie, nonché le spese ordinarie di particolare rilevanza, relative alla figlia minore, previamente concordate e documentate, saranno ripartite fra i genitori al 50%. Il genitore che avrà anticipato dette spese dovrà comunicarlo all'altro, allegando la documentazione giustificativa e dovrà essere rimborsato nella misura del 50% non oltre il mese successivo a quello della spesa sostenuta. Ogni spesa affrontata senza il preventivo consenso dell'altro genitore rimarrà a carico di colui che l'ha sostenuta, ad eccezione delle spese che non necessitano di previo accordo o consenso secondo il protocollo del CNF in materia e che dovranno comunque essere rimborsate al genitore anticipatario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.08.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1565/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Silvia Puccini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. con l'Avv. Silvia Puccini;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2025 e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale one
[...] civili del matrimonio da essi contratto in PI (LU) in data 11.07.2010.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
a RE (LU) il 14.09.2010 e che esse si sono separate consensualmente Persona_1 con decreto di omologa n. 5404/2017 del 05.05.2017.
Con decreto del 12/05/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21.08.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 02.05.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PI (LU) in data 11.07.2010 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civ n nio dell'Anno 2010 Parte 2 Serie B n. 33.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 residenza prevalente presso la madre.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano quindi entrambi ad ogni reciproca richiesta di contributo al mantenimento per sé stessi.
3) La figlia minore avrà diritto di trascorrere con il padre tre pomeriggi a settimana Per_1
(lunedì dalle ore 1 ore 19,00 – mercoledì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00), oltre ad un fine dal sabato mattina alle ore 12,00 alla domenica sera alle ore 18,00, sempre compatibilmente con i turni di lavoro del padre e gli impegni ed i desideri della ragazza. Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia, da comunicare con congruo anticipo all'altro genitore, il quale dovrà altresì esser informato di eventuali viaggi in Italia o all'estero. Per_1 trascorrerà inoltre metà delle festività natalizie e metà di quelle pasquali con la madre, l'altra metà con il padre, ad anni alterni. La stessa alternanza varrà per le altre festività previste dal calendario. Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i genitori in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro, anche e soprattutto in considerazione delle esigenze e della volontà della minore, nonché delle esigenze lavorative dei genitori stessi. Ogni esigenza contingente di variazione delle modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i genitori, con obbligo reciproco di comunicazione tempestiva delle rispettive necessità. 4) Il Sig. verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla Sig.ra la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre Per_1 aggiornamento ISTAT. L'assegno unico per la figlia sarà percepito integr dalla madre.
5) Le spese mediche, scolastiche, sportive, extrascolastiche, ludiche ed eventuali ulteriori spese straordinarie, nonché le spese ordinarie di particolare rilevanza, relative alla figlia minore, previamente concordate e documentate, saranno ripartite fra i genitori al 50%. Il genitore che avrà anticipato dette spese dovrà comunicarlo all'altro, allegando la documentazione giustificativa e dovrà essere rimborsato nella misura del 50% non oltre il mese successivo a quello della spesa sostenuta. Ogni spesa affrontata senza il preventivo consenso dell'altro genitore rimarrà a carico di colui che l'ha sostenuta, ad eccezione delle spese che non necessitano di previo accordo o consenso secondo il protocollo del CNF in materia e che dovranno comunque essere rimborsate al genitore anticipatario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.08.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra